Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 33;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , 125-septies».
2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».
3. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non intenda procedere».
4. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma 2».
5. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1, le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica».
6. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola: «contraria» e' sostituita dalla seguente: «contrarie».



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 17 agosto 2005, n. 166, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 aprile 2007, n. 112, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175.
- La direttive 2008/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 maggio 2008, n. L 133.
- La direttiva 87/102/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
12 febbraio 1987, n. L 42.
- Gli articoli 1, comma 5, e 33, della legge 7 luglio
2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
2009, n. 161, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
(Omissis)».
«Art. 33 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina
relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai
mediatori creditizi ed agli agenti in attivita'
finanziaria). - 1. Nella predisposizione dei decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori, che
provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie
modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di
protezione del contraente debole previsti in attuazione
della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di
finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano
analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
ovvero delle finalita' del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi
inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se
concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al
fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura
delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista
dall'art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'art.
39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e
successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni
normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni
legislative aventi a oggetto operazioni e servizi
disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime
disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del
cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei
soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo
V e all'art. 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al
fine di consentire l'operativita' nei confronti del
pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita'
e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci,
modulati anche sulla base delle attivita' svolte
dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e
proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di
intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione,
rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria
quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il
potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a
diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine
di favorire relazioni responsabili e corrette tra
intermediari e clienti;
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della
disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti
d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un
gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle
finanze e' titolare dell'archivio e del connesso
trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Ministero dell'economia e delle finanze designa per la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del
trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I
rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione;
il Ministero dell'economia e delle finanze individua le
categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di
prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di
prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento
da parte dei soggetti abilitati all'esercizio
dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori sia
obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non
integrata nel caso di mero rinvio all'esito della
consultazione di banche di dati e di sistemi di
informazione creditizia;
d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente
cui viene negato il finanziamento sia consentito di
prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del
provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione;
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di
cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli
agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la
professionalita' delle sopraindicate categorie
professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti
professionali;
2) istituire un organismo avente personalita'
giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed
eventuali articolazioni territoriali, costituito da
soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori
creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di
gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti
in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave
inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
al Ministro dell'economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Banca d'Italia, siano determinate le modalita' di
funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia
individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e
delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari
ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di
gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e
sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori
creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le
relative forme di pubblicita'; della determinazione e
riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
misura necessaria per garantire lo svolgimento
dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della
documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle
modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia
possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con
riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri
costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza
nonche' l'applicazione delle disposizioni previste per la
determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3
della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'art. 1815 del
codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la
sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni
accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la
Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle
disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilita', tra cui
la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine
di assicurare la professionalita' e l'autonomia
dell'operativita';
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze
assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati
nell'esercizio delle attivita' di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per
disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei
mediatori e degli agenti in attivita' finanziaria gia'
abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla
nuova disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di
adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio
dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
le societa' di mediazione creditizia di maggiori
dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attivita'
finanziaria forme di responsabilita' del soggetto che si
avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni
causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni
legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore,
definendo le informazioni che devono essere fornite al
cliente in fase precontrattuale e le modalita' di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta
congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o
facoltativita' degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n.
207, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Modifiche al testo unico bancario). - 1. Il
capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Capo II
Credito ai consumatori
Art. 121.
Definizioni
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui
un finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un
contratto di credito finalizzato esclusivamente a
finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un
servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene
o del prestatore del servizio per promuovere o concludere
il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono
esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e
tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti
di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione in virtu' di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in
attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attivita' commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o
di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo
VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito
ovvero altre attivita' preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto
del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del
consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di
credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalita' cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il
costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i
costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi
inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
Art. 122.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei
seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o
superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia
minima si prendono in considerazione anche i crediti
frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi
sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli
articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
appalto di cui all'art. 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di
interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e'
tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un
importo non significativo, qualora il rimborso del credito
debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla
conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o
su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni
immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente
a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi
all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo
raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra
autorita' prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente
concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene
mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare
eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi
sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la
proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'art. 111
e altri contratti di credito individuati con legge relativi
a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita'
di interesse generale, che non prevedono il pagamento di
interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti
sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per
il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a
tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul
mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento
del conto corrente, salvo quanto disposto dall'art.
125-octies.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente,
qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su
richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo,
non si applicano il 125-septies e gli articoli 123, comma
1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater,
125-sexies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che,
anche sulla base di accordi separati, non comportano
l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del
consumatore, non si applica l'art. 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita'
agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate
tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore,
non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter,
125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere
contratti di credito nella sola forma della dilazione del
prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di
altri oneri.
Art. 123.
Pubblicita'
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II,
titolo III, del Codice del consumo, gli annunci
pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti
informazioni di base, in forma chiara, concisa e
graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio
rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o
variabile, e le spese comprese nel costo totale del
credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori
necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali
servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non
determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale
dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole
rate.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da
includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della
loro divulgazione.
Art. 124.
Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla
