Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 novembre 2010 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (« CCTeu») con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, terza e quarta tranche. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 104.621 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 2010, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro. I CCTeu sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12. Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. |
| Art. 2
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sara' calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello 0,80%, e verra' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sara' rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialita' qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verra' considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui e' disponibile, andando a ritroso. In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto e' pari a 1,016%. Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verra' reso noto con appositi comunicati stampa. |
| Art. 3
L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei CCTeu sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i CCTeu assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori. |
| Art. 4
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. |
| Art. 5
Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno. La prima semestralita' e' pagabile il 15 aprile 2011 e l'ultima il 15 ottobre 2017. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. |
| Art. 6
Il rimborso dei CCTeu verra' effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2017, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. |
| Art. 7
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria): a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993; b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria. |
| Art. 8
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati CCTeu di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010. |
| Art. 9
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. |
| Art. 10
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7. |
| Art. 11
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti». |
| Art. 12
Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta. L'assegnazione dei CCTeu verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti. |
| Art. 13
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei CCTeu di cui agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della quarta tranche di detti CCTeu per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2010. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 10 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei CCTeu che intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate piu' richieste, verra' presa in considerazione la prima di esse. Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi. |
| Art. 14
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei CCTeu di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 15
Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. |
| Art. 16
Il 1° dicembre 2010 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei CCTeu assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse lordo, dovuto allo Stato, per 47 giorni. La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. |
| Art. 17
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2017, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unita' previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 2010
p. Il direttore generale : Cannata |
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