Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 novembre 2010
Applicabilita' dei piani di controllo e dei prospetti tariffari dei vini a denominazione di origine approvati ai sensi del decreto 29 marzo 2007, secondo le disposizioni di cui al decreto 17 luglio 2008, a seguito di modifiche ai relativi disciplinari di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visti i provvedimenti ministeriali con i quali, nel corso dell'anno 2010, sono stati modificati i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine;
Considerato che, nell'ambito della rinnovata procedura di autorizzazione, risulta propedeutico al conferimento dell'autorizzazione alle strutture di controllo il parere del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il quale, ad oggi, non risulta costituito;
Considerata, tuttavia, la necessita' di stabilire una disciplina transitoria che possa garantire, senza soluzione di continuita', un sistema di controllo per i vini a denominazione di origine controllata ed a denominazione di origine controllata e garantita nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Decreta:

Art. 1

1. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dell'emanazione dei successivi decreti dirigenziali di conferimento dell'incarico alle strutture di controllo per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 a carico delle filiere vitivinicole DOC e DOCG, per i vini, i cui disciplinari di produzione sono stati modificati nel corso dell'anno 2010, le strutture di controllo, autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto, si avvalgono del piano dei controlli e del prospetto tariffario precedentemente approvati per lo svolgimento delle attivita' di certificazione e controllo.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di certificazione e controllo delle filiere vitivinicole, le modifiche apportate ai disciplinari di produzione si intendono acquisite nel relativo piano di controllo precedentemente approvato.
 
Art. 2

1. Le strutture di controllo autorizzate garantiscono, senza soluzione di continuita', la certificazione ed il controllo dei vini a denominazione di origine, fermi restando gli obblighi e le responsabilita' previsti dal precedente decreto dirigenziale di conferimento dell'autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2010

L'ispettore generale capo: Serino
 
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