Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse.
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 2010, n. 41, S.O. cosi' recita:
«Art. 16 (Ascensori e montacarichi). - 1. Le
disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per
la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE
in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.».
- La direttiva 2006/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 giugno 2006, n. L 157.
- La direttiva 1995/16/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
7 settembre 1995, n. L 213.
- Si riporta il testo dell'allegato B, e degli articoli
1, 2, 3 e 4 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161, S.O.:
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura
regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle
leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.».
«Art. 4. (Modifica all'articolo 9 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a
prestazioni e controlli). - 1. All'articolo 9 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate
ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n.
469."».
- Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi'
recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
- Il testo del comma 3 dell'articolo 9, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.».
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
162del 1999, si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 1995/16/CE e 2006/42/CE, si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;
d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorche' l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;
f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;
m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in una norma nazionale;
o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonche' agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). - 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, e' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonche' per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonche' al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1999, n. 134, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 13. (Verifiche periodiche). - 1. Il proprietario
dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti
ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli
ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la
cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di
tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda
sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA,
quando le disposizioni regionali di attuazione della legge
21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale
competenza, la direzione provinciale del lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio per gli impianti installati presso gli
stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonche',
gli organismi di certificazione notificati ai sensi del
presente regolamento per le valutazioni di conformita' di
cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia al proprietario, nonche' alla ditta incaricata
della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne
comunica l'esito al competente ufficio comunale per i
provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad
accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di
esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza,
se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se
e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente
impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato
della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le
suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante
forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano
eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli
tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle
verifiche di cui al presente articolo, direttamente per
mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il
verbale della verifica, ove negativo, e' trasmesso al
competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone
il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche
periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove
e' installato l'impianto.».



 
Art. 7
Modifiche all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» e' sostituita con la parola: «impianto».
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 14 (Verifiche straordinarie). - 1. A seguito di
verbale di verifica periodica con esito negativo, il
competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto
fino alla data della verifica straordinaria con esito
favorevole. La verifica straordinaria e' eseguita dai
soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il
proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono
richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche
se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo
legale rappresentante danno immediata notizia al competente
ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo
dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, e'
necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo,
ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), la verifica
straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche
straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile
ove e' installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le
amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri
ruoli.».



 
Art. 8
Modifiche all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s».
2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» e' sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s,».



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 15 (Manutenzione). - 1. Ai fini della
conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di
tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15
m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a
ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario
dotato di specializzazione equivalente che debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal
prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova
teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita
commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di
emergenza che, in caso di necessita', puo' essere
effettuata anche da personale di custodia istruito per
questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le
esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei
dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in
particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi
e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di
lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei
mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la
cui velocita' spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una
volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del
paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri
dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i
loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico
e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul
libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente
la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o
logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante
provvedono prontamente alle riparazioni e alle
sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in
atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia
stato riparato informandone, tempestivamente, il
proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto
incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il comune
per l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.».



 
Art. 9
Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Libretto e targa). - 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche' copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s».



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999 (Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per
la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonche' della relativa licenza di esercizio), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134, come
modificato dal presente decreto del Presidente della
Repubblica, cosi' recita:
«Art. 17 (Divieti). - 1. E' vietato l'uso degli
ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la
cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s ai minori
di anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu'
elevata.
2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine
multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con
abolita o diminuita funzionalita' degli arti ed ai minori
di dodici anni, anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli
e delle donne minorenni in lavori di manovra degli
ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a
trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A
annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.».



 
Art. 11
Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter».
2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attivita' di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.
1-quater. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e relative modalita' di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.».



Note all'art. 11:
- Si riporta testo dell'art. 18 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 18 (Norma di rinvio). - 1. Alle procedure
relative all'attivita' di certificazione di cui
all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione
degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli
organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli
sui prodotti, fermo restando quanto previsto dai commi
1-bis ed 1-ter, si applicano le disposizioni dell'articolo
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a
concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di
cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile
2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette
tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del
servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma
1 bis sono riattribuite agli stati di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte
di competenza relativa all'attivita' di sorveglianza di cui
all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2,
commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 -
legge finanziaria 2008.
1-quater. Il decreto del Ministero delle attivita'
produttive in data 13 febbraio 2004, concernente
determinazione delle tariffe per i servizi resi dal
Ministero delle attivita' produttive e relative modalita'
di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino
all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle
tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.».



