Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 novembre 2010
Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui all'allegato tecnico alla legge 25 marzo 1985, n. 106.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla legge medesima;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1991, recante modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, e, in particolare, l'Allegato II;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare l'allegato annesso alla citata legge 25 marzo 1985, n. 106, alla luce della recente normativa comunitaria ed in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;

Decreta:
Articolo unico

Il testo dell'allegato unico annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1991, e' sostituito dal seguente:

«Allegato

CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI
PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1) Struttura monoposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 80 kg.
2) Struttura biposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 100 kg.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) massa massima al decollo non superiore a 300 kg;
b) massa massima al decollo non superiore a 315 kg, se dotati di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;
c) massa massima al decollo non superiore a 330 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti;
d) velocita' di stallo o velocita' minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocita' calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.
4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) massa massima al decollo non superiore a 450 kg;
b) massa massima al decollo non superiore a 472,5 kg, se provvisti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;
c) massa massima al decollo non superiore a 495 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti, purche', senza galleggiante installato, rispettino la massa massima di cui alla lettera a);
d) velocita' di stallo o velocita' minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocita' calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.
5) Autogiro monoposto e biposto aventi le seguenti caratteristiche :
a) massa massima al decollo non superiore a 560 kg.».
Roma, 22 novembre 2010

Il Ministro: Matteoli
 
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