Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - UNITA' STRALCIO
DECRETO 1 dicembre 2010
Avviso pubblico per la formazione della massa passiva, di cui al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, derivante dalle attivita' delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania. (Decreto n. 903).


IL CAPO DELL'UNITA' STRALCIO
del Dipartimento della protezione civile

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, rep. n. 7, con il quale vengono costituite, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, l'Unita' Stralcio e l'Unita' Operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Rep. n. 1143 del 22 febbraio 2010 con il quale il Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia e' nominato Capo dell'Unita' Stralcio;
Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, rep. n. 7 con il quale vengono definite le procedure per l'accertamento della massa passiva derivante dalle attivita' delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania;
Ritenuto di dover avviare le procedure previste dall'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 di accertamento della citata massa passiva dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, rep. n. 7;

Decreta:

Art. 1
Definizione

1. E' indetto un avviso pubblico per la formazione della massa passiva derivante dalle attivita' delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania.
2. L'avviso e' rivolto a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che intendano avvalersi della procedura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Possono presentare istanza di ammissione alla massa passiva le persone fisiche e giuridiche che vantino crediti direttamente nei confronti delle gestioni commissariali istituite per il superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 1994, 18 marzo 1996, n. 2425, 27 febbraio 2004, n. 3341, 6 luglio 2007, n. 3601, 31 dicembre 2007, n. 3637, 11 gennaio 2008, n. 3639, 30 gennaio 2008, n. 3653 e di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 e del Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
 
Art. 3
Istanza

1. L'istanza di ammissione alla massa passiva, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente decreto, per essere esaminata deve contenere, a pena di nullita', le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di essere creditore delle gestioni commissariali istituite per il superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, con l'indicazione del titolo, dell'importo, della causa del credito e del periodo al quale si riferisce;
b) di essere creditore privilegiato ovvero assistito da pegno o ipoteca, allegando la relativa documentazione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
c) di non aver ricevuto pagamenti, totali o parziali, relativi all'importo richiesto; ovvero di aver ricevuto pagamenti parziali, allegando la relativa documentazione;
d) di non aver effettuato cessioni del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, ovvero di aver effettuato cessioni parziali del credito con l'indicazione dell'importo del credito ceduto e del soggetto cessionario;
e) di esistenza di un giudizio pendente davanti all'autorita' giudiziaria o ad un collegio arbitrale per tutto o parte del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, con l'indicazione in dettaglio del petitum e degli accessori di legge se richiesti; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il domicilio eletto, agli effetti della procedura, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti.
2. L'istanza di ammissione alla massa passiva deve inoltre contenere, a pena di nullita':
a) la firma autografa dell'istante e/o del legale rappresentante;
b) tutta la documentazione ritenuta idonea e necessaria per il riconoscimento del correlato debito da parte dell'Unita' Stralcio;
c) un elenco di tutta la documentazione allegata all'istanza;
d) la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' dell'istante o del legale rappresentante.
3. L'Unita' Stralcio non assume responsabilita' per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni che sia dipeso da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto dei terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 4
Termine di presentazione

1. L'istanza di ammissione alla massa passiva, con la relativa documentazione, deve essere indirizzata a: Unita' Stralcio - via Medina, 24, 80132 Napoli e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, in busta chiusa, presso lo stesso ufficio, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il lunedi', mercoledi' e venerdi', e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, il martedi' e il giovedi', entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Come termine di presentazione fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante o dell'ufficio ricevente nel caso di istanze consegnate a mano.
2. La busta contenente l'istanza di ammissione deve recare la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la formazione della massa passiva derivante dalle attivita' delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania".
3. Le istanze prodotte fuori termine e quelle che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non pervengano alla Unita' Stralcio, per le motivazioni di cui all'art. 3, comma 3, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza dell'avviso non verranno valutate ai fini dell'inserimento nella massa passiva.
4. I singoli creditori potranno integrare e/o modificare l'istanza presentata e/o produrre ulteriore documentazione a sostegno della stessa entro il termine indicato al precedente comma 1.
 
Art. 5
Valutazione delle istanze

1. L'inserimento nella massa passiva di ciascun creditore avverra' inderogabilmente tenendo esclusivamente conto dell'istanza e della documentazione prodotta.
2. L'Unita' Stralcio, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, puo' chiedere al soggetto istante una integrazione della documentazione prodotta.
3. L'Unita' Stralcio provvede all'accertamento dei singoli crediti e al loro inserimento nella massa passiva mediante procedure che garantiscono la par condicio dei creditori, in relazione alle specifiche ragioni di credito, ed a seguito di valutazione compiuta da un'apposita commissione istituita dal Capo dell'Unita' Stralcio con proprio decreto.
4. All'esito delle valutazioni compiute dalla commissione di cui al precedente comma 3, il Capo dell'Unita' Stralcio procede alla formazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania di uno o piu' piani di estinzione dei crediti, previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Il piano o i piani di estinzione delle passivita' avverranno secondo il seguente ordine di priorita':
a) crediti privilegiati ovvero assistiti da pegno o ipoteca;
b) crediti portati da titoli esecutivi definiti, nei limiti degli importi determinati negli stessi titoli;
c) crediti derivanti da atti transattivi sottoscritti dal Capo dell'Unita' Stralcio, tenendo conto nell'ambito delle transazioni della data di esigibilita' del credito originario;
d) crediti residuali, con precedenza per quelli la cui data di esigibilita' e' piu' risalente nel tempo.
6. Le istanze riferite a crediti relativamente ai quali esista un giudizio pendente davanti all'autorita' giudiziaria o ad un collegio arbitrale, per tutto o parte del credito stesso, saranno eventualmente valutate ai fini dell'inserimento nella massa passiva all'esito del giudizio, salva definizione transattiva anticipata.
 
Art. 6
Pagamento dei debiti

1. Il pagamento dei debiti inseriti nei piani di estinzione delle passivita' avverra', previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'Economia e delle Finanze, gradualmente entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Contestualmente al pagamento della somma ammessa dal piano, il creditore rinuncia espressamente alle eventuali maggiori somme derivanti dallo stesso titolo ed in corso di contestazione.
 
Art. 7
Transazioni

1. Coloro che hanno prodotto istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi del precedente art. 3 possono comunicare all'Unita' Stralcio, entro il termine di cui al comma 1 del precedente art. 4, la propria disponibilita' a concludere atti transattivi relativamente al credito vantato.
 
Art. 8
Contenzioso

1. Avverso il presente avviso, i provvedimenti di ammissione alla massa passiva e il provvedimento di approvazione dei piani di estinzione delle passivita' e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, rep. n. 7 il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
Uno stralcio del presente decreto sara' pubblicato nei seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Mattino.
Napoli, 1° dicembre 2010

Il Capo dell'Unita' Stralcio: Cannerozzi de Grazia
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone