Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. 190
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay);
Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;
Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Principi e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.
2. Nell'ambiente marino, nel rispetto di quanto disposto al comma 1, deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale. A tal fine le strategie per l'ambiente marino:
a) applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attivita' umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attivita' sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale;
b) salvaguardano la capacita' degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo;
c) considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualita' dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina;
d) rafforzano la conservazione della biodiversita' dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione;
e) perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino;
f) assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialita'.
3. Il presente decreto, per i fini previsti dal comma 1, contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato B della legge 7
luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2008), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del
16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise
e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».
- Il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2008/56/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 giugno 2008, n. L 164.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1983, n. 16, supplemento ordinario.
- La legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295,
supplemento ordinario.
- La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar
Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e
relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio
1979, n. 40, supplemento ordinario.
- La legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed
esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei
plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar
Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli,
tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1999, n. 140,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n.
248, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario.
- La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone
di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
marzo 2006, n. 52.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni (Norme in materia ambientale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2008/56/CE si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, apposite modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a tali attivita'.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) acque marine:
1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica;
2) acque costiere gia' definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore;
b) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e bio/geografici:
1) Mar Baltico;
2) Oceano Atlantico nordorientale;
3) Mare Mediterraneo;
4) Mar Nero;
c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona);
d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo:
1) il Mare Mediterraneo occidentale;
2) il Mare Adriatico;
3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;
e) strategia per l'ambiente marino: strategia da sviluppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 7;
f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonche' dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attivita' umane all'interno o all'esterno della zona considerata;
g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversita' ecologica e la vitalita' di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialita' per gli usi e le attivita' delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale e' definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi dell'allegato I;
h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina;
i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche individuate dalla Commissione europea, strettamente collegate ai descrittori qualitativi;
l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attivita' umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che puo' provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversita', pericoli per la salute umana, limitazioni alle attivita' marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualita' delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e o, in generale, la compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;
m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento delle attivita' tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla protezione dell'ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995.



Note all'art. 3:
Nota agli articoli 3, 8 e 12:
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Autorita' competente

1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste dal presente decreto.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di coordinamento di cui al comma 1, l'Autorita' competente si avvale di un apposito Comitato tecnico, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 5, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5
Comitato tecnico

1. Il Comitato e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali;
d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'autorita' competente. Decorso tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato.
3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.
5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'articolo 7.
6. Il Comitato, prima di avviare i lavori, adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti designati, il proprio regolamento interno di funzionamento.
7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.
8. Il Comitato puo' avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti, degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.
9. Il Comitato riferisce al Parlamento, con cadenza semestrale, sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.
 
Art. 6
Cooperazione regionale

1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali.
3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione marina di cui all'articolo 2 ed all'articolo 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi interventi.
 
Art. 7
Azioni e fasi della strategia
per l'ambiente marino

1. All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle seguenti fasi:
a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell'articolo 8;
b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 9;
c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo 10;
d) l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11;
e) l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12.
2. La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12 sono aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli.
3. Il Ministero dell'ambiente comunica, in forma completa e dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 16, comma 2.
 
Art. 8
Valutazione iniziale

1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita', producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni.
3. La valutazione iniziale deve includere:
a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III;
b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria;
c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.
5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificita' di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea.
 
Art. 9
Determinazione del buon stato ambientale

1. Il buono stato ambientale e' determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed e' identificato quando:
a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attivita' umana;
b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversita' dovuta all'attivita' umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;
c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attivita' umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b);
d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attivita' umane, non causino effetti inquinanti.
2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.
3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III.
4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione europea.
5. La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e' effettuata entro il 15 luglio 2012.
6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012.
 
Art. 10
Definizione dei traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.
2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti.
3. La definizione dei traguardi ambientali e' effettuata entro il 15 luglio 2012.
4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.
 
Art. 11
Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto:
a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V;
b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
4. L'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.
 
Art. 12
Programmi di misure

1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.
2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente:
a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalita' diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga».
5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura.
6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalita' attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.
8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.
9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure:
a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversita';
b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita' che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali;
e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;
f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale.
11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversita' degli ecosistemi.
12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, risulti che la gestione delle attivita' umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrita', della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.
13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'articolo 16, entro il 2013.
 
Art. 13
Interventi urgenti

1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticita' che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato, nei modi previsti dall'articolo 6, in accordo con tali Stati, un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonche' l'introduzione di misure piu' restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'articolo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.
 
Art. 14
Eccezioni

1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale:
a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
b) le cause naturali;
c) la forza maggiore;
d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.
2. Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, i programmi di misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la regione o le sottoregioni marine, situazioni nelle quali, ricorrendo una causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell'articolo 10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma 1, lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste. Nell'individuare tali situazioni devono essere prese in considerazione anche le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.
3. I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare in modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere individuate, nei modi previsti dall'articolo 12, specifiche misure volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, ove ricorra una causa del comma 1, lettera b), c) o d), nonche' volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei programmi di misure. Ove ricorra la causa del comma 1, lettera d), tali misure devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.
4. Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente puo' decidere di non adottare specifiche misure, purche' questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che cio' non precludera' in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.
 
Art. 15
Casi che richiedono un'azione comunitaria

1. Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine e' influenzato da uno o piu' fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale o la cui presenza e' legata all'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea, motivando le ragioni della richiesta di intervento.
2. Nei casi previsti dal comma 1, possono essere altresi' sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessita' di attivare un'azione delle istituzioni comunitarie.
 
Art. 16
Consultazione e informazione del pubblico

1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinche' tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorita', enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali.
2. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:
a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale;
b) traguardi ambientali;
c) programmi di monitoraggio;
d) programmi di misure;
e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.



Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.



 
Art. 17
Comunicazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorita' competente, individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione.
2. A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11, comma 5, e articolo 12, comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che risultino disponibili. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalita' previste dal presente decreto.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi del Comitato, ed invia alla Commissione europea una breve relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11.



Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea - INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, supplemento ordinario.



 
Art. 18
Disposizioni finali

1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Note all'art. 18:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 17 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».



 
Art. 19
Disposizioni finanziarie

1. All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578 per il 2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari ad euro 16.087.578 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. All'attuazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12, ciascuna Amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Fazio, Ministro della salute
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 19:
- L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Per i riferimenti della legge n. 979/1982 si veda
nelle note alla premesse.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario:
«3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera
f), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui
all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.».



 
Allegato I
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Allegato II
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Allegato III
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Allegato IV
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Allegato V
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Allegato VI
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