Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 settembre 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gratii Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Gratii Natalia, nata a Tiraspol (Repubblica Moldova) il 21 dicembre 1978, cittadina moldova, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007 , il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat», di cui e' in possesso, conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licentiat in profilul jurisprudenza specializarea drept» rilasciato dal «Ministero dell'insegnamento» della Repubblica Moldova il 29 giugno 2001 e del «Titulo de magistru in drept privat», conseguito presso la «Universitatea de Stat din Moldova» in data 12 luglio 2002; Considerato che l'istante e' in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di «Avocat» rilasciato dal «Biroul Asociat de Avocati "Centru"» dal 2 aprile 2004; Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi del 20 luglio 2010; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza di servizi di cui sopra; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;
Dichiara:
Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Gratii Natalia, nata a Tiraspol (Repubblica Moldova) il 21 dicembre 1978, cittadina moldova, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «Avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Gratii Natalia, potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale moldavo di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e 3) a scelta della candidata tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. La prova orale verte nella discussione su cinque materie scelte dall'interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 9 settembre 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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