Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2010 |
Approvazione della convenzione, stipulata in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata Rai Italia). |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante «Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 in base al quale restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche' la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo; Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 recante «Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1248, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in data 3 agosto 2007 recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta Rai International)», stipulata il 26 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007 recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l'on. Paolo Bonaiuti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, con cui «all'on. Paolo Romani e' delegata, fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico del Ministro, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento delle comunicazioni. In particolare le materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni» nonche' l'art. 2, comma 1, con cui e', altresi', «delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 con cui al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010 con cui e' stata «confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2010; Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalita' delle prestazioni sono, comunque, rinegoziate ogni triennio; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta RAI Italia), stipulata in data 5 luglio 2010; Considerato che, ai sensi del comma 2, del citato art. 6, entro due mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla convenzione medesima per l'anno successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa; Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 6, comma 1, un corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) compresa l'IVA di legge; Accertata la necessaria disponibilita' finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni in premessa, e' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata RAI Italia). 2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2010
p. il Presidente il Sottosegretario di Stato Bonaiuti
Il Ministro degli affari esteri Frattini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro dello sviluppo economico Romani Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 3. |
| Allegato CONVENZIONE stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana Spa e NewCo. Rai International Spa per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata Rai Italia).
Visti gli articoli 19, comma 1, lettera b) e 20, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni nella parte in cui prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettui programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati mediante apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto il «Testo unico della radiotelevisione» (di seguito: TU) di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni il cui art. 45, comma 1, prevede che il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato per concessione alla RAI che lo svolge, tra l'altro, sulla base di un Contratto nazionale di servizio; Visto il Contratto nazionale di servizio stipulato ai sensi del citato art. 45, comma 1, TU, tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2007-2009 e approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007, in fase di rinnovo con riferimento al triennio 2010-2012, il cui art. 9, comma 1, stabilisce che: «La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresi' a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale»; Rilevato che, ai sensi dell'art. 45, lett. e) del Testo Unico della radiotelevisione, la RAI ha costituito la societa' NewCo. Rai International Spa per lo svolgimento, in forma imprenditoriale, delle attivita' previste da tale disposizione, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della lingua, della cultura e della impresa italiana nel mondo, in coerenza con le finalita' di cui alla presente convenzione; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata Rai International) stipulata il 26 luglio 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in data 3 agosto 2007; Considerato che la suddetta convenzione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, ha una durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che dispone: «la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa»; Considerato, altresi', che l'anzidetto art. 10, prevede, al comma 2, che «le condizioni e le modalita' stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio»; Considerato che l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, originariamente denominata «Rai International» ha assunto la denominazione «Rai Italia»; Considerato che all'esito dell'attuale negoziazione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni sono state individuate e, con la presente disciplinate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012; Considerato che la RAI, ai sensi della predetta normativa, ed in particolare del Contratto di servizio, riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione; Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 17 dicembre 2008 tra il Ministero degli affari esteri, la RAI - Radiotelevisione italiana Spa e NewCo. Rai International nonche' il decreto del Ministro degli affari esteri 17 marzo 2009 di recepimento dell'anzidetto Protocollo d'intesa; Visto l'allegato prospetto per l'alimentazione dell'offerta presentato dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa concernente la programmazione televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali ad esso allegati; Considerato, altresi', che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80188230587, nella persona del Cons. Elisa Grande, Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e
la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 06382641006, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del Presidente Dott. Paolo Garimberti e del Direttore Generale Prof. Mauro Masi
e
la NewCo Rai International Spa, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 07438661006 con sede sociale in Roma nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pier Luigi Malesani
stipulano quanto segue Art. 1. Oggetto e finalita' della convenzione
