Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2010 (vai al sommario)
REGIONE SICILIANA
DECRETO 20 settembre 2010
Approvazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese.


L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
E L'IDENTITA' SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con il quale e' stato approvato il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, con il quale vengono date disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, con il quale vengono date ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale vengono conferiti funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, con il quale viene istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vistoil D.A. n. 6080 del 21/05/1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui l'Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese ne e' parte integrante;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonche' la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Vistol'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
Visti gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art.134 del decreto legislativo 42/04, come modificato dal decreto legislativo 63/08, ricadenti nel territorio dell'Ambito 1, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:
- D.A. n. 836 del 15 settembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 16 ottobre 1971, D.A. n.7330 del 18 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.35 del 13 settembre 2001, e verbale del 30 settembre 2003 della Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche, pubblicato all'Albo pretorio comunale l'11 novembre 2003, inerenti al Comune di Erice:
- D.A. n. 699 del 20 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 16 giugno 1979, inerente al Comune di San Vito Lo Capo;
- D.A. n. 729 del 21 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, inerente al Comune di Castellammare del Golfo;
- D.A. n. 885 del 17 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 25 agosto 1979, inerente al Comune Custonaci;
- D.A. n. 6118 del 10 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1998, e D.A. n. 7257 del 2 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998, inerenti al comune di Valderice;
Viste le aree dell'Ambito 1 di cui alla lettera b) del medesimo art.134 del decreto legislativo 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art.142 del decreto legislativo 42/04 come modificato dall'art.12 del decreto legislativo 157/06 e dal decreto legislativo 63/08;
Visti gli ulteriori immobili ed aree, di cui alla lettera c) del gia' citato art.134 del decreto legislativo 42/04, specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico dell'Ambito 1;
Visti il D.D.S. n.8546 del 26 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003, con il quale le localita' costiere Pirale-Guidaloca-Scopello-Mazzo di Sciacca, tutte ricadenti nel comune di Castellammare del Golfo, sono state sottoposte, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, al vincolo di temporanea immodificabilita' ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico, e il D.D.S. n.7282 del 23 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 30 luglio 2004, che ne prorogava i termini;
Visto il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale e' stata istituita la Speciale Commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani Paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee Guida;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale e' stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Qualita' del Paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformita' agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Vista la nota n. 11078 dell'11 dicembre 2003 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con la quale viene trasmessa all'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e Partita I.V.A. n. la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 denominato «Area dei rilievi del trapanese» - costituito da tutto o parte dei territori comunali di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice - in conformita' ai dettami di cui all'art. 150 del testo unico 490/99, nonche' dell'Atto di Indirizzo adottato con D.A. n. 5820 del 8 maggio 2002;
Visto il verbale della seduta del 6 luglio 2004, nella quale la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto Piano Paesaggistico, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.42/2004, e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub.A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la nota n. 985 del 27 luglio 2004 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e Partita I.V.A. n. - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e E.P. - Servizio Tutela e Acquisizioni - U.O. VII - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani per gli atti consequenziali alla pubblicazione il P.P. dell'Ambito 1, ivi compreso il verbale con cui la Speciale Commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;
Accertato che detto verbale e' stato pubblicato all'albo dei comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice e depositato, insieme agli elaborati del Piano Paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del regio decreto n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi dal 17 agosto 2004 per i comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, dal 18 agosto 2004 per il comune di Valderice, dal 19 agosto 2004 per il comune di Custonaci e dal 26 agosto 2004 per il comune di Erice, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.47 del 19 novembre 2004 parte seconda e terza, con la quale l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e Partita I.V.A. n. da' comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 affinche' gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Trapani;
Visto il parere prot.n.22864 dell'1 aprile 2010, con il quale il Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente ritiene non assoggettabili alle procedure di V.A.S. di cui al decreto legislativo 152/2006 i Piani Paesaggistici redatti dalla Regione Siciliana;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del regio decreto n. 1357/40, e, in particolare: Comune di Buseto Palizzolo
1) Osservazioni proposte dal Consiglio Comunale di Buseto Palizzolo con Delibera: n. 58 del 29.11.2004
viene lamentata in generale una certa rigidita' del piano che non terrebbe in debito conto la programmazione strategica dello sviluppo locale compromettendo il futuro urbanistico-edilizio del territorio comunale con conseguenti preclusioni del suo sviluppo socio-economico.
