Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO |
DECRETO 3 novembre 2010 |
Decadenza della societa' Agenzia ippica dello Stretto dalla concessione n. 122 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 122 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Agenzia Ippica dello Stretto di Rigano Paolo e C. snc nei locali siti in Messina, via Dogali n. 60, stipulata in data 7 dicembre 1999; Considerato che la predetta convenzione di concessione, secondo quanto disposto dall'art. 4, aveva una scadenza di quattro anni; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa"; Vista la nota prot. n. 2009/46024/Giochi/SCO del 25 novembre 2009 con la quale il predetto concessionario e' stato invitato alla regolarizzazione della posizione contabile nonche' alla presentazione delle fideiussioni previste dalla convenzione di concessione; Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi dovuti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Vista la sentenza n. 1995/2010 del 31 maggio 2010 del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione IV; Vista l'ordinanza n. 862/2010 del 15 ottobre 2010 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 122 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Agenzia Ippica dello Stretto di Rigano Paolo e C. snc., con sede legale in Messina, via Dogali n. 60, operante nel comune di Messina, con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Roma, 3 novembre 2010
p. Il direttore: Turchi |
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