base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del
caso, delle preferenze espresse e delle informazioni
fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima
che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di
credito, le informazioni necessarie per consentire il
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al
fine di prendere una decisione informata e consapevole in
merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal
finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo
contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si
considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo.
Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi
informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo'
essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su
richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione
a distanza che non consente di fornire le informazioni di
cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del
credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma
2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di
credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui
al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza del
contratto di credito, salvo che il finanziatore o
l'intermediario del credito, al momento della richiesta,
non intenda procedere alla conclusione del contratto di
credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito
forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che
questi possa valutare se il contratto di credito proposto
sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione
finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni
precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei
commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti
proposti e gli effetti specifici che possono avere sul
consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.
In caso di offerta contestuale di piu' contratti non
collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), e'
comunque specificato se la validita' dell'offerta e'
condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che
agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio
non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa
precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo
restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il
consumatore riceva le informazioni precontrattuali.
7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente
articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita'
di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da
fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso
di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare
nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale;
aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni
di pagamento non gratuite e altre modalita' agevolate di
rimborso di un credito preesistente, concordate tra le
parti a seguito di un inadempimento del consumatore;
offerta attraverso intermediari del credito che operano a
titolo accessorio.
Art. 124-bis.
Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore
sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite
dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute
consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di
credito, il finanziatore aggiorna le informazioni
finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un
aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 125.
Banche dati
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni
nominative sul credito consentono l'accesso dei
finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle
proprie banche dati a condizioni non discriminatorie
rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, individua
le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto
del principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle
informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore
informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del
risultato della consultazione e degli estremi della banca
dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il
consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati
le informazioni negative previste dalla relativa
disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di
solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni
comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In
caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli
effetti che le informazioni negative registrate a suo nome
in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di
accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 125-bis.
Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i
requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge
e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita'
alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'art. 117,
commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e
120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da
concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il consenso del
consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al
consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non
sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni
di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.
Art. 125-ter.
Recesso del consumatore
1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di
credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla
conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in
cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le
informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1.
In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il
termine e' calcolato secondo l'art. 67-duodecies, comma 3,
del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli,
prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una
comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto
tra quelle previste dall'art. 64, comma 2, del Codice del
consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in
parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione
prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga
gli interessi maturati fino al momento della restituzione,
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre,
rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo
corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori
rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si
estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e
ai termini eventualmente previsti dalla normativa di
settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori
connessi col contratto di credito, se tali servizi sono
resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un
accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova
contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti
disciplinati dal presente capo non si applicano gli
articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies del Codice
del consumo.
Art. 125-quater.
Contratti a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 125-ter,
nei contratti di credito a tempo indeterminato il
consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza
penalita' e senza spese. Il contratto puo' prevedere un
preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono
prevedere il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno
due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o
altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del
credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione
su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo
e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la
sospensione.
Art. 125-quinquies.
Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di
inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi
il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla
risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al
contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le
condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta
l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le
rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente
applicato. La risoluzione del contratto di credito non
comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al
finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al
fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il
diritto di ripetere detto importo nei confronti del
fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il
consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi,
puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione
del contratto. La richiesta al fornitore determina la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del
contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto,
senza penalita' e oneri, del contratto di locazione
finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono
essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito.
Art. 125-sexies.
Rimborso anticipato
1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha
diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo'
superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita
residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In
ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita
residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di
apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo
in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente
corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o
inferiore a 10.000 euro.
Art. 125-septies.
Cessione dei crediti
1. In caso di cessione del credito o del contratto di
credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario
tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del
cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al
disposto dell'art. 1248 del codice civile.
2. Il consumatore e' informato della cessione del
credito, a meno che il cedente, in accordo con il
cessionario, continui a gestire il credito nei confronti
del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il
consumatore e' informato.
Art. 125-octies.
Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la
possibilita' che al consumatore sia concesso uno
sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si
protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza
indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora
eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2 con
riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza
dello sconfinamento.
Art. 125-novies.
Intermediari del credito
1. L'intermediario del credito indica negli annunci
pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori,
l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a
titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a
titolo di mediatore.
2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso
da versare all'intermediario del credito per i suoi
servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il
consumatore e l'intermediario del credito su supporto
cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione
del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore
l'eventuale compenso che il consumatore deve versare
all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine
del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.
Art. 126.
Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in
cui le comunicazioni previste dall'art. 125, comma 2, e
125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in
quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie
all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorita' creditizie.».
2. All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attivita' finanziaria i poteri previsti dall'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche.».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Abrogazioni e termini di attuazione). - 1.
Sono abrogati:
a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e
conseguentemente, all'art. 43, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, la parola "restante" e' soppressa;
b) l'art. 38, primo, secondo e quarto comma, del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e conseguentemente, al terzo comma dell'art.
38 del medesimo decreto le parole: "Nello stesso caso" sono
sostituite dalle seguenti "In caso di rimborso anticipato".
2. Le autorita' creditizie adottano le disposizioni di
attuazione del presente titolo entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I finanziatori e gli intermediari del credito si
adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro
novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine
continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e
gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni
del Titolo VI e l'art. 144 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre
2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate
dalle Autorita' creditizie.
3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni
del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa,
scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e del Titolo IV del presente decreto, ovvero,
se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la
Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori
creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in
attivita' finanziaria i poteri previsti dall'art.
128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385; le sanzioni previste dall'art. 144 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto legislativo si applicano anche ai
mediatori persone fisiche.».



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: «nullita' indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nullita' indicate nel comma 6»; il comma 5 e' soppresso.
2. All'articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo, la parola: «addebitate» e' sostituita dalla seguente: «addebitati».
3. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 e' rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 1 e il comma 1-ter come comma 1-bis.
4. All'articolo 4, comma 3, capoverso articolo 127, il comma 1 e' rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 02, il comma 2 come comma 1, il comma 3 come comma 1-bis, il comma 4 come comma 2 e il comma 5 come comma 3.
5. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 1, dopo le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola: «e» e' soppressa.
6. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 3-bis, lettera a):
a) le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera b), le parole «117, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;
b) le parole: «125-bis, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3».
7. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 5-bis, la parola: «octies» e' sostituita dalla seguente: «novies»; dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo periodo».
8. All'articolo 4. capoverso articolo 144, comma 7, le parole: «128-septies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-decies, comma 2».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Modifiche al titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385). - 1. La rubrica del titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
sostituita dalla seguente:
«Titolo VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI»
2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art. 115.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente capo si applicano alle
attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri
soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano
espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di
credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento
disciplinati dal capo II-bis.
Art. 116.
Pubblicita'
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti
in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e
le altre condizioni economiche relative alle operazioni e
ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le
valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le
operazioni di finanziamento, comunque denominate, e'
pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto
dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai
titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle
eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela
in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la
trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza
e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre
a pubblicita';
b) dette disposizioni relative alla forma, al
contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla
conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei
tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
altri elementi che incidono sul contenuto economico dei
rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli
previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli
annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115
rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei
servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono
offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice
civile.
Art. 117.
Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
di mora.
5.(Soppresso).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei
tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e
condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi
di, nullita' indicate nel comma 6 si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se piu'
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento
della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per
il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o
il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e'
dovuto.
8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati
contratti, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I
contratti difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilita' della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia.
Art. 118.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere
convenuta, con clausola approvata specificamente dal
cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi,
i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto
qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri
contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale
puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non
aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista
un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la
formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto",
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e'
effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda,
senza spese, dal contratto entro la data prevista per la
sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del
rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in
previsione o in conseguenza di decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da
non recare pregiudizio al cliente.
Art. 119.
Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati
nell'art. 115 forniscono al cliente, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in
merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalita' della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto
conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a
scelta del cliente, con periodicita' semestrale,
trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del
cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni
periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi
sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere
addebitati solo i costi di produzione di tale
documentazione.
Art. 120.
Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilita'
economica delle somme relative agli assegni circolari o
bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o
tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro
giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una
banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e
con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per
gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli
assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale
e' effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla
lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento,
se si tratta di assegni circolari emessi da una banca
insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo
successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari
tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a
quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione
all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per
la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita'
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi
previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.
Art. 120-bis.
Recesso
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da
un contratto a tempo indeterminato senza penalita' e senza
spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o
l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un
rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi
aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
Art. 120-ter.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari
1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche
posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si
convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un
compenso o penale o ad altra prestazione a favore del
soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale
dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento,
anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attivita' economica o professionale da parte
di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola
opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nell'art. 40-bis trovano applicazione, nei casi e
alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti
concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro
iscritti.
Art. 120-quater.
Surrogazione nei contratti di finanziamento
Portabilita'
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da
intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del
debitore della facolta' di surrogazione di cui all'art.
1202 del codice civile non e' precluso dalla non
esigibilita' del credito o dalla pattuizione di un termine
a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e
reali, accessorie al credito cui la surrogazione si
riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra
il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di
penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione tra
intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei
tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi
di alcun genere, neanche in forma indiretta, per
l'esecuzione delle formalita' connesse alle operazioni di
surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della
facolta' di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la
possibilita' del finanziatore originario e del debitore di
pattuire la variazione senza spese delle condizioni del
contratto in essere, mediante scrittura privata anche non
autenticata.
6. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1
non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla
data della richiesta di avvio delle procedure di
collaborazione da parte del mutuante surrogato al
finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del
valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di
mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per il
finanziatore originario di rivalersi sul mutuante
surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause
allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volonta' del debitore e la
rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi
previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di
previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
b) non si applicano ai contratti di locazione
finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater
dell'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.».
3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127.
Regole generali
01. Le Autorita' creditizie esercitano i poteri
previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che
alle finalita' indicate nell'art. 5, alla trasparenza delle
condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con
la clientela. A questi fini possono essere dettate anche
disposizioni in materia di organizzazione e controlli
interni.
02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art.
112, le norme del presente titolo si applicano secondo
quanto stabilito dal CICR.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili
solo in senso piu' favorevole al cliente.
1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente
titolo sono rese almeno in lingua italiana.
2. Le nullita' previste dal presente titolo operano
soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate
d'ufficio dal giudice.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
presente titolo sono assunte su proposta della Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
Art. 127-bis.
Spese addebitabili
1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono
addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti
alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di
legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica.
Le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 sono
gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione
impiegati.
2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente
richiede alla banca o all'intermediario finanziario
informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti
rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la
loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da
quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a
carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni,
vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e
proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca
o dall'intermediario finanziario.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento
la consegna di documenti personalizzati puo' essere
subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei
limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 119, comma 4
e, per i servizi di pagamento, dall'art. 126-ter e
dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.
Art. 128.
Controlli
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso
le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti
di pagamento e gli intermediari finanziari.
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari
delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma 3,
i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
dello sviluppo economico al quale compete, inoltre,
l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144,
commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi
3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
Art. 128-bis.
Risoluzione delle controversie
1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il
cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi
previsti dal presente articolo.
Art. 128-ter.
Misure inibitorie
1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti
dall'art. 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia
puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e
i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione
dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e
ordinare la restituzione delle somme indebitamente
percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o
conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un
periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di
cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare
urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente
articolo nel Bollettino di cui all'art. 8, comma 1, e
disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura
e spese dell'intermediario.».
4. L'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 144.
Altre sanzioni amministrative pecuniarie
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580
a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2, 3, 64,
commi 2 e 4, 114-quater, 114-octies, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma
3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli
52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma
1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160
a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e
delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse
rivestano carattere rilevante:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2 , 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8 ;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225
per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle
funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di
mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si
applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1,
lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a
coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o
dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato.
5-bis. Nei confronti degli agenti in attivita'
finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e
degli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone
fisiche, nonche' degli altri intermediari del credito, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160
a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui
all'art. 125-novies, si applica altresi' il comma 4 primo
periodo.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3,
3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti
dell'agente, del legale rappresentante della societa' di
agenzia in attivita' finanziaria o del legale
rappresentante della societa' di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria,
del legale rappresentante della societa' di agenzia in
attivita' finanziaria o del legale rappresentante della
societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'art.
128-decies, comma 2 ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo art. 128-decies.
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi
o ripetute, la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione
o la cancellazione dall'elenco.
9. Non si applica l'art. 39, comma 3, della legge 28
dicembre 2005, n. 262.».



