IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il D.P.R. 24 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale datato 5 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 242 del 15 ottobre 2010, con il quale e' stata riconosciuta l'autonoma Denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo d'Abruzzo», nonche' approvato il relativo disciplinare di produzione, a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale 2010/2011, a partire dalla corrispondente tipologia prevista dal disciplinare di produzione della citata preesistente Denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»; Vista la motivata richiesta presentata dalla Regione Abruzzo intesa ad ottenere lo smaltimento delle etichette riferite alle tipologie dei vini a Denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», di cui al citato D.P.R. 24 maggio 1968 e successive modifiche, qualificate con la menzione tradizionale Cerasuolo, anche per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2010/2011, relative alla citata autonoma Denominazione di origine; Ritenuta accoglibile la predetta istanza, tenuto conto del fatto che le etichette in questione sono da utilizzare per le medesime tipologie di prodotto, senza generare rischi di confusione nei confronti del consumatore circa l'identita' dei prodotti; Ritenuto, pertanto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica al citato decreto ministeriale 5 ottobre 2010;
Decreta: Articolo unico
L'art. 2 del decreto 5 ottobre 2010 richiamato in premessa, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo», e' integrato dal seguente comma 2: «2. Per la designazione delle partite di vino a Denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, prodotte in conformita' alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, possono essere utilizzate, fino al 31 luglio 2011, le etichette riportanti il nome della corrispondente tipologia di cui al disciplinare approvato con D.P.R. 24 maggio 1968 e successive modifiche, come richiamato in premessa, relativo alla Denominazione di origine controllata «"Montepulciano d'Abruzzo".». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2010
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |