Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 ottobre 2010
Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali»;
Visto il decreto 1° febbraio 2005 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali»;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in particolare l'art. 10-sexies, comma 4;
Visto il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante tariffe postali agevolate per l'editoria;
Considerata la crescente criticita' di disponibilita' finanziarie da destinare alle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali;
Considerato che la temporanea applicazione delle tariffe piene ha determinato una forte sofferenza per le imprese del settore ed una conseguente contrazione delle spedizioni suscettibile di riflettersi anche sul pluralismo dell'informazione;
Ritenuta la necessita' di consentire alle imprese editrici la possibilita' di accedere al servizio postale a tariffe economiche sostenibili anche mediante la previsione di un aumento graduale delle tariffe applicate fino al 31 marzo 2010;
Ritenuta la necessita' di adottare misure di accompagnamento alla trasposizione della direttiva 2008/6/CE nell'ordinamento nazionale;
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, che prevede che a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici ivi elencate non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla societa' «Poste Italiane» di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e che le tariffe massime applicabili, senza oneri carico del bilancio dello Stato, sono determinate con apposito decreto;
Ritenuta pertanto la necessita' di determinare le tariffe massime per la spedizione di prodotti editoriali anche mediante differenziazione delle tariffe per area geografica di destinazione degli invii, al fine di correlare maggiormente le tariffe ai costi, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni nonche' con i principi di cui ai considerando nn. 38 e 39 della menzionata direttiva 2008/6/CE;
Ritenuta la necessita' che dall'applicazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di cui alla nota prot. 377/10 dell'8 ottobre 2010 nonche' alla comunicazione e-mail di pari data;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge l° ottobre 2010, n. 163, alle spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica fino al 31 dicembre 2012 l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Ai sensi della disposizione di legge sopra menzionata ed in considerazione della specificita' del settore, le tariffe massime per le spedizioni di cui al presente decreto sono determinate senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applicano a partire dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.
 
Art. 2

Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, accedono alle tariffe massime disposte dal presente decreto.
 
Art. 3

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane o con minimo due uscite a settimana sono determinate negli allegati al presente decreto.
L'allegato A dispone relativamente a:
tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2010;
tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.
L'allegato B dispone relativamente a: tariffe applicabili a decorrere dal 1° settembre 2011.
Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:
a) area metropolitana (AM), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento postale (di seguito CAP) con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
b) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;
c) area extraurbana (EU), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8.
 
Art. 4

Le tariffe massime di cui all'art. 3 del presente decreto si applicano anche alle pubblicazioni che soddisfano ciascuna delle caratteristiche di seguito elencate:
altezza superiore o uguale a 38 cm e larghezza superiore o uguale a 28 cm;
numero di pagine superiore a 16 per singola pubblicazione;
una uscita a settimana;
destinazione per almeno il 90% degli oggetti spediti da ciascuna testata nella stessa regione in cui sono edite.
 
Art. 5

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento postale di riviste con meno di due uscite a settimana sono determinate negli allegati al presente decreto.
L'allegato C dispone relativamente a:
tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2010;
tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.
L'allegato D dispone relativamente a: tariffe applicabili a decorrere dal 1° settembre 2011.
Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:
d) area metropolitana (AM), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento postale (di seguito CAP) con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
e) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra l o 9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;
f) area extraurbana (EU), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8.
 
Art. 6

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia di libri mediante pieghi sono determinate nell'allegato E.
 
Art. 7

1. L'accesso alle tariffe massime previste dal presente decreto e' subordinato al rispetto, da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 24 dicembre 2003, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, degli standard di accettazione predisposti e pubblicati dal Fornitore del servizio universale sul proprio sito web, nonche' su quello dell'Autorita' di regolamentazione del settore postale
2. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni conformi alle condizioni tecniche che definiscono modalita' di prelavorazione e confezionamento, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonche' su quello dell'Autorita' di regolamentazione del settore postale.
3. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni di cui al comma 2 rese conformi anche alle condizioni tecniche che definiscono procedure e modalita' operative per l'omologazione, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonche' su quello dell' Autorita' di regolamentazione del settore postale.
4. Alle spedizioni che rispettano gli standard di accettazione di cui al comma 1 non prelavorate e confezionate ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, nei primi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le tariffe previste per le spedizioni omologate con destinazione extraurbana, corrispondenti allo scaglione di peso e alle quantita' oggetto della spedizione.
 
Art. 8

Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005 citati in premessa nella parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate per i prodotti postali spediti dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Restano confermate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 9

Le disposizioni del presente decreto possono essere oggetto di modifica in esito agli effetti derivanti dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle premesse.
In particolare, dal 1° gennaio 2011 le tariffe e la disciplina di cui al presente decreto sono applicabili anche agli operatori postali abilitati alla fornitura di servizi postali universali sul territorio nazionale diversi dal fornitore del servizio universale. Con la medesima decorrenza e' consentito agli operatori postali di stipulare singoli accordi che prevedano, in presenza di particolari condizioni quali volumi, concentrazione geografica o temporale, l'applicazione di tariffe piu' favorevoli per la spedizione di prodotti editoriali.
 
Art. 10

Gli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, E di cui agli articoli 3, 5, 6 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 327
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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