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) l'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) l'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";
b) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.".
1-quater. All'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."».
2. All'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Disposizioni transitorie ed entrata in
vigore). - 1. All'art. 161 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui
immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art.
40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo
sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per
i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la
cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
termine di cui al comma 2 dell'art. 40-bis decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto
della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007
e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'
economica o professionale da parte di persone fisiche
stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a
decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o
parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter
stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella
definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007
dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni
dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai
sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo
stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il
debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al
periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'art.
120-quater, comma 1, sono autenticati dal notaio senza
l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso
delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il
creditore surrogato sono forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali
attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione,
espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge
restano a carico della parte richiedente.".
1-bis. Sono abrogati:
a) l'art. 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13,
commi 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies,
8 quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40;
c) l'art. 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) l'art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni , dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, sono apportate l seguenti modificazioni:
a) all'art. 8, comma 4-bis, le parole: " al comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'art.
120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni";
b) all'art.8-bis, comma 1, le parole: " 7, 8 e 13,
commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le
parole: " presente decreto" sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
"e gli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.".
1-quater. All'art. 2, comma 5- quinquies, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: " ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite
dalle seguenti: " per le violazioni dell'art. 120-quater
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a
tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in
base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili».



 
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."».
2. All'articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».
3. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».
4. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e' soppressa.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Altre modifiche al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385). - 1. L'art. 58, comma 7, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle
banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai
sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli
intermediari finanziari previsti dall'art. 106. ".
2. L'art. 132 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"Art. 132.
Abusiva attivita' finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o
piu' attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1,
in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o
dell'iscrizione di cui all'art. 111 ovvero dell'art. 112,
e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e
con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.".
3. All'art. 133 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
"1-quater. L'uso, nella denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai
soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui
all'art. 106.";
a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La
Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui,
per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a
elementi di fatto, le parole o le locazioni indicate nei
commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate
da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli
intermediari finanziari";
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: "e
1-ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 1-ter e
1-quater";
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "ai
sensi dell'art. 107" sono sostituite dalle seguenti ""ai
sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 111".
4. All'art. 137 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola "bancario" e' soppressa;
b) al comma 1-bis e' aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano
forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena
dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro
10.000. ".
5. All'art. 137 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, al comma 2 le parole "presso una banca
nonche' i dipendenti di banche" sono sostituite dalle
seguenti: "presso una banca o un intermediario finanziario,
nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari".
6. All'art. 139 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, al comma 1 le parole: "dell'art. 108, commi 3
e 4 e dell'art. 110, comma 4" sono soppresse e dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La violazione
delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate
dall'art. 110, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.".
7. Al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "dall'art. 20 comma
2," sono inserite le seguenti: "anche in quanto richiamati
dall'art. 110".
8. Al comma 1 dell'art. 140 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole: "e 110 commi 1, 2 e 3"
sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme
indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
da euro 5.000 a euro 150.000".
9. Al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nel comma 1" sono
inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis".
10. L'art. 141 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' abrogato.
11. Dopo l'art. 145 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 145-bis.
Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi
di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono
disposti con atto motivato, previa contestazione degli
addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi
giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta
giorni se l'interessato ha la sede o la residenza
all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate,
rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta
giorni. Nello stesso termine gli interessati possono
altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, e'
ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione
esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso e'
notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua
comunicazione e depositato presso il Tribunale
amministrativo regionale competente, entro trenta giorni
dalla notificazione predetta.
3. Si applicano le norme procedurali del processo
amministrativo, in quanto compatibili, compresa la
sospensione esecutivita' del provvedimento impugnato per
gravi motivi.
4. La decisione del TAR e' impugnabile dinanzi il
Consiglio di Stato e copia della stessa e' trasmessa
all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.".
12. L'art. 155 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' abrogato.».



 
Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 9, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' sostituito dal seguente: "3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.". All'articolo 7-ter della medesima legge e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".».
2. All'articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» e' sostituita dalla seguente: «1996».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Ulteriori modifiche legislative). - 1. L'art.
2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e'
sostituito dal seguente:
"6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti
che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi
requisiti.".
2. Dopo l'art. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e' inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo. ".
3. L'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, e'
sostituito dal seguente:
"3. Le societa' di cui al comma 1 si costiuiscono in
forma di societa' di capitali Fermi restano gli obblighi di
segnalazione previsti per finalita' statiche, la Banca
d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre
alle societa' di cui al comma 1 obblighi di segnalazione
ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di
censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti
si riferiscono." All'art. 7-ter della medesima legge e'
aggiunto, in fine, il seguente comma : "1-bis. Ai soggetti
cessionari di cui all'art. 7-bis si applicano, nei limiti
stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con
regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le disposizioni previste per gli intermediari finanziari
dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385".
4. L'art. 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Per le piccole e medie imprese, definite secondo i
criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre
1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette
garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.".
5. L'art. 8, comma 2, terzo periodo del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' sostituito dal
presente:
"Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento
di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di un anno.".
6. L'art. 48, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' sostituito dal
seguente: "Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto
in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in
un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo
delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.".
7. L'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e' sostituito dal seguente:
"4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.".
8. L'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 199.
Societa' fiduciarie
1. Fino alla riforma organica della disciplina delle
societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le
disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n.
1966, e dell'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23
luglio 1996 n. 415.
2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le
societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione
di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o
indirettamente da una banca o da un intermediario
finanziario, nonche' quelle che abbiano adottato la forma
di societa' per azioni e che abbiano capitale versato di
ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto
dall'art. 2327 del codice civile, sono iscritte in una
sezione separata dell'albo previsto dall'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche
qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1
del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica
l'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione
comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2
della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia
esercita i poteri indicati all'art. 108, al fine di
assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie
iscritte nella sezione separata delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli
110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in quanto compatibili".».



