IL PRESIDENTE della Commissione per le adozioni internazionali Premessa. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi piu' significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorita' politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine». La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorita' centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di' amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito delle attivita' di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza ed in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale - ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta e' avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie adottive sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali. In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le adozioni internazionali nella riunione del 27 ottobre 2010 inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 3.000.000 per finanziare progetti di sussidiarieta'. Il presente bando esclude i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori all'estero (es: Romania) o Paesi ove non vi sono prospettive di allargamento della collaborazione in materia di adozioni (es. Bielorussia e Paesi ove vige l'istituto della kafala). La Commissione, con il presente bando, ha inteso proseguire ed ampliare la collaborazione, avviata con gli enti autorizzati fin dal 2001, rivelatasi positiva per le parti. La presentazione e la realizzazione dei progetti e' riservata agli enti che, alla data del 31 dicembre 2010, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, ed operativi nelle aree geografiche interessate dai progetti. Nella realizzazione di ciascun progetto e' auspicabile il concorso di piu' enti autorizzati per lo stesso Paese. La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, terra' conto delle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti proponenti il progetto o dagli stessi messi a disposizione. Il contributo della Commissione non potra' superare euro 200.000 per ciascun progetto approvato. Possono concorrere alla realizzazione del progetto altri soggetti pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento e', pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto. Obiettivi e contenuti dei progetti - soggetti partecipanti. I progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che consentano il loro permanere in famiglia e, piu' in generale, nella comunita' di appartenenza, rafforzando ove possibile l'apporto dell'associazionismo locale, familiare e giovanile. La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di valutazione, privilegera' i progetti aventi come obiettivo: a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia, anche mediante esperienze pilota da attuarsi in partnership con ONG locali ed in collaborazione con le autorita' pubbliche che sovraintendono alla gestione ed al controllo dei minori rimasti senza cure dei genitori; b) l'aiuto, anche mediante forme di micro credito, alle madri adolescenti ed alle coppie giovani per acquisire competenza genitoriale onde prevenire l'abbandono dei minori; c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo; d) il censimento e la registrazione dei minori non identificati; l'attivazione delle procedure giudiziarie e amministrative per l'avvio all'adozione dei minori privi di tutela parentale; e) la sistematizzazione e la raccolta dati dei minori fuori del contesto familiare al fine di consentire alle autorita' locali di avere un quadro chiaro e definito dell'infanzia fuori dal contesto familiare; f) il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore eta', i quali devono lasciare gli istituti, secondo le previsioni di legge del Paese, mediante programmi di monitoraggio, supporto psicologico per prevenire le devianze, tutoring per l'inserimento lavorativo, supporto logistico e servizi abitativi temporanei, altre forme di sostegno generatrici di reddito; g) la prevenzione della mortalita' infantile e di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento nonche' la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione e di donne in stato di gravidanza; h) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica (comprendendo l'educazione pre-scolastica, il sostegno alla scolarizzazione, l'attivita' extra scolastica e la qualita' dell'offerta formativa); i) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto che siano in grado di assicurare, negli anni successivi, il proseguimento del progetto promosso, affinche' non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate; l) la formazione degli operatori coinvolti nel sistema di protezione dell'infanzia al fine di prevenire l'abbandono e di promuovere la reintegrazione familiare, l'affido etero familiare e l'adozione nazionale; m) la creazione e formazione di figure professionali competenti in materia di mediazione familiare, per l'attivazione di interventi mirati a prevenire conflitti all'interno della famiglia e del gruppo sociale; n) il concorso e sostegno di iniziative di promozione dell'adozione nazionale da parte delle autorita' competenti del Paese di riferimento. Per ciascun progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto. Devono, altresi', essere indicati: 2. gli enti autorizzati realizzatori; 3. le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione; 4. le istituzioni aderenti: amministrazioni centrali; regioni; enti locali; organismi internazionali; Comunita' europea; 5. l'esatta localizzazione dell'intervento; 6. le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri; 7. eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.); 8. il costo del progetto dettagliando gli apporti degli enti realizzatori e quelli dei soggetti sostenitori: le risorse umane e finanziarie; i mezzi strumentali; 9. la durata del progetto e le fasi intermedie di realizzazione; 10. il finanziamento richiesto alla Commissione. Modalita' e termini di presentazione del progetto. I progetti, firmati dai responsabili legali degli enti proponenti e dal coordinatore di progetto, devono essere presentati in doppio originale e una copia, e ove possibile in formato elettronico (CD ROM). Essi dovranno essere inviati alla Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2011 (fara' fede il timbro postale o il timbro sulla bolla di accompagnamento per le spedizioni a mezzo corriere). Non saranno valutati i progetti spediti fuori termine. Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalita' e degli obiettivi ed in una seconda parte contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando. Il progetto deve essere inoltre corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilita', che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa. Dalla documentazione deve emergere chiaramente se il progetto e' da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento. Avvio e tempi di realizzazione del progetto. La data di avvio del progetto dovra' essere comunicata e dimostrata entro 2 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento da parte della Commissione. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato precedentemente alla data di comunicazione del finanziamento, l'ente dovra' documentare la data di avvio e le attivita' gia' realizzate. Si rappresenta che la Commissione per le adozioni internazionali, qualora verifichi il mancato avvio del progetto entro 2 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento, procedera' alla revoca del finanziamento stesso. La durata massima dei progetti non puo' essere superiore a 18 mesi. Non saranno concesse proroghe del termine di realizzazione degli interventi programmati se non determinate da eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione del progetto. Non e' consentito apportare modifiche, non concordate preventivamente con la Commissione, al budget presentato unitamente al progetto sottoposto all'approvazione. Istruttoria e valutazione dei progetti. La Commissione per le adozioni internazionali esaminera' e approvera' entro i centoventi giorni successivi, alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando. La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartira' lo stanziamento previsto in relazione alla complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti. Il contributo della Commissione non potra' superare euro 200.000 per ciascun progetto approvato. La Commissione per le adozioni internazionali valutera' i progetti pervenuti sulla base dei criteri riportati nell'allegato 4. Raccomandazioni e limitazioni. Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti piu' enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilita' complessiva delle risorse previste dal presente bando. La Commissione per le adozioni internazionali ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilita' di predisporre e realizzare tali progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da altri soggetti pubblici o privati in qualita' di capi-progetto. Voci di spesa non ammesse a finanziamento. Non sono finanziabili le voci del progetto relative a: acquisto di beni immobili, costruzione e ristrutturazione immobiliari, con eccezione di modesti adeguamenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi del progetto; oneri riferiti a ideazione, progettazione e coordinamento; oneri relativi a personale italiano espatriato; spese di viaggio e missione da e per l'Italia; spese di coordinamento e funzionamento; spese di monitoraggio e valutazione; oneri per «imprevisti» o per voci non specificate; donazioni in denaro agli istituti; oneri riferiti a convegni e conferenze; oneri riferiti a borse di studio da parte dell'ente. Pubblicizzazione dei finanziamenti approvati e modalita' di erogazione. Nel quadro della piu' ampia pubblicita' degli interventi, al fine di una corretta ed immediata informazione, dopo l'approvazione dei progetti verra' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali, dei finanziamenti, dell'oggetto e dei destinatari. L'erogazione dei finanziamenti avverra' successivamente all'approvazione da parte degli organi di controllo e si articolera' come di segue: a) il 25% dopo almeno tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell'attivita' svolta; b) il 50% dopo almeno sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto; c) il rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati. Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presentera' la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c), onde consentire ogni valutazione preliminare al nulla osta alla liquidazione. Ogni relazione dovra' essere corredata di: un prospetto contabile riepilogativo contenente l'elenco di tutte le fatture e/o scontrini fiscali riportati in ordine cronologico, la descrizione di ogni voce di spesa con l'indicazione per ognuna dell'importo in moneta locale ed in euro, la quota a carico della Commissione e quella a carico dell'ente o dei soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto; nota di debito per gli importi percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa, che dovra' essere in originale ed in copia; in mancanza dell'originale potra' essere prodotta la copia conforme. Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in moneta locale e l'importo in euro, avendo come riferimento la valuta della data di emissione della fattura o scontrino oppure la valuta media del mese di emissione; se tale documentazione e' in lingua locale occorre allegare la traduzione in lingua italiana. Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S. Si dispone la pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1998, n. 476.
Roma, 27 ottobre 2010
Il presidente: Giovanardi |