Gazzetta n. 300 del 24 dicembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007);
Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;
Visto l'articolo 7, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice civile

1. L'articolo 2343-ter e' modificato come segue:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalita'.»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
2. L'articolo 2343-quater e' modificato nel modo seguente:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della societa', se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido. Gli amministratori verificano altresi' nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche' i requisiti di professionalita' ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita' e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.».
3. L'articolo 2357-ter, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e' disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.».
4. L'articolo 2359-bis, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo puo' eccedere la quinta parte del capitale della societa' controllante qualora questa sia una societa' che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa' controllante o dalle societa' da essa controllate.».
5. L'articolo 2440 e' sostituito dal seguente:

« Art. 2440
Conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti puo' essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia deliberato da una societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo comma, e' eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o piu' soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell'articolo 2343-quater, secondo comma.».
6. L'articolo 2440-bis e' abrogato.
7. Al sesto comma dell'articolo 2441 le parole: «Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.».
8. All'articolo 2443 dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu' soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo degli articoli 1, 2 e 23 della legge 25
febbraio 2008, n. 34, "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. (Legge comunitaria 2007)." e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O. cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive
elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le direttive elencate
negli Allegati A e B che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse, da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati
A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di
nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati
in attuazione della presente legge, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione
delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti
e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene
conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.»
«Art. 23 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del
Consiglio relativamente alla costituzione delle societa'
per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
del capitale sociale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare con le
modalita' e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto
legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla
costituzione delle societa' per azioni nonche' alla
salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2, nonche' dei principi indicati nella
direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni
di aumento di capitale, delle facolta' previste in tema di
conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva
77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando
quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non
inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole societa'
che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio,
della facolta' prevista dall'articolo 19, paragrafo 1,
numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come
modificato dalla direttiva 2006/68/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle societa' che fanno
ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta'
di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della
direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di
diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di
cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo
dell'articolo 2357 del codice civile;
d) consentire che le societa' anticipino fondi,
accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di
proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione
da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un
aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo
23, paragrafo 1, e all'articolo 23-bis della direttiva
77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE,
mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma,
del codice civile e confermando, altresi', la disciplina
della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
di cui all'articolo 2501-bis del codice civile.»
La direttiva 2006/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
settembre 2006, n. L 264.
Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante
«Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la
direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle
societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle
modificazioni del capitale sociale.» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2008, n. 216.
Il comma 3 sexies, dell'articolo 7, del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5 «Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in
materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario», pubblicato nella Gazz. Uff.
11 febbraio 2009, n. 34 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
«3-sexies. Al codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 2357 e' sostituito
dal seguente:
"Il valore nominale delle azioni acquistate a
norma del primo e secondo comma dalle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio non puo'
eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi
conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa'
controllate";
b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis e'
sostituito dal seguente:
"Se il valore nominale delle azioni proprie
supera il limite della quinta parte del capitale per
effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4)
del primo comma del presente articolo, si applica per
l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il
termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di
tre anni";
c) il secondo comma dell'articolo 2445 e'
sostituito dal seguente:
"L'avviso di convocazione dell'assemblea deve
indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel
caso di societa' cui si applichi l'articolo 2357, terzo
comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalita'
tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la
riduzione non eccedano la quinta parte del capitale
sociale".»
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli artt. 2343-ter, 2343-quater,
2357-ter, 2359-bis, 2441 e 2443 del Codice civile, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2343-ter.Conferimento di beni di natura o crediti
senza relazione di stima
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di
strumenti del mercato monetario non e' richiesta la
relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il
valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o
inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi
precedenti il conferimento.
Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma,
non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia
pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio
precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione
legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento,
ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad
una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e
conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti
per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a
condizione che essa provenga da un esperto indipendente da
chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che
esercitano individualmente o congiuntamente il controllo
sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato
di adeguata e comprovata professionalita'.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e
secondo comma presenta la documentazione dalla quale
risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma,
delle condizioni ivi indicate. La documentazione e'
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde
dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera
a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea.».