 
Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III e' subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative nonche', per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al piu' tardi entro il 31 dicembre 2011.».
2. All'articolo 10, comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;».
3. All'articolo 10, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti.».
4. All'articolo 10, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad assicurare la continuita' delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.».
5. All'articolo 10, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attivita' di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le societa' controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante.».
6. All'Articolo 10, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita'
diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli
intermediari finanziari e i confidi che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art.
155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonche' le
societa' fiduciarie previste dall'art. 199, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto legislativo possono
continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi
al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al
comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco
generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste
dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino
al completamento degli adempimenti indicati al comma 3
possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si
applicano i commi 1, 4 e 8.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese
le relative sezioni separate, previsi dalla nuova
disciplina introdotta con il presente Titolo III e'
subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni
attuative, nonche', per gli elenchi, alla costituzione
degli organismi previsti, se posteriore. Le Autorita'
competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni
attuative e alla costituzione degli Organismi al piu' tardi
entro il 31 dicembre 2011.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova
disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli
intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano nei confronti
del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni
ivi compresi quelli di cui all'art. 155, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai
sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca
d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1,
attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi
di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle
disposizioni attuative del presente Titolo III, gli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza
consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. L'istanza e' corredata della sola
documentazione attestante il rispetto delle revisioni di
cui all'art. 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,vigenti alla
data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la
cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari
iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano
attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso
preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste
all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. In pendenza
dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad
operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, ovvero
istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 o
nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui
all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In
pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono
continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal
comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati
deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad
attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa'
fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento
dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di
cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non
abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o
cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed
e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero
modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le
societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano
presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella
speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di
cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli
articoli 113, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 1010 e
cancellati i soggetti vi iscritti.
8. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per
i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento
degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli
113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi 1,2,4,5 e
6. L'art. 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130
continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni dell'Autorita' creditizie volte ad
assicurare la continuita' delle segnalazioni relative ai
crediti cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro
centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'art.
7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art. 3, comma
3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative
indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto.
8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigente alla data del 4 settembre 2010 continua ad
applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente
all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
di cui all'art. 106, comma 3, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
l'attivita' di rilascio di garanzie quando il garante e
l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo.
Per gruppo si intendono le societa' controllate dalla
stessa controllante.
9. A decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
disposizioni legislative che fanno riferimento agli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1°
settembre1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre
2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata
dell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre
2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4
settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 111 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, come modificato dal
presente decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, sesto
e undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei
confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi
dell'art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del
pubblico, le attivita' di assunzione e gestione di
partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio
di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste,
quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli
ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti
presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo
di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita',
unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per
cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli
elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi
derivanti da operazioni di intermediazione su valute e
delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei
servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei
proventi complessivi.».



 
Art. 8

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.».
2. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «all'articolo 128-octies» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 128-undecies».
3. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, le parole: «all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio».
4. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, la parola: «realizzati» e' sostituita dalla seguente: «realizzato».
5. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quinquies, comma 1, lettera a), dopo la parola: «disciplina» le parole: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono soppresse.
6. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-sexies, comma 4, la parola: «alcune» e' sostituita dalla seguente: «alcuna».
7. All'articolo 11, comma 1, capoverso 128-septies, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.».
8. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-duodecies, comma 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola: «dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai».
9. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quaterdecies, comma 1, dopo la parola: «gestione», e' inserita la seguente: «dei».