Il Piano infatti viene visto dal ricorrente come un'imposizione interpretando le sue prescrizioni come inappellabili e rilevando la mancanza di una adeguata concertazione.
Pertanto il ricorrente chiede una revisione dei contenuti del Piano per quanto riguarda:
1.a) art. 48 - Centri e nuclei storici
secondo il ricorrente il centro abitato di Buseto Palizzolo, avente una conformazione urbanistico-edilizia di recente fattura, non presenta requisiti di base tali da giustificare qualunque perimetrazione come zona «A». Per tale motivo il territorio comunale non puo' subire un regime vincolistico cosi' generalizzato dal P.P.;
1.b) art. 49 - Viabilita' storica
la viabilita' storica presente nel territorio - costituita soprattutto da regie trazzere - e' stata quasi tutta trasformata in rotabile e posta a servizio dell'abitato e dei fondi agricoli limitrofi, per cui il ricorrente chiede di non considerare tale viabilita', assieme ai sentieri e alle strade interpoderali ricadenti nel territorio, quale elemento da tutelare e sottoporre a vincolo di conservazione;
1.c) art. 50 - Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico
il sottoporre a regime di tutela e quindi vincolistico anche le case sparse ad uso rurale e residenziale turistico viene visto dal ricorrente come una vera e propria penalizzazione dell'economia agricola e turistica in quanto impedirebbe ogni intervento edilizio con il conseguente abbandono di tali strutture;
1.d) art. 53 - Punti e percorsi panoramici
il piano classifica la SS 187 come strada panoramica attribuendo alla veduta d'insieme di alcuni tratti valore qualificante che va quindi rispettato e salvaguardato. Il ricorrente evidenzia invece che il proprio PRG ha attribuito alla SS 187 un valore diverso, considerandola parte del tessuto urbano e prevedendo in entrambi i lati della carreggiata una fascia edificabile con tipologia «B» e «C» compresa un'ampia area dedicata a zona artigianale e commerciale destinandola ad essere cosi' il volano dell'economia locale. Viene evidenziato inoltre che, a parere del C.C., la classificazione di strada panoramica della SS 187 non e' fondata nel merito ed e' anche illegittima, non potendo tale asse viario essere annoverato fra le reti fondamentali di grande comunicazione cosi' come prevede il P.P.. Comune di Castellammare del Golfo
2) Opposizione proposta dal Comune di Castellammare del Golfo in persona del Sindaco pro-tempore
Il Comune al fine di rispondere agli interessi generali del proprio territorio ed ai propri programmi di sviluppo economico e sociale espone le seguenti osservazioni al P.P.:
2.a) Concertazione
il ricorrente Comune di Castellammare lamenta una concertazione insufficiente;
2.b) art. 2 - Strategie
il ricorrente focalizza l'attenzione sulle problematiche della tutela attiva, facendo presente che essa necessita di una conseguente ed adeguata valutazione costi/benefici. L'azione di tutela, nelle situazioni che richiedono interventi attivi di recupero quali il ripristino e la riorganizzazione urbanistica e territoriale, richiede cautela e, nell'ambito della sua attuazione, deve essere coerente ad un sistema integrato definito mediante un processo di collaborazione tra gli Enti interessati attraverso i rispettivi atti di pianificazione;
2.c) art. 3 - Efficacia
i principi di efficacia definiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del Piano appaiono, a parere del ricorrente, eccessivamente invadenti in quanto condizionano pesantemente la pianificazione urbanistica vigente e futura senza tener conto della diversita' fra zone vincolate e zone meritevoli di tutela. Si chiede pertanto una maggiore flessibilita' nella considerazione del fatto che gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni, debbano a regime essere applicate agli strumenti urbanistici all'interno di un sistema normativo-economico-prescrittivo;
2.d) art. 4 - Norme transitorie