1. La convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, nonche' i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilita' per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa anche per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita' di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero. 2. La RAI potra' effettuare le attivita' di cui al primo comma anche attraverso rapporti negoziali con la NewCo. Rai International Spa, costituita ai sensi dell'art. 45, lett. e),del T.U. citato in premessa. 3. In particolare, la RAI si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di cui al successivo articolo 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a: promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento); realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale; assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva con riferimento al target individuato nel successivo comma 4 per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocita' tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»; affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero; informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali; garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento; effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonche' della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo articolo 4. 4. La RAI si impegna a considerare come target di riferimento della propria offerta internazionale le comunita' italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concede alla RAI, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione per le proprie finalita' istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo, della library nella propria disponibilita' contenuti avente ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita', formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalita' esplicitate nei precedenti commi 3 e 4. 6. La RAI, in caso di utilizzo dei suddetti materiali ai sensi del precedente comma, e' tenuta ad inserire un'opportuna dizione nei titoli di testa o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno appositamente realizzati in virtu' della presente convenzione che evidenzi la collaborazione con la Presidenza attraverso la dicitura "documentazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Art. 2. L'offerta televisiva, radiofonica e multimediale
1. Alla luce delle premesse e delle finalita' di cui al precedente articolo, la RAI riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualita' dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale destinata all'estero e si impegna a continuare la predisposizione di programmi televisivi, radiofonici e, nel rispetto di quanto indicato al secondo comma, multimediali destinati all'estero, in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi nonche' dei differenti pubblici di riferimento, nella misura di: 680 ore annue di programmazione televisiva originale; 8.760 ore annue di programmazione televisiva; 2.500 ore annue di programmazione radiofonica originale; 8.760 ore annue di programmazione radiofonica; dedicati ai seguenti generi: a) informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa; b) approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualita'; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute; c) sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori; d) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita', Turismo e qualita' del territorio, Promozione culturale, scuola e formazione, Spettacolo, Minori, Promozione dell'audiovisivo e Insegnamento della lingua italiana, generi che saranno definiti in coerenza con le previsioni del Contratto di Servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2010-2012. 2. Con riguardo alla programmazione multimediale, la RAI si impegna ad assicurare la trasmissione via internet delle produzioni originali radiofoniche e televisive per l'estero di cui abbia la disponibilita' dei diritti. 3. La RAI si impegna ad utilizzare nell'ambito della programmazione per l'estero i diritti che abbia potuto acquisire inerenti la trasmissione delle partite di calcio dei Campionati Italiani di Calcio di Serie A e Serie B compatibilmente con la disponibilita' dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato. 4. La RAI si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito degli accordi definiti con Enti ed Istituzioni per la valorizzazione del Sistema Paese all'estero.
Art. 3. Palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale
1. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di novembre antecedente a ciascun anno di riferimento della convenzione successivo al 2010, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale di cui all'articolo 2, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche' la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredata da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa le eventuali osservazioni. 3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4. Monitoraggio
1. Il monitoraggio della presente convenzione e' svolto dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa con cadenza semestrale e le relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti di cui ai successivi commi del presente articolo, sono trasmesse al termine di ciascun semestre e comunque non oltre il mese successivo al semestre di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo articolo 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della presente convenzione. 2. Il suddetto monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva e radiofonica trasmessa da RAI Italia raggruppata secondo i generi indicati al precedente articolo 2 nonche' attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonche' le modalita' di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonche' sulla qualita' tecnica del segnale. 3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli Affari Esteri fa pervenire, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di ciascun anno di riferimento della convenzione stessa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualita', diffusione, ricezione del segnale nonche' al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.
Art. 5. Commissione di monitoraggio
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria si impegna ad istituire un'apposita Commissione permanente di monitoraggio cosi' composta: Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, un rappresentante designato dal Ministero degli Affari Esteri e quattro rappresentanti designati dalla RAI. La Commissione e' presieduta dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria che, in caso di impedimento, puo' designare, con formale atto un proprio delegato. 2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. 3. La Commissione permanente di monitoraggio ha il compito di procedere, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'articolo 4 nonche' della nota del Ministero degli Affari Esteri di cui al medesimo articolo 4. 4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresi', le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla suddetta Convenzione, alle parti ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 8 del presente articolo per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della Convenzione stessa. 5. Per la validita' delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente. 6. Il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Commissione permanente di monitoraggio nonche' della segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione stessa si avvale per l'assolvimento dei propri compiti. 7. La Commissione permanente di monitoraggio, per quanto non disposto dalla presente convenzione, puo' approvare, per il proprio funzionamento, uno specifico regolamento. 8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potra' avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri,del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in convenzione. Tale Comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.
