Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 novembre 2010 |
Rinnovo dell'autorizzazione alla societa' Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., in Rho, quale organismo notificato per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale comprese nella direttiva 89/686/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993; Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza acquisita in atti il 13 febbraio 2007, n. 8022 con la quale la societa' Istituto ricerche e collaudi «M. MASINI» S.r.l. con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale; Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti rispettivamente con note datate il 17 giugno 2008 al n. 5233, il 7 settembre 2010 al n. 115263; Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002; Considerato che la societa' Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE; Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai dispositivi di protezione individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 12 ottobre 2010;
Decretano:
Art. 1
1. La societa' Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l. con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano) e' autorizzata, in conformita' agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza ed all'attestazione della conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici e la sorveglianza dei sotto elencati dispositivi di protezione individuale di categoria seconda e terza. Dispositivi di protezione individuale della mano: 1) guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi; 2) guanti di protezione industriale; 3) guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione; 4) guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: 1) dispositivi di discesa; 2) dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida; 3) dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile; 4) cordini; 5) assorbitori di energia; 6) cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro; 7) sistemi di arresto caduta; 8) dispositivi anticaduta di tipo retrattile; 9) imbracature per il corpo; 10) connettori; 11) dispositivi di ancoraggio; 12) cinture con cosciali; 13) cinghie di salvataggio; 14) dispositivi di sollevamento per salvataggio; 15) cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro. Dispositivi di protezione del capo: 1) elmetti di protezione per l'industria; 2) caschi per alpinisti; 3) caschi per la pratica dello sci alpino e dello snowboard; 4) caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle e di pattini a rotelle; 5) elmetti per attivita' equestri; 6) elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie. Dispositivi di protezione degli occhi: 1) filtri per saldatura e tecniche connesse; 2) filtri ultravioletti; 3) filtri infrarossi; 4) filtri solari per uso industriale; 5) equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura; 6) protettori a rete degli occhi e del viso; 7) maschere per lo sci da discesa; 8) protezione contro gli agenti chimici liquidi; 9) protezione contro prodotti chimici. Dispositivi di protezione dell'udito: 1) cuffie; 2) inserti; 3) cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria; 4) protettori auricolari; 5) cuffie con risposta in funzione del livello sonoro; 6) cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore; 7) cuffie con comunicazione audio; 8) inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro. Dispositivi di protezione del corpo: 1) dispositivi di protezione dalle radiazioni per uso medico-diagnostico; 2) indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per cavalieri; 3) indumenti di segnalazione ad alta visibilita' per uso professionale. |
| Art. 2
1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni. 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l. con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. 3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., per un periodo non inferiore a dieci anni. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro. 6. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV. |
| Art. 3
1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - si riservano la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 novembre 2010
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vecchio Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Mastropietro |
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