Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata Moscato di Sardegna e del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata della Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Moscato di Sardegna.
Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 settembre 2010, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna».

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:
«Moscato di Sardegna» bianco;
«Moscato di Sardegna» passito;
«Moscato di Sardegna» da uve stramature;
«Moscato di Sardegna» spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a DOC «Moscato di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
E' ammessa la presenza di uve provenienti da vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 10%, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna.
Per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da assicurare le necessarie caratteristichealle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densita' di almeno 3500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC «Moscato di Sardegna» non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.
La resa dovra' essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d'origine controllata «Moscato di Sardegna» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14% per la tipologia bianco, del 16% per la tipologia passito e del 15 % per la tipologia uve stramature.
Le uve destinate alla produzione del «Moscato di Sardegna» spumante debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9 %.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della Regione Sardegna.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Per le tipologie «Moscato di Sardegna» bianco, da uve stramature e passito, e' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Qualora il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di una determinata partita destinata alla produzione del «Moscato di Sardegna» spumante sia superiore a 13% vol e' vietato l'uso dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma, dovendosi in tal caso procedere alla spumantizzazione utilizzando esclusivamente lo zucchero naturale della partita.
Per i vini di cui cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovra' essere superiore al 70 % per cento. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, ma puo' ricadere nella I.G.T. "Isola dei Nuraghi" qualora ne abbia le caratteristiche.
Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovra' essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.
Per la tipologia «passito» e' consentito l'appassimento su stuoie, anche in locali idonei, fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino di almeno 272 g/l.
E' altresi' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.
Il vino «Moscato di Sardegna» non puo' essere immesso al consumo prima del 15 ottobre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia spumante, del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia bianco e del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie «da uve stramature» e «passito».

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» all'atto dell' immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:
«Moscato di Sardegna» bianco:
colore: giallo dorato;
odore: intenso aroma caratteristico;
sapore: dolce, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12 % svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Moscato di Sardegna» passito:
colore: da giallo dorato ad ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 12 svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Moscato di Sardegna» da uve stramature:
colore: giallo da dorato ad ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: fine,dolce, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 12 svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Moscato di Sardegna» spumante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, delicato, caratteristico;
sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno 8 svolti;
zuccheri riduttori: minimo 50 e massimo 95 g/l;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le sotto denominazioni geografiche tradizionali «Tempio Pausania» o «Tempio» e «Gallura» sono riservate al «Moscato di Sardegna» spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da uve ammesse, prodotte e vinificate rispettivamente nel territorio amministrativo di Tempio Pausania e nel territorio geograficamente definito «Gallura», il quale comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Teodoro, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinita' d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna», con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad eccezione delle tipologie da «uve stramature» e «passito» per le quali sono consentite bottiglie di capacita' non superiore a 0,750 litri.
L'utilizzo del tappo a vite e' consentito esclusivamente per la chiusura delle bottiglie di capacita' di 0,375 litri.
Per il confezionamento dei vini spumanti non e' consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.
 
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