Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 novembre 2010 |
Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» . |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 4 agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»; Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 5 maggio 2010; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 17 agosto 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, riconosciuta con decreto del Ministero delle politiche agricole del 4 agosto 1997, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 3. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole del 4 agosto 1997, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati. |
| Art. 2
1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della D.O.C. «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1997, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la D.O.C.G. «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O.C.G. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 4 agosto 1997, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C. |
| Art. 4
1. All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto». |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2010
Il Capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere ottenuto da uve e provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Pignoletto. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
Art. 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo sulla s.s. n. 569 dal confine comunale tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa segue verso ovest la stessa statale attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano e Bazzano. Prosegue lungo la s.s. n. 569 in direzione sud-ovest sino a intersecare il confine provinciale tra i comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro, percorre a sinistra la strada comunale via Monticelli in direzione sud-ovest sino a incontrare il rio Baldo. Lo percorre in direzione ovest-sud-ovest sino a incontrare il confine provinciale tra Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle. Segue verso est il confine provinciale sino al punto in cui si incontrano i territori dei comuni di Savignano sul Panaro, Monteveglio e Castello di Serravalle. Segue il confine comunale in direzione sud-est tra Monteveglio e Castello di Serravalle fino a incrociare la strada comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest sino a immettersi sulla strada vicinale di S. Michele imboccata e percorsa per intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco. Percorrendo tale strada provinciale verso ovest raggiunge l'incrocio con via Farne sulla quale procede fino alla localita' La Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a immettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino a incrociare la strada comunale via Tiola. Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Colline nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano. All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in direzione sud in prossimita' dell'incrocio tra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la localita' Ducentola che segue sino a ridiscenderlo in localita' Canovetta. Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte la attraversa fino a intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in localita' Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in localita' Zappolino per poi scendere lungo via Mulino, imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino a incrociare il confine comunale di Monte S. Pietro. Prosegue lungo il confine di detto comune sino a Calderino dove attraversato il torrente Lavino, in localita' Fontanelle segue verso est il confine comunale di Zola Predosa sino a incrociare via Monte Capra, prosegue per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, gira a sinistra giungendo in localita' Mongardino. Prosegue sulla strada provinciale Mongardino verso sud-est sino a incrociare la s.s. n. 64 si percorre verso nord detta statale sino a incontrare a sinistra la via Rosa che percorsa in direzione ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, prosegue per la via Tizzano sino a incontrare il confine comunale di Zola Predosa. Prosegue lungo detto confine verso nord sino a incontrare la strada statale n. 569 da cui e' iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Ai fini dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo debbono, pertanto, venire esclusi i vigneti ubicati in terreni molto umidi di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti e reimpianti in coltura specializzata e' adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densita' di impianto minima di 3.000 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere di 9 t. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'uva destinata alla vinificazione deve assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.
Art. 5.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dalla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». La resa massima dell'uva in vino finito per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» non deve essere superiore al 65%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 70%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: fine, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l sino ad un titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; sono consentiti ulteriori 0,2 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni 0,10% vol. di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» puo' essere immesso al consumo solo dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza della normativa vigente in materia. Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» puo' essere utilizzata la menzione «vigna», alle condizioni previste dalle norme vigenti.
Art. 8.
La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere immessa al consumo in bottiglia di vetro del tipo bordolese di capacita' non superiore a litri 1,5 chiuse con tappo raso bocca di materiale consentito dalla normativa vigente. E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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