viene rilevato che l'applicazione pratica di detto articolo pone in essere svariate problematiche di difficile interpretazione in quanto, venendo meno la distinzione tra indirizzi programmatici, direttive e prescrizioni, che vengono di fatto uniformati, sembrerebbe che tale norma di salvaguardia non intervenga solo nelle aree vincolate dal punto di vista paesaggistico ma sull'intero territorio dell'ambito;
2.e) art. 5 - Strutture e contenuti
si enunciano i presupposti principali su cui e' fondato lo studio del PRG di Castellammare, frutto di attente valutazioni ed analisi finalizzate all'obiettivo prioritario della tutela da cui emergono due priorita': la prima e' quella di potenziare le strutture ricettive, la seconda quella della rivalutazione del paesaggio territoriale. Tali interventi devono avere una attenta disciplina con riferimento ai paesaggi locali ed alle componenti del paesaggio, laddove si vanno ad individuare le caratteristiche strutturali, le relazioni e le identita' dei luoghi, beni culturali ed ambientali che hanno una ricaduta cogente e notevole sulla base dei loro caratteri distintivi nelle carte di analisi e di sintesi e dunque negli articoli delle N.T.A.;
2.f) art. 7 - Modalita' di intervento
il ricorrente rileva che le modalita' di intervento conservativo, di mantenimento, di recupero e di trasformazione riportate nell'art.7 possono diventare discrepanti rispetto alla programmazione comunale. Limitare le azioni e gli interventi ad esempio nella categoria «conservazione» puo' non far prevalere su tali norme generali le eventuali prescrizioni o indicazioni piu' specifiche riguardanti i singoli paesaggi;
2.g) art 8 - Attivita' compatibili
viene ritienuto che le attivita' compatibili elencate nell'art. 8, poi riprese nei singoli paesaggi locali, debbano essere intese quale orientamento e/o indirizzo e non come prescrizioni o direttive del Piano, dovendo essere le stesse precisate nell'ambito dei PRG dei singoli comuni dell'Ambito. Si evidenzia altresi' che le tavole di Piano che si riferiscono alle attivita' compatibili, per quanto puntuali nel definire la perimetrazione dei paesaggi locali, risultano non definire con altrettanta precisione le sottozone. Dette tavole inoltre diventano illeggibili e di difficile consultazione in quanto non sovrapponibili a quelle dello strumento urbanistico vigente; viene chiesta pertanto la compilazione di una tavola delle attivita' compatibili che sia sovrapponibile a quella di zonizzazione dello strumento urbanistico locale;
2.h) articoli 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Paesaggi locali
secondo il ricorrente nella definizione dei Paesaggi locali, individuati per la loro singolarita', il Piano ha tralasciato la trattazione dei territori immediatamente contigui a quello di Castellammare quali quelli di Alcamo e Calatafimi che rivestono peculiarita' importantissime nella definizione di sistema «coeso aperto ed interagente» generando una scissione di identita' di tutti quei valori che contribuiscono alla definizione ed identificazione di un paesaggio locale, depauperandolo proprio nel suo indirizzo primario;
2.i) art. 22 - Sistema costiero
si chiede che il divieto di nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto costiero dettata dal presente articolo sia modificato, interrompendosi laddove la suddetta fascia incontra le aree di recupero di cui all'art. 51 per le quali sono previste norme specifiche e consentite nuove edificazioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio;
2.j) art. 23 - Versanti
viene chiesto che venga modificato l'ultimo comma che prevede il divieto assoluto di edificazione sui versanti con pendenza superiore al 30%, in quanto l'applicazione dello stesso penalizzerebbe fortemente l'edificazione in talune parti del territorio di Castellammare dove in genere tali pendenze si avvicinano o sono superiori a tale limite. Il ricorrente chiede quindi di elevarlo al 45%;
