IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 11, paragrafo 1; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Vista la direttiva 2006/6/CE della Commissione del 17 gennaio 2006, che ha iscritto la sostanza attiva tolilfluanide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della Commissione del 15 luglio 1991; Visto il decreto del Ministro della salute del 8 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2006, che ha recepito la direttiva della Commissione 2006/6/CE del 17 gennaio 2006 con l'iscrizione della sostanza attiva tolilfluanide, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che il 23 febbraio 2007, la Bayer Cropscience, titolare di registrazione del prodotto fitosanitario EUPAREN MULTI a base della sostanza attiva tolilfluanide, ha informato la Commissione e tutti gli Stati membri, cosi' come prevedono gli obblighi normativi previsti dall'art. 7 e dall'art. 11 della direttiva 91/414/CEE, che tale sostanza attiva puo' avere effetti potenzialmente pericolosi per la salute umana, gli animali e l'ambiente; Considerato che da dette informazioni risulta che la sostanza attiva tolilfluanide, in seguito al processo di degradazione nel suolo si trasforma in N,N,-dimethylsulfamid che a sua volta, in seguito al processo di potabilizzazione delle acque superficiali e di falda con l'ozono, si trasforma in N-dimetil-N-nitrosammina (NDMA) che presenta potenziali caratteristiche genotossiche e cangerogene; Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2007, che ha disposto la sospensione in via cautelativa dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva; Considerato che l'art. 11, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE della Commissione del 15 luglio 1991 prevede che in caso di potenziale rischio per la salute umana, gli animali e l'ambiente possa essere adottata una decisione a livello comunitario che limiti o proibisca la vendita di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva potenzialmente pericolosa; Vista la decisione 2007/322/CE della Commissione del 4 maggio 2007 che stabilisce le misure di protezione da adottare nei confronti dei prodotti fitosanitari contenti tolilfluanide al fine di evitare una contaminazione dell'acqua potabile; Vista la domanda di revoca su rinuncia del prodotto fitosanitario EUPAREN MULTI, unico prodotto fitosanitario a base di tolilfluanide registrato in Italia, presentata in data 19 aprile 2008 dall'impresa titolare dell'autorizzazione, che al momento della domanda risultava sospesa per effetto del decreto dirigenziale 28 febbraio 2007; Visto il decreto dirigenziale 4 giugno 2008 di revoca del prodotto fitosanitario EUPAREN MULTI; Considerato che, pertanto, in Italia non risultano attualmente autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide; Vista la direttiva 2010/20/UE della Commissione del 9 marzo 2010 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/20/UE della Commissione del 9 marzo 2010 cancellando la sostanza attiva tolilfluanide dall'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 122, relativa alla sostanza attiva tolilfluanide, e' eliminata; 2. A far data dal presente decreto non sono rilasciate autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 173. |