Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203 |
Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione di decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto in particolare l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso; Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; Viste, in particolare, le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite; Vista la risoluzione n.1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite; Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 dicembre 2001, ed il regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativi a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita', destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale; Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni; Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso e che con lo stesso decreto siano disciplinati, altresi', le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni; Visto in particolare l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che estende le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria alla materia della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo; Vista, in particolare, la risoluzione n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite; Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; Considerata la necessita' di stabilire i criteri operativi per assicurare il contributo dell'Italia, attraverso il Comitato di sicurezza finanziaria, alla formazione degli elenchi di soggetti da sottoporre alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e di disciplinare il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai vincoli del congelamento nonche' quello relativo alla cancellazione dei soggetti dalle liste internazionali; Rilevato che occorre realizzare un coordinamento tra le attivita' delle diverse amministrazioni coinvolte nella repressione e nel contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; Considerata la necessita' di assicurare celerita' ed efficienza al processo decisionale del Comitato di sicurezza finanziaria attraverso il ricorso a procedure elettroniche per la formazione del consenso; Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria; Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 2 febbraio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 2010; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a `norma dell' articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 4748 in data 25 giugno 2010;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Comitato di sicurezza finanziaria
l . Il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato Comitato, e' competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo nonche' di contrasto dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 2. Nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato e' l'autorita' italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita' disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo nonche' per il contrasto dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - La legge 7 agosto 1990, n. 241, (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192): «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) - d) (omissis). 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.» - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267/1999 e' stata pubblicata il 15 ottobre 1999. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1333/2000 e' stata pubblicata il 19 dicembre 2000. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1363/2001 e' stata pubblicata il 30 luglio 2001. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1390/2002 e' stata pubblicata il 28 gennaio 2002. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1452/2002 e' stata pubblicata il 20 dicembre 2002. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1455/2003 e' stata pubblicata il 17 gennaio 2003. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1526/2004 e' stata pubblicata il 30 gennaio 2004. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1566/2004 e' stata pubblicata 1'8 ottobre 2004. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1617/2005 e' stata pubblicata il 29 luglio 2005. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1730/2006 e' stata pubblicata il 19 dicembre 2006. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1735/2006 e' stata pubblicata il 22 dicembre 2006. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1373/2001 e' stata pubblicata il 28 settembre 2001. - La Posizione Comune 2001/931/PESC - relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo - e' stata pubblicata nella G.U.C.E. legge n. 344 del 28 dicembre 2001. - Il Regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001 - recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni - e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 28 dicembre 2001, legge n. 344. - Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2001, n. 244, e convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2001, n. 438 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2001, n. 293. - La Posizione Comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. del 29 maggio 2002, L 139/4. - Il Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002 - recante specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni - e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 29 maggio 2002, L 139. - La legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2003, n. 21. - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2003, n. 21 e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, n. 177. - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007, n. 17. - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (G.U. del 14 dicembre 2007, n. 290): «3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita': a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare,- e! compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.». - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1822/2008 e' stata pubblicata il 30 giugno 2008. - Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192): «Art. 27 (Esclusioni). - 1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.». Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007, n. 172. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290.
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| Art. 2 Competenze
1. Nelle materie di competenza di cui all'articolo 1, comma l del presente regolamento, il Comitato svolge i compiti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ed in particolare: a) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione delle politiche in materia ed esercita funzioni di coordinamento e analisi; b) presenta al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 maggio di ogni anno, una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace; c) formula i previsti pareri nei seguenti casi: 1. adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni attuative per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 2. individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli Stati extracomunitari il cui regime di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa essere ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2005/60/CE, in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo citato; 3. autorizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ad applicare misure semplificate di identificazione nei casi di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 26 del decreto legislativo citato; 4. adozione, da parte dell'Unita' di informazione finanziaria, della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, di misure volte ad assicurare la riservatezza sull'identita' dei soggetti segnalanti, secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo citato; 5. modificazione ed integrazione dell'allegato tecnico al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in base all'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; d) coordina l'elaborazione, da parte delle autorita' competenti nei diversi settori, di un documento che individui indicatori di anomalia rilevanti al fine di segnalare le operazioni sospette, in base all'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo citato; e) nelle materie di sua competenza fornisce consulenza al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1, comma 2 del presente regolamento, il Comitato esercita in particolare le seguenti funzioni: l. formula alle competenti autorita' delle Nazioni unite e dell'Unione europea proposte di designazione di individui o entita' in base agli elementi informativi e ai dati ricevuti dalle competenti autorita' ai sensi degli articoli seguenti del presente regolamento; 2. valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 3. formula alle competenti autorita' delle Nazioni unite e dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati; 4. riceve le comunicazioni dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti in materia da parte delle autorita' che applicano le sanzioni stesse; 5. propone l'adozione dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 6. riceve, da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, una relazione dettagliata sulla tipologia, la situazione giuridica, la consistenza patrimoniale e lo stato di utilizzazione dei beni nonche' sull'esistenza dei contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti, in caso di comunicazione di misure di congelamento; 7. formula parere obbligatorio e vincolante per l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia del demanio nell'ambito dell'attivita' di custodia, di amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento; per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' di impresa nel caso di aziende congelate e l'autorizzazione dell'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura; per l'autorizzazione di interventi necessari di manutenzione straordinaria su beni immobili congelati; 8. individua, con propria delibera, gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso; 9. richiede accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni; 10. riceve, ogni tre mesi, la relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attivita' compiute da parte dell'Agenzia del demanio; 11. in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, chiede al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto secondo le modalita' di cui all'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e di informare l'Agenzia del demanio ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del d.lgs. n. 109 del 2007 e n. 231 del 2007 si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.» - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente». - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: «Art. 26 (Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della Clientela). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.». - Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: «Art. 45 (Tutela della riservatezza). - 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato. 2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un soggetto da lui delegato. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e' collegata secondo le seguenti modalita': a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e' collegata o alla societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a); b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente; c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse. 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 7. L'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: «Art. 65. (Allegato tecnico). - 1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente decreto. 2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e' modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.». - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: «3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: «Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale). - 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.». - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: «12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e' informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, analoga comunicazione e' trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.
