Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 ottobre 2010 |
Misura e modalita' di corresponsione dell'ulteriore indennizzo per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, recante «Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti»; Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante «Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero»; Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero»; Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135»; Visto l'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008», che tra l'altro stabilisce quanto segue: «Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa' di nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al successivo comma 5» (comma 1); «Agli effetti del precedente comma 1 sono valide le domande gia' presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (comma 2); «Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche gia' respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorita' dalla Commissione interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante» (comma 3); «Ai fini della corresponsione dell'indennizzo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione dell'indennizzo, nel limite della dotazione del predetto fondo» (comma 5); Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 114, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», con cui e' stata istituita la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi; Visti i pareri resi dalla V Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 3 febbraio 2010 e dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 9 febbraio 2010, con i quali le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sullo schema del presente decreto, con la seguente condizione: «all'art. 1, comma 1, sostituire le parole "pari a 0,30" con le seguenti: "pari a 0,47"», in quanto le somme del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, dovrebbero essere integralmente destinate alla corresponsione dell'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 del citato art. 4 e non anche al pagamento delle somme dovute a titolo di riesame ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, e il meccanismo di determinazione del coefficiente di indennizzo sarebbe improntato a criteri eccessivamente prudenziali; Ritenuta la necessita' che il pagamento degli indennizzi dovuti a seguito dell'esito positivo delle richieste di riesame debba trovare copertura a valere sul fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge n. 7 del 2009, in quanto le precedenti leggi non prevedono la possibilita' del riesame di pratiche gia' respinte, previsto dal citato art. 4 della legge n. 7 del 2009, nel cui ambito devono pertanto trovare copertura i relativi oneri; Considerato che la misura prevista del coefficiente di indennizzo, pur necessariamente definita sulla base di criteri prudenziali diretti a garantire il rispetto del limite di spesa stabilito dalla legge, trova adeguato bilanciamento nell'art. 4 del presente decreto, che prevede la redistribuzione delle somme che dovessero residuare a conclusione dell'attuazione della norma; Ritenuto per i suddetti motivi di non poter accogliere la condizione indicata dalle Commissioni parlamentari nei citati pareri;
Decreta:
Art. 1 Misura dell'indennizzo
1. La misura dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009, da corrispondersi in un'unica soluzione nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della medesima legge, e' determinata moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al richiamato art. 4, comma 1, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonche', se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. |
| Art. 2 Istanze di indennizzo
1. Per la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009 gli interessati devono aver presentato, entro il termine previsto dal comma 2 dello stesso art. 4, istanza di conferma delle domande gia' tempestivamente e validamente presentate ai sensi delle leggi indicate al richiamato comma 1 dell'art. 4. Per le istanze inviate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. 2. Le istanze di indennizzo sono prese in esame secondo l'ordine di arrivo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di esaminare congiuntamente piu' istanze relative al medesimo fascicolo o a fascicoli tra loro collegati nei casi in cui cio' risponda ad esigenze di snellimento e di economia degli atti amministrativi. |
| Art. 3 Istanze di indennizzo con richiesta di preventivo riesame della Commissione
1. Le istanze di indennizzo recanti richiesta di riesame di pratiche respinte per carenza di documentazione ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 7 del 2009, presentate in conformita' a quanto previsto al comma 2 del citato art. 4 e al precedente art. 2, comma 1, corredate di nuova documentazione, sono inoltrate alla Commissione interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, per essere esaminate con carattere di priorita'. 2. Ove la richiesta di riesame sia sprovvista di nuova documentazione o di altri nuovi elementi utili ai fini della integrazione della documentazione mancante e gli interessati non provvedano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla trasmissione di nuovi documenti o elementi probatori, la richiesta di riesame e' respinta e gli Uffici procedono alla liquidazione dell'indennizzo allo stato degli atti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del presente decreto. 3. La Commissione procede al riesame del fascicolo e alla eventuale deliberazione dell'indennizzo ai sensi delle leggi richiamate all'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009. 4. Ad esito del riesame e a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, gli Uffici provvedono alla corresponsione dell'indennizzo eventualmente riconosciuto dalla Commissione, nonche' di quello derivante dalla applicazione del coefficiente di cui al precedente art. 1, comma 1 all'indennizzo riconosciuto in sede di riesame e agli indennizzi eventualmente gia' erogati in precedenza per il medesimo fascicolo ai sensi delle leggi richiamate all'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009. |
| Art. 4 Eventuali risorse residue
1. Qualora, a conclusione della attuazione dell'art. 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso art. 4, un incremento del coefficiente di cui al precedente art. 1 non inferiore a 0,05, si procedera' alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2010
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 7, economia e finanze foglio n. 128 |
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