Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo». |
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Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di Salerno, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare della denominazione di Origine Controllata dei vini «Castel San Lorenzo»; Visto il parere favorevole della Regione Campania sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 ottobre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| ANNESSO
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “CASTEL SAN LORENZO” Articolo 1 1. La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco; Rosso; Rosato; Barbera; Moscato; Moscato spumante; Moscato passito; Moscato Lambiccato; Aglianicone. Articolo 2 1. I vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la rispettiva composizione ampelografica appresso indicata. Bianco: Trebbiano toscano, 50-60%; Malvasia Bianca, 30-40%. Possono concorrere fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Rosso e Rosato: Barbera, 60-80%; Sangiovese, 20-30%. Possono concorrere fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Barbera: Barbera, almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Moscato, Moscato spumante e Moscato passito: Moscato bianco: almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Aglianicone: Aglianicone, almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Articolo 3 1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni diCastel san Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno. Tale zona e' cosi' delimitata: dal punto di incrocio della strada Controne-Ottati con il confine comunale di Controne il limite segue tale strada verso est fino ad incrociare in prossimita' del km 25 il confine che separa i comuni di Ottati e di Sant'Angelo a Fasanella; lungo questo prosegue poi verso sud-ovest fino ad incrociare il confine di Bellosguardo. Prosegue in direzione est lungo il confine settentrionale del comune di Bellosguardo, poi segue quello orientale fino ad incrociare sul torrente Pietra il confine comunale di Felitto. Prosegue lungo questo in direzione sud-ovest fino a raggiungere il confine di Magliano Vetere. Segue tale confine in direzione sud fino alla confluenza con il fiume Calore. Costeggia il fiume in direzione Felitto fino a raggiungere il confine. Segue tale confine, prima in direzione ovest, poi nord-ovest, fino ad incrociare il confine con il comune di Roccadaspide, in localita' Tempa Morrecchia. Prosegue tale confine in direzione est, poi nord, fino ad incrociare la strada che, passando per Tempa Ciavarello, raggiunge il centro abitato di Roccadaspide. Percorre interamente tale strada fino ad incrociare la strada che da Roccadaspide porta ad Albanella. Segue quest'ultima passando prima per la localita' Serra, poi Acquaviva, poi contrada De Rosa e M. Tempalli, fino all'incrocio con il confine sud del comune di Albanella; lo costeggia fino ad incrociare prima il confine del comune di Castcivita poi quello del comune di Altavilla Silentina. Segue il confine tra i comuni di Altavilla Silentina e Castelcivita fino ad incrociare il cumune di Controne che percorre in direzione sud-est fino alla confluenza con la strada Controne-Ottat, punto di partenza della delimitazione. Articolo 4 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve derivate le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione alla denominazione di origine unicamente i vigneti ubicati su terreni ben esposti, con esclusione di quelli di fondovalle. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. 4. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a 12 T. per il tipo bianco e a 10 T. per i tipi rossi, rosato e moscato. 5. La resa massima di uve in coltura promiscua non deve essere superiore a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo per i tipi rossi, rosato e moscato. 6. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti. 7. La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. 8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% per i tipi Rosso, Barbera, Rosato, Moscato, Moscato spumante e Moscato passito; del 10% per il tipo bianco; dell'11,50% per i tipi «Barbera riserva», «Moscato Lambiccato» e Aglianicone; del 12% per “Aglianicone riserva”. 9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche. Articolo 5 1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del vino spumante devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione. 2. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%, con eccezione della tipologia Moscato passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Le uve destinate alla produzione della tipologia “Moscato Passito” devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi non oltre il 31 gennaio successivo alla vendemmia. 3. Il vino «Castel San Lorenzo Aglianicone» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° aprile successivo all'anno di raccolta delle uve. 4. Il vino a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» Moscato Passito deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16,00% vol. In tal caso e' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione. Articolo 6 I vini «Castel San Lorenzo» all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) Barbera: colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato se invecchiato; odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, giustamente tannico ed acidulo da giovane, caldo, sapido, etereo, armonico e vellutato se invecchiato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. b) Rosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, a volte fruttato; sapore: secco, leggermente acidulo, giustamente tannico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l. c) Rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: vinoso, tenue, con fragranza caratteristica; sapore: asciutto, con tendenza al morbido, delicato, leggermente acidulo, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. d) Bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, acidulo, fruttato, leggermente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. e) Moscato: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico delicato; sapore: dolce, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui svolto l'8,50% vol.; zuccheri residui minimo; 60,00 g/l; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. f) Moscato spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino con leggeri riflessi verdognoli; odore: caratteristico; sapore: dolce, intenso, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto almeno il 7,00% vol.; zuccheri residui minimo: 50,00 g/l; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. g) Moscato passito: colore: giallo dorato tendente all'ambrato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, intenso, complesso, fine; sapore: dal secco al dolce, caldo, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui svolto almeno il 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. h) Aglianicone: colore: rubino piu' o meno intenso tendente al granato se invecchiato; odore: intenso e persistente con sentori di frutta a bacca rossa. sapore: intenso, asciutto, corposo, armonico,equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l. 2. E' in facolta' del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e per l'estratto non riduttore. Articolo 7 1. La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» Moscato puo' essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. 2. Il vino «Castel San Lorenzo» Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5% , puo' riportare in etichetta la qualificazione «Riserva». 3. Il vino «Castel San Lorenzo» Aglianicone, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00%, puo' riportare in etichetta la qualificazione «Riserva». 4. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. 5. Il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50% mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 per cento, di cui l'8,50 per cento svolto, puo' portare in etichetta la qualificazione «Lambiccato». 6. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo», riferite al nome di un vitigno (Barbera, Aglianicone, Moscato), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione “di” puo' precedere la denominazione “Castel San Lorenzo”. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «delizioso» e similari. 8. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 9. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. 10. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Castel San Lorenzo», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad esclusione delle tipologie spumante. |
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