2.k) art. 42 - Beni archeologici
si lamenta che la formulazione dell'art. 42 relativa ai beni archeologici risulta poco chiara e pone notevoli dubbi interpretativi: l'individuazione delle aree di presunto interesse archeologico, gia' vincolate o da vincolare - in considerazione che il vincolo interessa anche l'attivita' agraria dei suoli interessati - dovrebbe essere riportata anche nelle planimetrie in scala 1:2.000; inoltre non sono chiaramente evidenziate le aree di rispetto dei siti e non viene fatto cenno alla procedura prevista agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 42/04 relativamente all'avvio del procedimento di notifica ai proprietari delle prescrizioni di natura indiretta; nel caso delle aree di presunto interesse archeologico e paleontologico, le prescrizioni di fatto rendono i siti come gia' vincolati e quindi subordinandone le attivita' alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza;
2.l) art. 43, 44, 45, 46, 47 - Beni isolati
secondo il ricorrente l'individuazione dei beni isolati riportata nelle tavole di analisi e nelle indicazioni delle schede informatizzate allegate al Piano non risulta chiara per cui chiede: che venga redatto un elenco specifico in cui tali beni siano distinti a seconda della categoria di appartenenza (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi); che sia chiarita la rilevanza di beni «qualificanti» rispetto a quelli «caratterizzanti» considerato che, da una piu' attenta lettura, essi sembrano entrambi regolamentati dalla medesima tipologia di interventi; che sia chiarita la valenza delle norme specificando che trattasi di norme di indirizzo e di orientamento per la stesura degli adeguamenti al P.P. degli strumenti urbanistici, quando gli stessi beni isolati non siano sottoposti a vincolo monumentale; viene infine rilevata una discrasia tra le norme di attuazione e le schede allegate al Piano laddove le prime dividono i beni isolati in due categorie «qualificanti» e «caratterizzanti», e le seconde invece in tre categorie, distinguendo una rilevanza «alta», «media» e «bassa»;
2.m) art. 49 - Viabilita' storica
viene richiesto che il Piano definisca una piu' esatta individuazione dei tracciati della viabilita' storica, derivando da essa i futuri indirizzi programmatici per la redazione e la conformazione degli strumenti urbanistici comunali;
2.n) art. 50 - Costruzioni sparse ad uso residenziale turistico
secondo il ricorrente la norma appare di natura prescrittiva e non di semplice indirizzo, non lasciando alcun margine alle amministrazioni comunali di orientare la propria programmazione e pianificazione per la redazione dei PRG su tale argomento;
2.o) art. 54 - Fascia di rispetto
la fascia di rispetto della costa, indicata nella tav. 2 di Piano, individua una zona di tutela in cui sono vietati interventi di trasformazione urbanistico-edilizio; il ricorrente chiede che tale fascia, che corre ininterrotta lungo tutta la costa, venga interrotta laddove essa incontra le aree di recupero individuate dal Piano e normate dall'art. 51 delle norme di attuazione.
3) Osservazione proposta da: Jacaranda s.r.l.
Viene lamentata una carenza della valutazione ambientale strategica. La Societa' opponente fa rilevare che il Piano appare ad esclusivo contenuto prescrittivo e risulta invece carente degli elementi di contenuto propositivo atti a coniugare la salvaguardia e valorizzazione delle aree con il loro sviluppo economico e produttivo. Viene infatti contestata la scelta del Piano laddove individua una fascia costiera di rispetto (articoli 22 e 54 N.T.A.) ove non sono previste nuove costruzioni ma il recupero dell'esistente e che precluderebbe l'attuazione di un progetto di un impianto produttivo di tipo turistico residenziale che la opponente intende realizzare in contrada Scopello. Si chiede pertanto di apportare a tali norme le dovute modifiche.
4) Osservazione proposta da: Fodera' Marina.