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Integrazioni al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in
attivita' finanziaria e della mediazione creditizia). - 1.
Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Titolo VI-bis.
AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
E MEDIATORI CREDITIZI
Art. 128-quater.
Agenti in attivita' finanziaria
1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che
promuove e conclude contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di
servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o
istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attivita'
finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita'
indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o
strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e'
riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies.
3. Fermo restando la riserva di attivita' prevista
dall'art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in
attivita' finanziaria possono svolgere attivita' di
promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti
bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di
Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.;
tale attivita' da' titolo all'iscrizione nell'elenco
previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui
all'art. 128-quinquies.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu'
intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in
cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o
servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di
offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere
due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati
dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di
pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco
di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i
requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita'
svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si
applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.
7. La riserva di attivita' prevista dal presente
articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di
pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o
istituti di pagamento comunitari.
8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi, possono
promuovere e concludere contratti relativi alla concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione
di servizi di pagamento su mandato diretto di banche,
intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di
pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di
assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'art.
128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di
un corso di aggiornamento professionale nelle materie
rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attivita'
finanziaria della durata complessiva di venti ore per
biennio realizzato secondo gli standard definiti
dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
Art. 128-quinquies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
degli agenti in attivita' finanziaria
1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 128-quater,
comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti
requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso
secondo le disposizioni dell'art. 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel
territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilita' e professionalita',
compreso il superamento di un apposito esame. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si
applicano a coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai
requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il
controllo;
d) stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato essi rispondono a norma di legge;
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono
inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto
disposto dall'art. 128-quater, comma 1, ed il rispetto di
requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in
aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio
effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.
Art. 128-sexies.
Mediatori creditizi
1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in
relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche
o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la
potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai
soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse
o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita'
senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che
ne possano compromettere l'indipendenza.
Art. 128-septies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
dei mediatori creditizi
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 128-sexies,
comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti
requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto
dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di
organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di
requisiti di professionalita', compreso il superamento di
un apposito esame;
f) stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato essi rispondono a norma di legge.
1-bis La permanenza nell'elenco e' subordinata, in
aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio
effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale
Art. 128-octies.
Incompatibilita'
1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi.
2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e
di mediatori creditizi non possono svolgere
contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu'
soggetti.
Art. 128-novies.
Dipendenti e collaboratori
1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi assicurano e verificano, anche attraverso
l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri
dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il
contatto con il pubblico, rispettino le norme loro
applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e
professionalita' indicati all'art. 128-quinquies, lettera
c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e
all'art. 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del
superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento
professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a
superare una prova valutativa i cui contenuti sono
stabiliti dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in
attivita' finanziaria che siano persone fisiche o
costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di
dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui
all'art. 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita'
finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2
trasmettono all'Organismo di cui all'art. 128-undecies
l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi rispondono in solido dei danni causati
nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e
collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in
relazione a condotte penalmente sanzionate.
Art. 128-decies.
Disposizioni di trasparenza
e poteri della Banca d'Italia
1. Agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori
creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori
regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei
rapporti con la clientela.
2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti
iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia puo'
chiedere agli agenti in attivita' finanziaria e ai
mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e
la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi
termini, nonche' effettuare ispezioni anche con la
collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
Art. 128-undecies.
Organismo
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
lo svolgimento di tali compiti.
2. I componenti dell'Organismo sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies,
comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge
ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione;
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti
previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.
Art. 128-duodecies.
Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre
somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui
agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2,
per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un
anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati
gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle
misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza
delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e'
pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto
interessato, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi
di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, nel caso previsto dall'art. 144 comma 8, e nei
seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno;
c) cessazione dell'attivita'.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. Fermo restando l'art. 144, comma 8, in caso di
necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare
la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli
128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto
mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano
presumere gravi violazioni di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia.
6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di
controllo previste dal presente articolo, l'Organismo
applica all'agente in attivita' finanziaria, al legale
rappresentante della societa' di agenzia in attivita'
finanziaria o al legale rappresentante della societa' di
mediazione creditizia, nonche' ai dipendenti, la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.
Art. 128-terdecies.
Vigilanza della Banca d'Italia
sull'Organismo
1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca
d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce
gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo
la comunicazione periodica di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni
nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso
l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.
3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia
e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate
nell'attivita' dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o
malfunzionamento dell'Organismo, puo' proporne lo
scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca
d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo
relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
Art. 128-quaterdecies.
Ristrutturazione dei crediti
1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti
a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta
successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui
all'art. 128-undecies, le banche e gli intermediari
finanziari possono avvalersi di agenti in attivita'
finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art.
128-quater, comma 2.».



 
Art. 9

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 16, comma 2, le parole: «Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «Ai sensi dell'articolo 128-septies comma 1,».



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Requisiti patrimoniali). - 1. L'Organismo
definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita',
della polizza di assicurazione prevista dagli articoli
128-quinuies, comma 1, e 128-septies. Nel caso di polizze
che prevedono coperture cumulative, i massimali sono
riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate
dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della
responsabilita' civile.
2. Ai sensi dell'art. 128-septies comma 1, il capitale
sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto
dall'art. 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale
minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 10

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 19, comma 2, le parole: « , secondo procedure definite dallo Statuto,» sono soppresse.
2. All'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «sono scelti», sopprimere la virgola.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Composizione dell'Organismo). - 1.
L'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.
2. I componenti dell'Organismo, tra i quali e' eletto
il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie
degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori
creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari,
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in
materie finanziarie, economiche e giuridiche nonche' di
caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne
l'autonomia di giudizio.
3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e
di propri regolamenti interni, che contengono previsioni
adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello
svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro,
dei seguenti principi e criteri:
a) previsione dei criteri, delle modalita' e delle
risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
b) previsione di idonei meccanismi di controllo
interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e
delle procedure;
c) adozione di un efficace sistema di pubblicita'
delle proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
d) adozione di procedure funzionali alla preventiva
verifica di legittimita' della propria attivita', con
particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del
procedimento sanzionatorio per violazione dell'art.
128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, del principio del contraddittorio, della conoscenza
degli atti istruttori, della verbalizzazione e della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
e) adozione di procedure idonee a garantire la
riservatezza delle informazioni ricevute;
f) adozione di procedure che consentano di fornire
tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla
stessa richieste.
4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo
sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze
per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia,
e pubblicazione.».



 
Art. 11

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;»;
b) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;».



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Funzioni dell'Organismo). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 128-decies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge
le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali
sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita'
e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita'
finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede
alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per
l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater,
comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
d) verifica il rispetto delle regole di condotta
nonche' di ogni altra disposizione applicabile
all'attivita' svolta dagli iscritti;
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita',
di sospensione e di cancellazione nei confronti degli
iscritti negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita'
di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini della
permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) accerta la sussistenza dei requisiti di
professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e
cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione
che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita'
finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri
dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;
i) secondo quanto previsto dall'art. 128-novies,
stabilisce i contenuti della prova valutativa.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai
soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie,
nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le
modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche'
procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.».



 
Art. 12

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 23, comma 3, lettera b), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'».
2. All'articolo 23, comma 4, lettera f), prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello».
3. All'articolo 23, comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.».
4. L'articolo 23, comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23, del decreto
legislativo 13 agosto 2110, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La domanda di
iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della
presentazione ovvero, in caso di incompletezza o
irregolarita', da quello del completamento o della
regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti,
dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro
tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto,
la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo,
nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se
diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
ai sensi dell'art. 128-duodecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti
dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente
sull'esercizio dell'attivita';
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la
sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
ai sensi dell'art. 128-terdecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della
societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente
sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori
di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello
svolgimento della propria attivita'.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la
sede della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
ai sensi dell'art. 128-terdecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della
societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente
sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di
cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento
della propria attivita' ai sensi dell'art. 128-septies,
comma 2, e dell'art. 128-novies.
f-bis. indirizzo della casella di posta elettronica
certificata.
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono
comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della
documentazione e gli estremi identificativi della polizza
assicurativa di cui all'art. 128-quinquies, comma 1,
lettera d), e all'art. 128-septies, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci
giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui
ai commi 3 e 4.».



 
Art. 13

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 26, comma 1, e' anteposto il seguente:
«01. Le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonche' alla costituzione dell'Organismo al piu' tardi entro il 31 dicembre 2011.».
2. All'articolo 26, comma 1:
a) le parole: «I soggetti gia' iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
b) le parole: «128-quinquies e 128-septies.» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.».
3. All'articolo 26, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».
4. All'articolo 26, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Disciplina transitoria). - 01. Le Autorita'
competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni
attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente
decreto, nonche' alla costituzione dell'Organismo al piu'
tardi entro il 31 dicembre 2011.
1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo
dei mediatori creditizi ai sensi dell'art. 16 della legge 7
marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'art. 17 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in
attivita' finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di
tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere
l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della
documentazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli
articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno
effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi
di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio
precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco,
sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'art.
128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'art. 128-septies,
comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati
idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri
uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza
professionale maturata.
3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla
data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in
attivita' finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi
quelli previsti dall'art. 17 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi
elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data
del 4 settembre 2010.
4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la
tenuta dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto
dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
5. Il termine previsto dall'art. 37, comma 7, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende
prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
6. Le societa' di servizio promosse dalle associazioni
imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto
all'attivita' di rappresentanza, operano nell'ambito dei
servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle
norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre
2012.».



 
Art. 14

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), la parola: «19998» e' sostituita dalla seguente: «1998».
2. All'articolo 27, comma 1, lettera e), le parole: « comma 7» sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7».
3. All'articolo 27 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010».



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231). - 1. Al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa
ed e' inserita dopo la lettera m) la seguente: "m-bis) le
societa' fiduciarie di cui all'art. 199 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";
b) all'art. 11, comma 2, lettera a), dopo le parole:
"di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono aggiunte
le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'art. 199
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
c) all'art. 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli
111 e 112 del TUB;";
d) all'art. 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano
professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta;";
e) all'art. 11, comma 3, le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti: "c) i mediatori creditizi
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-sexies, comma 2
del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 128-quater comma 2 del TUB e
gli agenti indicati nell'art. 128-quater, commi 6 e 7, del
medesimo TUB";
f) all'art. 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a)
alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle
seguenti: "fatta eccezione per la lettera h)";
g) all'art. 56, comma 2, le parole: "lettera m)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere m) e m-bis)".
1-bis. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi
previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai
soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 10, commi 1
e 2, e all'art. 26, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, vigenti alla data del 4 settembre 2010.».



 
Art. 15

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All'articolo 28, comma 1, alinea, e' sostituito dal seguente:
«1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:».
2. All'articolo 28 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.».
3. All'articolo 28, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonche' l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attivita' indicate all'articolo 128-quater, comma 3.».



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 28, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Abrogazioni e norme finali). - 1. Fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero
se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo,
continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le
relative norme di attuazione:
a) l'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;
b) l'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad
eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della
Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;
c) l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono
agli agenti in attivita' finanziaria;
d) l'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
1-bis. Ai soggetti indicati all'art. 26, commi 1 e 3,
le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di
attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi
successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel
caso abbiano presentato istanza nei termini indicati
dall'art. 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei
nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3,
comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate
ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi
previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma
1, le sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni
riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'art. 16
della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco
degli agenti previsto dall'art. 3 del decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai
corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e
128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione
della direttiva 2005/29/CE, cosi' come attuata dal decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4. Il comma 3 dell'art. 114-septies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Con
riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di
moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha
effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'art. 128-quater comma 6.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e
1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo si
applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies,
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto, nonche' l'art. 12,
comma 2, l'art. 13 e l'art. 28, commi 3 e 4, del presente
decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire
agli agenti iscritti mandato diretto per le attivita'
indicate all'articolo 128-quater, comma 3.».