 
Art. 12
Modifiche all'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e' sostituito dal seguente:
«1.2. Supporto del carico. - Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.
Se l'ascensore e' destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'allegato I del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999
come modificato dal presente regolamento:
«Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi
alla progettazione e alla costruzione degli ascensori
e dei componenti di sicurezza
Osservazioni preliminari
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di
sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il
rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente
di sicurezza in questione allorche' viene utilizzato alle
condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal
fabbricante del componente di sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute
elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia,
tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da
essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso
e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di
sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere
verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante del componente di sicurezza e
l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare
un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che
concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e
costruirlo tenendo presente tale analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali
della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente
direttiva, si applicano agli ascensori.
1. Considerazioni generali.
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE,
modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non
e' trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I
della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il
requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I
della direttiva 83/392/CEE.
1.2. Supporto del carico.
Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere
una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in
modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al
numero massimo di persone e al carico nominale
dell'ascensore fissati dall'installatore.
Se l'ascensore e' destinato al trasporto di persone e
le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere
progettata e costruita in modo da non ostacolare o
impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso
e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti
gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne
l'utilizzazione da parte loro.

1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno.
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina,
compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono
essere studiati e progettati in modo da garantire un
adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il
rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle
condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e
delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino
funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene
indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio
sistema di attacco. Tali funi o catene non devono
comportare ne' raccordi, ne' impiombature, eccetto quelli
necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la
velocita' eccessiva).
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati,
costruiti e installati in modo da rendere senza effetto
l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi
il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un
dispositivo limitatore di velocita' eccessiva. Detti
requisiti non si applicano agli ascensori che, per la
progettazione del sistema di azionamento, non possono
raggiungere una velocita' eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocita' elevata devono essere
dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione
della velocita'.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono
essere progettati in modo che sia assicurata la stabilita'
delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore.
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di
persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito
non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano
sostituiti da una seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che
il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore
non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per
i casi di emergenza.
1.6. Comandi.
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto
dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente
progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente
indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di
ascensori possono essere destinati o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e
collegato in modo che:
sia impossibile fare confusione con circuiti non
appartenenti all'ascensore,
l'alimentazione di energia possa essere commutata
sotto carico,
i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di
sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza
intrinseca,
un guasto all'impianto elettrico non provochi una
situazione pericolosa.
2. Rischi per le persone al di fuori della cabina.
2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in
modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia
impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di
emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume,
l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso
impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in
modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la
cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio
libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati
membri le possibilita' di dare il proprio accordo
preventivo, in particolare in edifici gia' esistenti, le
autorita' competenti possono prevedere altri mezzi
appropriati per evitare tale rischio se la soluzione
precedente e' irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita
della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi
una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle
condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di
interbloccaggio deve rendere impossibile:
un movimento della cabina comandato deliberatamente o
no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;
l'apertura di una porta di piano se la cabina non si
e' fermata ed e' al di fuori della zona di piano prevista a
tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello
al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite
a condizione che la velocita' di tale ripristino sia
controllata.
3. Rischi per le persone nella cabina.
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere
completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e
soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e
dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere
progettate ed installate in modo che la cabina non possa
effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del
livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non
sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate
in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di
caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di
difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o
dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di
dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della
cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della
cabina deve essere indipendente dagli elementi di
sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la
cabina con il suo carico nominale ed alla velocita' massima
prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto
all'azione di detto dispositivo non deve provocare una
decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le
condizioni di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il
fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2
deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente
compressi.
Detto requisito non si applica agli ascensori la cui
cabina, per la progettazione del sistema di azionamento,
non puo' invadere lo spazio libero previsto al paragrafo
2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti
in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il
dispositivo di cui al punto 3.2 e' in posizione operativa.
4. Altri rischi.
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le
porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere
munite di un dispositivo che eviti i rischi di
schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla protezione
dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse
quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare
un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro
integrita' e dalle loro proprieta' relative all'isolamento
(non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di
calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati
in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la
cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che
consentano di liberare e di evacuare le persone
imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di
comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un
collegamento permanente con un servizio di pronto
intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti
in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario
supera quella massima prevista dall'installatore
dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso
e non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in
modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri,
anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione
sufficiente durante l'uso o quando una porta e' aperta;
inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e
l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono
essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in
caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il
loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per
consentire il normale svolgimento delle operazioni di
soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori
utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e
costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni
piani e consentire il controllo preferenziale
dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.
5. Marcatura.
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per
qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3
dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina
deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale
siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio
in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono
prendervi posto.
5.2. Se l'ascensore e' progettato in modo tale che le
persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza
ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono
essere chiare e visibili nella cabina.
6. Istruzioni per l'uso.
6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV
devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto
in una lingua ufficiale dello Stato membro
dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua
comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:
il montaggio,
i collegamenti,
la regolazione,
la manutenzione,
possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una
documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della
Comunita'; essa/e puo'/possono essere determinata/e, in
conformita' del trattato, dallo Stato membro in cui
l'ascensore e' installato. Detta documentazione comprende
almeno:
un libretto di istruzioni contenente i disegni e di
schemi necessari all'utilizzazione normale, nonche' alla
manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle
verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al
punto 4.4;
un registro sul quale si possono annotare le
riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.».



 
Art. 13
Disposizioni finanziarie

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Romani, Ministro per lo sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 320
 
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