Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2010 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 luglio 2010
Schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica tra Anas S.p.a. - Autovie Venete S.p.a. (Deliberazione n. 63/2010).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in particolare l'art. 6 che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 196 (legge finanziaria);
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle societa' concessionarie autostradali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 - emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e societa' concessionarie di autostrade»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualita' dei servizi pubblici;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233 che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilita' (NARS);
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto l'art. 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2008, n. 59 convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, ai sensi del quale la convenzione sottoscritta tra ANAS S.p.A. e S.p.A Autovie Venete in data 7 novembre 2007 e' stata approvata «ope legis»;
Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati ope legis «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;
Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;
Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;
Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;
Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;
Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;
Vista la nota 16 luglio 2010, n. 30948, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica siglato in data 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Autovie Venete S.p.A., corredato dai relativi allegati e dalla relazione istruttoria, chiedendone, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo comitato, previo parere del NARS, e la successiva nota 20 luglio 2010, n. 31449, con la quale e' stato trasmesso un ulteriore allegato, sottoscritto tra le parti in pari data, concernente i requisiti di solidita' patrimoniale del concessionario;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 11 luglio 2008, e' stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, e che successivamente lo stato di emergenza e' stato prorogato al 31 dicembre 2010;
Considerato che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze numeri 3716/2008 e 3764/2009, e' stato nominato un commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' affinche' ponesse in essere tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere indicate nel citato decreto dell'11 luglio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che in data 18 novembre 2009 e' stato siglato, tra l'A.N.A.S. ed Autovie Venente l'atto aggiuntivo allo schema di convenzione unica datata 7 novembre 2007;
Considerato che il NARS, nella seduta del 20 luglio 2010, ha reso il parere n. 11, con il quale si e' pronunciato favorevolmente in merito allo schema di «atto aggiuntivo alla convenzione unica» tra ANAS e S.p.A. Autovie Venete S.p.A. a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni formulate nel parere stesso;
Considerato che, nel corso della riunione preparatoria del comitato, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 63814 del 20 luglio 2010, ha formulato osservazioni sullo schema di atto aggiuntivo oggetto della presente delibera;
Considerato che la concessionaria Autovie Venete S.p.A. ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera di questo comitato n. 39/2007 e non ha optato per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-duodecies del decreto-legge n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto
dei contenuti dello schema di «atto aggiuntivo» alla convenzione unica siglata tra ANAS S.p.A. e societa' Autovie Venete S.p.A. e, in particolare, che:
l'atto che viene ora sottoposto al CIPE integra la convenzione tra l'ANAS S.p.A e la Autovie Venete S.p.A. disciplinata dalla convenzione unica, in essere, modificandone alcuni articoli;
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2008, n. 3702, rientrano nel potere di realizzazione del commissario delegato i seguenti interventi di cui all'art. 2, comma 2 della convenzione vigente, relativi alla tratta Quarto D'Altino - Trieste ed al raccordo autostradale Villesse Gorizia dell'Autostrada A4:
aree di servizio e aree di sosta attrezzate e svincoli (punti c2 e c3 della convenzione);
adeguamento Autostrada A4 - Realizzazione terza corsia (punti da e1 a e8 della convenzione);
impianti telecomunicazione soccorso e sicurezza stradale (h4 e h8 della convenzione);
adeguamento centri servizi/stazioni esazione/caserme Polstrada (j2 e j3 della convenzione);
innovazioni gestionali intere tratte autostradali (punto K della convenzione);
adeguamento sezione autostradale raccordo Villesse - Gorizia (m1 della convenzione);
l'opera denominata «adeguamento sistema esazione pedaggio (stazione di Cimpello)» e' stata stralciata a seguito di valutazioni effettuate dal concessionario su indicazione del commissario delegato, mentre le lettere e5), e6) ed e8) della convenzione sono state raggruppate nell'intervento «Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento - Gonars, e nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 1° lotto», su disposizione del commissario delegato;
l'ammontare complessivo degli investimenti e' pari a 2.144,7 milioni di euro di cui 211,1 milioni di euro per opere affidate al concessionario, da eseguire a far data dal 1° luglio 2008, e 1.933,6 milioni di euro per opere che rientrano nel campo di competenza del commissario;
e' previsto alla fine della concessione, fissata al 31 marzo 2017, un nuovo «valore di subentro» pari a 2.376 milioni di euro, a fronte del valore previsto nella vigente convenzione pari a 1.734 milioni di euro;
il tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) e' pari al 9,97 per cento, misura che appare in linea con i valori espressi negli altri schemi di recente sottoposti al CIPE;
il parametro X presenta un unico valore pari all' 8,29 per cento annuo. Tale valore produrra' effetti sulla tariffa a partire dalla terza annualita' del primo periodo regolatorio 2009-2013 e sara' costante per l'intera durata della concessione, salvo adeguamenti all'inizio di ogni successivo periodo regolatorio;
il parametro K (applicato ai nuovi investimenti) presenta un valore pari a 19,81 per cento annuo nell'arco temporale 2011 - 2013;
che l'efficacia temporale dell'atto aggiuntivo e' correlata alla durata dello stato di emergenza;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate - in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra ANAS S.p.A. e la societa' Autovie Venete S.p.A. - le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:
l'espunzione dell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, dell'atto aggiuntivo;
che l' A.N.A.S. S.p.A. fornisca al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutti gli elementi atti ad assicurare che ai sensi dell'art. 11, comma 8, della convenzione unica in essere gli eventuali extraprofitti siano destinati all'abbattimento del valore di subentro ed effettui una simulazione per verificare la sostenibilita' del valore di subentro;
che il concedente e il concessionario assicurino, anche in mancanza della garanzia del FGOP, la corrispondenza tra il valore residuo delle opere e il loro valore di mercato; cio' anche in considerazione dell'aumentato valore di subentro, indicato nel nuovo PEF pari a 2.376 milioni di euro a fronte del valore pari a 1.734 milioni di euro contenuti nella convenzione in essere, alla data di scadenza della convenzione fissata al 2017.

Raccomanda
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:
adottare tutte le iniziative possibili affinche' in tempi brevi vengano sottoposte a questo comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;
attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di societa' autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su societa' operanti in altri settori del comparto trasporti;
assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto dello schema di convenzione e della convenzione in essere, garantendo nel contempo un monitoraggio costante.
Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 180
 
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