Art. 6. Corrispettivo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai fini di quanto previsto al precedente art. 5 corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, un corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) compresa l'IVA di legge. 2. Entro due mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI, le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e RAI comunichera' l'eventuale adeguamento del numero di ore di trasmissione televisiva e radiofonica da effettuare rispetto al numero di ore indicato al precedente articolo 2. 3. Il suddetto corrispettivo si intendera' comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti, ecc. 4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun esercizio finanziario, una fattura posticipata, firmata dal legale rappresentante, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del segnale. 5. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo annuo previsto per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il valore dell'eventuale diminuzione del numero delle ore di programmazione di cui all'articolo 2, comma 1, della convenzione stessa, secondo i seguenti parametri: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna ora di programmazione radiofonica; euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di programmazione televisiva. 6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista al successivo articolo 9.
Art. 7. Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. 2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria. 3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta societa'.
Art. 8. Arbitrato
1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. 2. In caso di mancato accordo, la controversia sara' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed infine un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. 3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Art. 9 Penalita'
1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali: euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale oltre il termine previsto dal precedente articolo 3; euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'articolo 4; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo; euro 5.500,00 (cinquemilalacinquecento/00), per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo. 2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso terzi. 3. Il pagamento della penalita' sopra evidenziata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5. In caso di impossibilita' di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'articolo 7, che dovra' essere tempestivamente reintegrato. 4. A seguito di continuate inadempienze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
Art. 10 Ulteriori accordi
Le Parti convengono che costituira' oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina dei seguenti aspetti (che, se condivisi, si tradurranno in accordi applicativi alla presente convenzione): il potenziamento di una offerta televisiva internazionale che preveda, accanto al canale generalista, dovunque possibile e nel tempo piu' breve possibile, un canale "all news", avvalendosi, per questo canale, prevalentemente di RAI News 24. Ulteriori offerte potranno essere realizzate utilizzando contenuti d'archivio, programmi tratti dalle Reti e Testate RAI e programmi originali di produzione e/o d'acquisto, privilegiando in particolare sport e news; l'ampliamento e/o diversificazione della programmazione televisiva e radiofonica dell'attuale RAI Italia per singole aree geografiche, con un interesse specifico, per quanto riguarda l'offerta radiofonica ed in prospettiva per quella televisiva, per l'area del Mediterraneo e dei Balcani nonche' l'adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o comunque di sottotitoli o doppiaggio per rendere comprensibile l'offerta televisiva e radiofonica, almeno in parte, anche a chi non conosce l'italiano; la separazione dei palinsesti tra Asia ed Africa; il potenziamento della promozione di RAI Italia ovunque si realizzano nuove iniziative di distribuzione; l'implementazione di un sistema che, impiegando strumenti ed indicatori idonei - quali, in particolare, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero - possa consentire di effettuare adeguate valutazioni in merito alla qualita' della programmazione percepita e alla qualita' tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso, attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonche' sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti; l'attivazione, sulla base delle risultanze del predetto monitoraggio, di specifiche iniziative volte a modificare la programmazione di RAI Italia rispetto ai target di riferimento nei diversi territori con l'obiettivo di incrementare i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio ed ai parametri attesi.
Art. 11. Durata
1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2010 e avra' durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 2. Le condizioni e le modalita' delle prestazioni stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio. La Presidenza del Consiglio e la RAI si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione. 3. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Comunicazioni, diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. Roma, 5 luglio 2010
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria Grande Per la RAI-Radiotelevisione italiana Spa Il presidente Garimberti
Per la NewCo. Rai International S.p.a. Malesani |
|
|
|