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| Art. 3 Svolgimento dei lavori
l. Il Comitato si riunisce su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, su convocazione della segreteria tecnica previo invio dell'ordine del giorno. 2. Ciascuna amministrazione rappresentata nel Comitato designa preventivamente il supplente che sostituisce il membro effettivo nelle riunioni in caso di impedimento. 3. I supplenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle designazioni effettuate da ciascuna amministrazione. 4. In luogo dei componenti del Comitato e in caso di impedimento temporaneo e assoluto a prendere parte alle riunioni, i supplenti di cui al secondo comma possono partecipare alle stesse con diritto al voto. 5. Il Comitato e' regolarmente costituito in riunione quando sono presenti almeno i due terzi delle amministrazioni ivi rappresentate e delibera a maggioranza dei presenti. 6. Il Comitato puo' altresi' assumere decisioni e deliberare attraverso scambio di messaggi di posta elettronica, su proposta del Presidente. La proposta si intende approvata ove la maggioranza dei suoi membri manifesti, tramite messaggio di posta elettronica, il consenso, espresso entro il termine di volta in volta convenuto, fermo restando l'obbligo di confermare successivamente il consenso con nota cartacea sottoscritta dal componente del Comitato o da un sostituto all'uopo delegato. Il mancato invio del messaggio di posta elettronica nel termine convenuto equivale a voto contrario. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' di ciascuno dei componenti il Comitato di chiedere che la proposta sia sottoposta al Comitato stesso in sede di riunione collegiale ai sensi del comma precedente. 7. Il resoconto ed il verbale dello svolgimento dei lavori sono firmati dal segretario e dal presidente. 8. Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto. Ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, partecipano alle riunioni del Comitato anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. 9. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono assicurate dal Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. In ogni caso ai componenti del Comitato, effettivi e supplenti, non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. |
| Art. 4 Rete a supporto delle attivita' del Comitato
1.Il Comitato si avvale, nello svolgimento della propria attivita', di una rete che lo coadiuva e supporta nelle questioni di cui e' competente. 2. La rete e' composta da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni componenti il Comitato. 3. La rete svolge un'attivita' di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, puo' raccogliere informazioni a supporto dei lavori del Comitato ed esamina i temi che vengono sottoposti alla sua attenzione. 4. Ai rappresentanti delle diverse amministrazioni partecipanti ai lavori della rete non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. |
| Art. 5 Scambio di informazioni
1 . Le amministrazioni rappresentate nel Comitato, ciascuna sulla base delle proprie attribuzioni, trasmettono al Comitato periodici aggiornamenti sulle informazioni, i dati e la situazione complessiva relativi ai nominativi inseriti su proposta italiana nelle liste, compresi gli aggiornamenti sulle attivita' congelate. A tal fine il Ministero della giustizia coordina i flussi informativi provenienti dagli uffici giudiziari relativi alle vicende processuali dei soggetti inseriti nelle liste. |
| Art. 6 Proposte di designazione
1. Il Comitato, sulla base delle informazioni fornite in base all'articolo 7, di quelle provenienti da autorita' internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite, puo' formulare alle competenti autorita' internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entita' da inserire nelle relative liste. 2. A tal fine, il Comitato puo' tenere conto dei seguenti elementi: a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entita' ad attivita' terroristiche; b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando; c) della idoneita' degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalita' identiche o simili; d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entita' gia' inseriti nelle liste; e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, gli altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni unite, ed alle Posizioni Comuni dell'Unione europea di cui alle premesse del presente regolamento, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; f) nonche' di ogni informazione rilevante in suo possesso. 3. Il Comitato contatta, per il tramite del Ministero degli affari esteri, lo Stato o gli Stati di cittadinanza e residenza di individui o entita' di cui intende proporre l'inserimento nelle liste al fine di cercare informazioni aggiuntive rispetto a quelle gia' in suo possesso. 4. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato puo' altresi' condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi. 5. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti designandi, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ai competenti organismi delle Nazioni unite o dell'Unione europea. 6. Dell'avvenuto inserimento del nominativo di individui o entita' nelle liste e' data comunicazione, a cura della Segreteria del Comitato, a tutte le amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso. |
| Art. 7 Compiti delle forze di polizia
1. Le forze di polizia, d'intesa con l'autorita' giudiziaria quando necessario, trasmettono la propria proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato indicando: a) i fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attivita' di indagine; b) il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato; c) le fonti e le tecniche di finanziamento dell'attivita' terroristica; d) gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati; e) ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno. 2. Alla richiesta di segnalazione sono allegati la copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa in lingua inglese e gli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione, e le schede dei soggetti che si intendono proporre, contenenti: a) le generalita'; b) i rapporti di parentela; c) il luogo di residenza e di domicilio; d) i precedenti penali e di polizia. 3. Per ogni segnalazione pervenuta, il Comitato puo' attivare la Guardia di Finanza per l'acquisizione dei precedenti fiscali e sviluppare gli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione. |
| Art. 8 Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste
