Gazzetta n. 288 del 10 dicembre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 2010, n. 206 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (Biennio giuridico ed economico 2008 - 2009). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto in particolare l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Viste le disposizioni di cui al citato articolo 112, commi primo e secondo, che dispongono che il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico; Visto l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ove e' disposto che, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio normativo 2008 - 2011 ha durata limitata al biennio 2008 - 2009 anche per gli aspetti giuridici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio giuridico ed economico 2008 - 2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia; Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2008-2009, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 agosto 2010 ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e FP CGIL Coordinamento esteri; Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri ed i sindacati rappresentativi della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilita', sono improntate ai principi di lealta' e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in 30 aprile 2008, n. 1069, adottato in attuazione del citato articolo 112, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Visto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009); Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 112 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 31 ottobre 2009, n. 150, recita: Art. 112. Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego. I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita': a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra' attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra' attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle modalita' per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale". - L'art. 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recita: "4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco". - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recita: "1.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". Note all'art. 1: Per il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 18 del 1967, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed economici. 2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3 Struttura del trattamento economico
1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' articolata nelle seguenti componenti: a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante, e indennita' integrativa speciale; b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte; c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici. |
| Art. 4 Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti. 4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Note all'art. 4: - Il comma 10 dell'art. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recita: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994». - L'art. 33, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, recita: «1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008». - L'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 recita: «35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001».
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| Art. 5 Retribuzione individuale di anzianita'
1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.
Note all'art. 5: - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 recita: «Art. 16. (Retribuzione individuale di anzianita') - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 17, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno».
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| Art. 6
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dall'anno 2009. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2007. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Note all'art. 6: - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144 e dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recita: «Art. 17. (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000; c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; d) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica; f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'articolo 16; g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334; h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo».
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| Art. 7 Retribuzione di posizione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': a) Segretario Generale, euro 205.000,00; b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale, euro 115.000,00; b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, euro 93.300,00; c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 euro 60.000,00; c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unita', euro 54.000,00; d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008,euro 33.700,00; e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione, euro 16.000,00; e) Capo sezione, euro 14.400,00; f) Funzionario addetto agli uffici, euro 10.662,80. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo. 3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009, nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Note all'art. 7: - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo.2000, n. 85, recita: «Art. 16.(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione . Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica". - L'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107 recita: "3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore _ euro _ 20.867,85 Ministro plenipotenziario _ euro _ 13.277,56 Consigliere d'ambasciata _ euro _ 7.835,94 Consigliere di legazione _ euro _ 6.747,61 Segretario di legazione _ euro _ 6.747,61".
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| Art. 8 Retribuzione di risultato
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i parametri della retribuzione di risultato, correlati alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 e successive modificazioni, sono definiti come segue: a) Segretario Generale: 100,00; b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale: 78,75; b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 : 72,90; c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 52,20; c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unita': 51,70; d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 26,00; e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione: 19,00; e) Capo sezione: 11,80; f) Funzionario addetto agli uffici: 9,90.
Note all'art. 8: - L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 recita: «Art. 19. (Retribuzione di risultato). - 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni: a) Segretario generale: 100; b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069: 72; d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069: 62; e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069: 40; f) funzionari addetti agli uffici: 35. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1. 3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili».
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| Art. 9
Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri
1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069, individuate tramite decreto del Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al biennio 2008 - 2009, si provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto. |
| Art. 10 Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 7, 8 e 9 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi nonche' sui contributi di riscatto. |
| Art. 11 Spese per mezzi di trasporto per missione
1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale e il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determino delle condizioni che non consentono l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessita' di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale. 2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni. |
| Art. 12 Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi. |
| Art. 13 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 7.957.100 per l'anno 2010 ed euro 3.731.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede: 2. per l'anno 2010, quanto ad euro 4.226.100, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'», quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; 3. a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 371
Note all'art. 13: - Il comma 144 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recita: «144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195». - Il comma 28 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 recita: «28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».
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