 
Art. 16
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate, altresi', le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» e' sostituita dalla seguente: «10»;
b) all'articolo 7, capoverso articolo 111, comma 3, dopo le parole: «ausiliari di bilancio familiare», la parola: «e» e' soppressa ed e' sostituita dalla seguente: « , ».
2. All'articolo 14, comma 1, lettera a), prima della parola: «corso», e' inserita la seguente: «un».
3. All'articolo 14, comma 1, lettera b), la parola: «ad» e' sostituita dalla seguente: «di».
4. All'articolo 14, comma 1, lettera c), la parola: «indetta» e' sostituita dalla seguente: «indetto».
5. All'articolo 16, comma 1, le parole: «128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, comma 1, e 128-septies».
6. All'articolo 17, comma 2, dopo la parola: «promozione», sono inserite le seguenti: «per conto».
7. All'articolo 24, comma 4, dopo la parola: «finanziaria», sono inserite le seguenti: «e dei mediatori creditizi».
8. Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente nelle premesse, del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello
sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto-legislativo:».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premese,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Integrazioni e modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Il titolo V
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
sostituito dal seguente:
«Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106.
Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono prestare servizi di
pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se
autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.
Art. 107.
Autorizzazione
1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari
finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in
relazione al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di
partecipazioni di cui all'art. 19 e degli esponenti
aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25
e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o
i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita'
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza,
quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative
del presente articolo.
Art. 108.
Vigilanza
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle
predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di
attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare
disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
Art. 109.
Vigilanza consolidata
1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a
individuare il gruppo finanziario, composto da un
intermediario finanziario capogruppo e dalle societa'
finanziarie come definite dall'art. 59, comma 1, lettera
b), che sono controllate direttamente o indirettamente da
un intermediario finanziario ovvero controllano
direttamente o indirettamente un intermediario finanziario
e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del
capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su
base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei
confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti
per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo
finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
finanziario, ma controllate dalla persona fisica o
giuridica che controlla un gruppo finanziario o un
intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e
da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da un intermediario finanziario ovvero quando
societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei
commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti
di carattere generale o particolare, disposizioni
concernenti il gruppo finanziario complessivamente
considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate
nell'art. 108, comma 1. L'art. 108 si applica anche al
gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata
possono tenere conto, anche con riferimento al singolo
intermediario finanziario, della situazione dei soggetti
indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia
puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo
o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita'
dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al
gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e
ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle
societa' che controllano l'intermediario finanziario e non
appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili
per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero
all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le
informazioni richieste per consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo
di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
Art. 110.
R i n v i o
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62,
63, 64, 78, 79 e 82.
Art. 111.
Microcredito
1. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti iscritti
in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato
all'art. 113, possono concedere finanziamenti a persone
fisiche o societa' di persone o societa' cooperative, per
l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00
e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di
cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
4. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono,
se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al
comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a
condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni
piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed
e).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
Art. 112.
Altri soggetti operanti nell'attivita'
di concessione di finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis
ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che
detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei
requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli
25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono
essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via
residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi
dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla
Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco
di cui all'art. 111, comma 1, e possono continuare a
svolgere la propria attivita', in considerazione del
carattere marginale della stessa, nel rispetto delle
modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati
dal CICR.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 112-bis.
Organismo per la tenuta dell'elenco
dei confidi
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui
all'art. 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono
nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a
carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento
dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i
contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione
nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti,
della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi
dell'art. 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei
Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di
impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi
del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente
comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e
previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli
iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o
disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di
disposizioni legislative o amministrative che ne regolano
l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia
e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate
nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o
malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di
professionalita' e onorabilita' degli organi di gestione
dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la
loro nomina e sostituzione.
Art. 113.
Organismo per la tenuta dell'elenco
di cui all'art. 111
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui
all'art. 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I
componenti dell'organismo sono nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco nonche' delle relative sezioni
separate; determina la misura dei contributi a carico degli
iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare
dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul
rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono
sottoposti anche ai sensi dell'art. 111, comma 5.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco e dalle relative sezioni separate:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di
legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto legislativo;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi
del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la
Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa
istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti
il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la
riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni
legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
fondate su controlli sulle procedure interne adottate
dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo
affidati.
7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia
e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate
nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o
malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di
professionalita' e onorabilita' dei componenti
dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la
loro nomina e sostituzione.
Art. 113-bis.
Sospensione degli organi di amministrazione
e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie
nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre
che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto
all'albo di cui all'art. 106. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari
della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo'
avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 113-ter, comma 1, lettera c), i
commissari restituiscono l'azienda agli organi di
amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate
gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali
sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi
organi di amministrazione e controllo. Si applica, in
quanto compatibile, l'art. 76, commi 2 e 4.
Art. 113-ter.
Revoca dell'autorizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-bis, la
Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione
di cui all'art. 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di
liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette
alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di
avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli
articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza
dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per
un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia
stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art.
82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione
III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'art. 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 114-terdecies.
Art. 114.
Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro
dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi
sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art.
106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti, individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia,
gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Requisiti di Professionalita'). - 1.
L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti
in attivita' finanziaria, di cui all'art. 128-quater, comma
2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti di
professionalita':
a) titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un
corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato
dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio
estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) frequenza di un corso di formazione professionale
nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in
attivita' finanziaria;
c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata
tramite il superamento dell'apposito esame, indetto
dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita'
da questo stabilite.
2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco
degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art.
128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi,
di cui all'art. 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) i soggetti con funzioni di amministrazione,
direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri
di professionalita' e competenza fra persone che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
1) attivita' di amministrazione o di controllo
ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attivita' professionali in materia attinente al
settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attivita' d'insegnamento universitario in
materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso
enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni
imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza
con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non
hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni
comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
b) il presidente del consiglio di amministrazione
deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e
competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza
complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio
dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a);
c) l'amministratore unico, l'unico socio della
societa' a responsabilita' limitata, l'amministratore
delegato e il direttore generale devono essere in possesso
di una specifica competenza in materia creditizia,
finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di
lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un
periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti
sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco
degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art.
128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi,
di cui all'art. 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' altresi'
subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione.».
- Per il testo vigente dell'art. 16, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, si veda la nota
all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.141, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 17 (Incompatibilita'). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 128-octies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con
l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita'
finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche
ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita'
di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per
interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione
o controllo nelle societa' di mediazione creditizia
iscritte nell'elenco di cui all'art. 128-sexies, comma 2,
ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per
conto di intermediari finanziari diversi da quello per il
quale prestano la propria attivita'.
3. Le societa' di mediazione creditizia non possono
detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche
o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono
detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita'
di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano
almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono
almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che
comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Esame e aggiornamento professionale). - 1.
L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo
modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad
accertare i requisiti di professionalita' di coloro che
richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo
possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie
per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le
modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame,
garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione
relativa allo stesso.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti
all'aggiornamento professionale, coerentemente con la
natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata,
mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al
comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di
formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I
corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a
sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con
esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione
in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche,
rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in
attivita' finanziaria.
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di
aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione
periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito
dei corsi di formazione.».



 
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