Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riportano i commi da 44 a 52-bis dell'art. 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«44. Il trattamento economico onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di
ricerca, universita', societa' non quotate a totale o
prevalente partecipazione pubblica nonche' le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non puo'
superare quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e
componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attivita' di natura professionale e ai
contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere
stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad
oggetto una prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in condizioni di
effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai
sensi dei precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche'
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli
enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del
presente comma per i quali il limite trova applicazione
sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel limite massimo di 25 unita',
corrispondenti alle posizioni di piu' elevato livello di
responsabilita'. Coloro che sono legati da un rapporto di
lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate,
collegate e controllate, e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a
carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti
nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre
autorita' indipendenti il presente comma si applica
limitatamente alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
limite di cui al primo periodo del presente comma.
In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il
comma 2 dell'art. 1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.
Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 24, decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
45. Per la Banca d'Italia e le altre autorita'
indipendenti la legge di riforma delle stesse autorita'
disciplina in via generale i modi di finanziamento, i
controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le
retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di
riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed
emolumenti di cui al comma 44.
46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca
d'Italia e le autorita' indipendenti, ai soggetti cui non
si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento
economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso
comma, non puo' comunque superare il doppio di quello del
primo presidente della Corte di cassazione.
47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano
ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28
settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai
commi 44 e 46 deriva dalla titolarita' di uno o piu'
incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o
da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i
soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si
procede alla decurtazione annuale del trattamento economico
complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte
eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al
comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento
del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede
anche nel caso in cui il superamento del limite sia
determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai
contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di
piu' incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al
presente comma opera a partire dall'incarico, carica o
mandato da ultimo conferito.
48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano
comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al
rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non
possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza
prevista.
49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai
commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni
di pubblicita' e trasparenza di cui al comma 44.
50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per
la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la
RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'art.
1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
soppressi. Alle fattispecie gia' disciplinate dai periodi
soppressi si applicano i commi 44 e 45.
52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base di un rapporto di analisi e classificazione
dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre
2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 44 a 51.
52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il
31 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
dell'invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica, sulla base dei seguenti criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla
definizione del limite, della retribuzione percepita dal
dipendente pubblico presso l'amministrazione di
appartenenza nonche' del trattamento di pensione;
b) non applicabilita' della disciplina agli
emolumenti correlati a prestazioni professionali o a
contratti d'opera di natura non continuativa nonche' agli
emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile;
c) obbligo, per la singola amministrazione o societa'
che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto
incarichi che superino il limite massimo, di assegnare
l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della
trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione
dell'atto di conferimento, dei requisiti di
professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione
alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del
compenso attribuito;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di
comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico,
tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata
pubblicita';
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e
controllo sulle modalita' applicative della presente
disciplina.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-quater del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«Art. 4-quater (Differimento dell'efficacia di
disposizioni relative a personale a carico della finanza
pubblica). - All'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo il comma 52, e' inserito il seguente: «52-bis. Le
disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza
degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei
seguenti criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla
definizione del limite, della retribuzione percepita dal
dipendente pubblico presso l'amministrazione di
appartenenza nonche' del trattamento di pensione;
b) non applicabilita' della disciplina agli
emolumenti correlati a prestazioni professionali o a
contratti d'opera di natura non continuativa nonche' agli
emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile;
c) obbligo per la singola amministrazione o societa',
che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto
incarichi che superino il limite massimo, di fornire
adeguata e specifica motivazione e dare pubblicita'
all'incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di
comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico,
tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata
pubblicita';
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e
controllo sulle modalita' applicative della presente
disciplina.».
- Si riporta il comma 4-bis dell'art. 24, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«4-bis. Il comma 44 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti
alle attivita' soggette a tariffe professionali, si applica
per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o
professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio
2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile»:
«Art. 21 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti
e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale). - 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni
di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha
l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di
posta elettronica e i numeri telefonici ad uso
professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e
provinciali nonche' di rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) obbligo, per la singola amministrazione o
societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso
soggetto incarichi che superino il limite massimo, di
assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito
e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella
motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di
professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione
alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del
compenso attribuito».
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, commi da 44 a 52-bis, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Soggetti conferenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorita' indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le universita', le societa' non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 3, commi 44 e 46, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».



 
Art. 3
Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.
 
Art. 4
Limite massimo retributivo

1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non puo' superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorita' indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non e' computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla societa' di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non e' computata la parte del compenso che il soggetto destinatario e' obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso e' computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.
3. Le attivita' soggette a tariffa professionale, le attivita' di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle societa' non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attivita' dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualita' che di quantita' oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.
5. Nel caso in cui la singola amministrazione o societa' attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralita' di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalita' e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 3, commi 44 e 46, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2389
del Codice civile:
«La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.».



 
Art. 5
Regime di pubblicita'

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il soggetto conferente e' tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonche' tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non gia' resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicita' riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.
2. Il soggetto destinatario e' tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 3, comma 44 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».



 
Art. 6
Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lettera e), della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le universita', le societa' non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3, commi 44 e 52-bis, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, sono fatte salve le disposizioni del medesimo articolo 3, commi da 44 a 52.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 3, commi 44 e 52-bis, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 8
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 21
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone