Gazzetta n. 300 del 24 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 ottobre 2010 |
Contributo di solidarieta' sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' premio di fine servizio, sulle indennita' di buonuscita e sui trattamenti integrativi superiori a 1,5 milioni di euro. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, sull'indennita' premio di fine servizio di cui all'art. 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di buonuscita di cui all'art. 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, il cui ammontare superi complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15 per cento; Visto il medesimo art. 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalita' di attuazione delle disposizioni relative al contributo di solidarieta'; Visto l'art. 1, comma 223, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate; Visto l'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Ritenuto di dare attuazione alle citate disposizioni legislative, dettando le modalita' di applicazione del contributo di solidarieta' di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1
1. I trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, le indennita' premio di fine servizio di cui all'art. 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennita' di buonuscita di cui all'art. 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonche' i trattamenti integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria i cui importi siano complessivamente superiori a 1,5 milioni di euro, sono assoggettati, per la parte eccedente tale importo, alla trattenuta di un contributo di solidarieta' nella misura del 15 per cento per il triennio 2007-2009. 2. La trattenuta di cui al comma 1 e' applicata all'atto della corresponsione del trattamento, prendendo a riferimento l'importo lordo erogato. 3. Qualora siano stati erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino all'emanazione del presente decreto, i trattamenti di cui al comma 1, si applica per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, la trattenuta all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di pensione. In caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro la predetta trattenuta si applica all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di stipendio. I soggetti che hanno intrapreso una attivita' di lavoro autonomo corrispondono, per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, l'importo dovuto secondo le modalita' che verranno indicate dall'Agenzia delle entrate. I soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di emanazione del presente decreto, hanno percepito i trattamenti di cui al comma 1 e non risultano percettori di trattamento pensionistico o titolari di altro rapporto di lavoro o non hanno intrapreso attivita' di lavoro autonomo, provvedono al versamento del contributo dovuto in unica soluzione o per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'intero importo. 4. I datori di lavoro privati informano l'ente previdenziale cui compete l'erogazione della pensione dell'avvenuto pagamento di un trattamento di fine rapporto superiore a 1,5 milioni di euro ai fini di cui al comma 3, tenendo conto anche della eventuale quota di competenza del Fondo di cui all'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Le somme trattenute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e quelle di cui all'art. 2120 del codice civile, trattenute dai datori di lavoro privati, nonche' le ritenute effettuate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei soggetti di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 1, vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, in conto entrate del bilancio dello Stato, Capo XXVII, capitolo 3670, per essere riassegnate, nella misura del 90%, al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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