«Art. 2343-quater. Fatti eccezionali o rilevanti che
incidono sulla valutazione.
Gli amministratori verificano, nel termine di trenta
giorni dalla iscrizione della societa', se, nel periodo
successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo
comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso
sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del
mercato monetario conferiti in modo tale da modificare
sensibilmente il valore di tali beni alla data di
iscrizione della societa' nel registro delle imprese,
comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o
strumenti non e' piu' liquido. Gli amministratori
verificano altresi' nel medesimo termine se,
successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce
il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di
cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati
fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il
valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di
iscrizione della societa' nel registro delle imprese,
nonche' i requisiti di professionalita' ed indipendenza
dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo
2343-ter, secondo comma, lettera b).
Qualora gli amministratori ritengano che siano
intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano
non idonei i requisiti di professionalita' e indipendenza
dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo
2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su
iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.
Fuori dai casi di cui al secondo comma, e' depositata
per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo
termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli
amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti
per i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui
all'articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale
valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a
quello loro attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti
eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di
cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneita' dei requisiti di
professionalita' e indipendenza dell'esperto di cui
all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono
inalienabili e devono restare depositate presso la
societa'.»
«Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.
Gli amministratori non possono disporre delle azioni
acquistate a norma dei due articoli precedenti se non
previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve
stabilire le relative modalita'. A tal fine possono essere
previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma
dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed
alienazione.
Finche' le azioni restano in proprieta' della societa',
il diritto agli utili e il diritto di opzione sono
attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto
di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle
quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e'
disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni
proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere
costituita e mantenuta finche' le azioni non siano
trasferite o annullate.»
«Art. 2359-bis. Acquisto di azioni o quote da parte di
societa' controllate.
La societa' controllata non puo' acquistare azioni o
quote della societa' controllante se non nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a
norma del secondo comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi primo e secondo puo' eccedere
la quinta parte del capitale della societa' controllante
qualora questa sia una societa' che faccia ricorso al
mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine
delle azioni possedute dalla medesima societa' controllante
o dalle societa' da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle
azioni o quote della societa' controllante iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta
finche' le azioni o quote non siano trasferite.
La societa' controllata da altra societa' non puo'
esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona.»
«Art. 2441. Diritto di opzione.
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto
dalle leggi speciali per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di
opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', per almeno cinque riunioni, entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del
secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione dal revisore
legale o dalla societa' di revisione legale.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo
comma, devono restare depositati nella sede della societa'
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e
finche' questa non abbia deliberato; i soci possono
prenderne visione.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto
[disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a
carico della societa' e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un
quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di
societa' che la controllano o che sono da essa controllate.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto
deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel
quinto comma.»
«Art. 2443. Delega agli amministratori.
Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la
facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino
ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di
cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel
registro delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in
quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo
statuto determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo
2436.
Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di
adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto
comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di
capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti
senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo
2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo
che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso
del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento, contenente
anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
e), di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma. Entro
detto termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono
richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale
domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel
registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui
all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo
2343-quater, terzo comma, lettera d).»



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 132, comma 3, le parole: «codice civile.» sono sostituite dalle seguenti: «codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.».
2. L'articolo 172, comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto e' operato sul mercato regolamentato secondo modalita' diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano





Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 132 e 172 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6
febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificati dal presente
decreto:
«Art. 132. Acquisto di azioni proprie e della societa'
controllante.
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi
degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del
codice civile, da societa' con azioni quotate, devono
essere effettuati in modo da assicurare la parita' di
trattamento tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite
dalla CONSOB con proprio regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni
quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del
codice civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di
azioni proprie o della societa' controllante possedute da
dipendenti della societa' emittente, di societa'
controllate o della societa' controllante e assegnate o
sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo
comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di
compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.»

«Art. 172. Irregolare acquisto di azioni.
1. Gli amministratori di societa' con azioni quotate o
di societa' da queste controllate che acquistano azioni
proprie o della societa' controllante in violazione delle
disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa euro 206 a
euro 1.032.
2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica
se l'acquisto e' operato sul mercato regolamentato secondo
modalita' diverse da quelle stabilite dalla CONSOB con
regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parita' di
trattamento tra gli azionisti.»



 
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