IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di' prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I: Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima del 16 febbraio 2010 dall'impresa Terranalisi Srl con sede legale in via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Kaster» contenente la sostanza attiva nicosulfuron; Visti gli atti da cui risulta che l'impresa Terranalisi Srl ha ceduto la proprieta' del prodotto in questione, in corso di registrazione, all'impresa AGRIPHAR S.A. con sede legale in Rue de Renory, 26/2 - B-4102 Ougree (Belgio); Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CEE della Commissione del 28 marzo 2008; Visto il parere espresso in data 6 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 1° ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Viste le controdeduzioni avverso la classificazione inoltrate dall'impresa medesima in data 16 febbraio 2010; Visto l'ulteriore parere favorevole espresso in data 6 luglio 2010 dall'esperto della sopra citata Commissione in relazione alla classificazione del prodotto; Vista la nota pervenuta in data 15 settembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Altix»; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa AGRIPHAR SA, con sede legale in Rue de Renory, 26/2 - B-4102 Ougree (Belgio), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTIX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera SAPEC AGRO S.A. in Setubal (Portogallo); confezionato nello stabilimento dell'impresa Terranalisi Srl in Cento (Ferrara) - via N. Bixio. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12644. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2010
Il direttore generale: Borrello |