1. Il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali delle entita' e degli individui cittadini o residenti in Italia. 2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ovvero dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, notifica ai soggetti di cui al comma 1, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, l'avvenuto inserimento dei loro nominativi nelle liste comunicando altresi': a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento; b) le misure di congelamento loro imposte; c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza; d) i casi in cui e' possibile chiedere la cancellazione dalle liste; e) l'autorita', nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione; f) i presupposti e le modalita' per richiedere l'autorizzazione in deroga; g) le autorita', nazionali, ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati. 3. L'unita' di informazione finanziaria agevola la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia presso gli intermediari finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 9 Aggiornamento delle liste
1. Il Comitato riesamina periodicamente e sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento dei loro nominativi. |
| Art. 10 Procedura di cancellazione dalle liste
1. Il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali, puo' formulare al Comitato sanzioni presso le Nazioni unite e al Consiglio dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste internazionali di individui o entita', per il tramite del Ministero degli affari esteri. 2. A tal fine il Comitato puo' tenere conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attivita' che abbia finalita' di terrorismo. 3. Prima di proporre la cancellazione dalle liste, il Comitato ne da' comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato designante. 4. Copia della decisione degli organismi internazionali relativa alla cancellazione dalle liste e' notificata dal Comitato ai soggetti interessati con modalita' idonea a comprovarne la ricezione, eventualmente anche avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato provvede alla restituzione delle risorse economiche secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 6. L'Unita' di informazione finanziaria cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia presso gli intermediari finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 11 Procedura di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche
1. Le istanze volte a richiedere esenzioni dal congelamento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione. 2. L'esenzione dal congelamento puo' essere concessa in base alle modalita' e per le necessita' previste dalla normativa europea ed internazionale di riferimento. 3. Il Comitato individua le modalita' operative di autorizzazione alle esenzioni. 4. Il Comitato stabilisce l'ordine di trattazione delle istanze pervenute, anche tenendo conto della ricorrenza di ragioni umanitarie o di particolari motivi d'urgenza. 5. In caso di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato provvede secondo quanto previsto dell'articolo 12,.comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: «11. Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all'art. 4.» Per il testo dell'art. 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 12 Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento
1. In materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato puo' individuare, in relazione alla situazione di fatto, le modalita' operative piu' idonee per attuare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: «Art. 12 (Compiti dell'agenzia del demanio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati. 2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale fine puo' compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione e' necessario il parere favorevole del Comitato. 3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacita' tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati. 4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attivita' ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva. 5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio. 6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione. 7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attivita', autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria. 8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'art. 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di cui all'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalita' previste al comma 8, senza diritto a recupero. 10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale. 11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attivita' compiute. 12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e' informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, analoga comunicazione e' trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento. 13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finche' non avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche: a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12; b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12. 14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui e' stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. 15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in societa', decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalita' sociali, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e' trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario. 17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento. 18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'art. 15.»
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| Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria
1. L'attuazione delle disposizioni del presente Capo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 14 Documenti sottratti all'accesso
l. Ferma restando l'osservanza delle norme con cui le pubbliche amministrazioni rappresentate nel Comitato individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso, sono esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti documenti formati o detenuti dal Comitato, attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuita' e correttezza delle relazioni internazionali: a) i resoconti dello svolgimento dei lavori presso il Comitato; b) i documenti contenenti scambi di informazioni tra autorita' componenti il Comitato, il Comitato stesso e autorita' internazionali o Stati esteri; c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito dei procedimenti di inserimento e cancellazione dalle liste internazionali di persone ed entita' sospettati di terrorismo, ad eccezione delle parti pubbliche dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento; d) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano le strategie di lotta al finanziamento del terrorismo nonche' attivita' ispettive ed indagini in corso da parte delle forze di polizia rappresentate nel Comitato. 2. Quando un documento detenuto dal Comitato riguarda informazioni relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale, l'accesso a tale documento e' consentito quando lo Stato o l'istituzione coinvolti acconsentono alla divulgazione delle relative informazioni e della propria identita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 ottobre 2010
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze,foglio n. 77
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192): «2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.».
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