IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede, al primo capoverso, che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; e, al secondo capoverso, che la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010, con la quale sono stati individuati i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e che ha nominato il Presidente della regione quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza; Visto l'art. 10 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 2010, che dispone in merito agli stanziamenti e alle risorse necessari per gli interventi previsti dalla medesima ordinanza; Visto l'art. 11 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 2010, il quale prevede che al fine di fornire i necessari elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni, predispone l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attivita' economica e siano stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorita' comunale, nonche' l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni; Vista la nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del 25 novembre 2010, n. 620337/63.12, con la quale sono stati inviati gli elenchi definitivi delle imprese che hanno subito il fermo della propria attivita' economica nonche' l'elenco definitivo dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni; Visto il proprio decreto 26 novembre 2010, con il quale nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati alla predetta nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Ritenuta la necessita' di sospendere dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, nei confronti dei medesimi soggetti inclusi nei predetti elenchi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; Sentita la Presidenza del Consiglio de Ministri, nonche' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1 Sospensione dei versamenti contributivi
1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi predisposti dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e gia' allegati, per farne parte integrante, al proprio decreto in data 26 novembre 2010 indicato in premessa, sono sospesi dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I predetti versamenti sono effettuati entro il 24 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2010
Il Ministro: Tremonti |