La opponente chiede che un manufatto a servizio del fondo in localita' Scopello databile al 1921, venga inserito nella tavola 9a di Analisi come «bene isolato» con la qualifica di casa rurale e regolato quindi dall'art. 46 delle norme di attuazione.
5) N. 2 Osservazioni proposte rispettivamente da: Fodera' Giorgia e Fodera' Marina e Fodera' Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo.
Gli opponenti, con due separate osservazioni ma di identico contenuto, fanno osservare che dall'esame della tavola 8 del Piano si evince una erronea individuazione e classificazione dell'area archeologica n. 70 denominata scoglio «Fungia» di proprieta' delle stesse. Viene richiesto che tale area venga localizzata correttamente secondo le coordinate UTM e la localizzazione topografica di cui alla scheda n 70 dell'allegato 7; chiedono inoltre che, nella considerazione che il sito non e' mai stato oggetto di operazioni di scavo ma soltanto di semplici ricognizioni superficiali, venga definito «di presunto interesse archeologico» nella classificazione normativa.
6) Osservazione proposta da: Fodera' Marina, Serio Elena e Serio Guido Filippo.
Gli opponenti, proprietari di vari appezzamenti di terreno siti a Castellammare del Golfo in localita' «Piano Vignazzi», chiedono che, fermo restando quanto previsto dal P.P. riguardo agli ambiti geografici 5B(b) e 5B(d) - paesaggio locale Lo Zingaro, non venga attribuito valore di percorso panoramico al tratto di strada provinciale Castellammare del Golfo - Scopello compreso nel rettilineo che dai tornanti di Guidaloca conduce alle case De Franchis ricadente nella sopra citata localita' caratterizzata da un tratto pianeggiante.
7) Osservazione proposta da: Di Simone Marcello sia a nome proprio che in qualita' di liquidatore della Mediterranea s.r.l., Di Simone Monica e Salvia Francesca.
Gli opponenti chiedono una riclassificazione dei fondi e relativi edifici di loro proprieta' ricadenti catastalmente nel foglio 51 a confine degli ambiti geografici 7C (c)»Paesaggio agrario di contrada Bocca della Carruba, Cuti e Pagliarelli» e 7C(e) »Paesaggio fluviale del San Bartolomeo» in quanto la loro proprieta', pur insistendo in zona prossima al fiume San Bartolomeo, e' posta su un promontorio a quota notevolmente superiore rispetto al corso del fiume, risultando evidente che la suddetta classificazione e' frutto di una errata sovrapposizione della Tavola di piano con la carta orografica.
8) Osservazione proposta da: Di Girolamo Antonino.
Viene evidenziato un errore materiale nella trascrizione di un simbolo grafico nella tavola 3b di Piano dove infatti le due cave di marmo «Rosso-Giuanguzzo-Castellammare» di proprieta' dell'opponente e regolarmente autorizzate vengono invece segnalate come «grotte».
9) Osservazione proposta da: Bonventre Maria Rita in qualita' di amministratore unico della Soc. Zingaro s.r.l..
Viene contestata la scelta del piano di classificare «strada panoramica» la strada provinciale Castellammare del Golfo - Scopello in difformita' alle Linee Guida che la normavano diversamente; viene inoltre lamentata una incongruenza l'avere considerato la panoramicita' della strada riferendosi soltanto al lato a valle - dove ricade un appezzamento di proprieta' della opponente - non comprendendo nella fascia di rispetto anche il lato a monte della suddetta strada.
10) n. 2 Osservazioni proposte rispettivamente da: Di Girolamo Antonino, Anna, Giovanna, Giuseppa, Geraldina, Giovanna Maria Alessandra, Valeria Anna Maria e da: Asaro Caterina, Di Girolamo Anna Maria, Di Girolamo Rosa Ida, Di Girolamo Giuseppina.
Gli opponenti, con due separate osservazioni ma di identico contenuto, richiedono l'eliminazione della dicitura «che non comportino nuove costruzioni» dal punto 6C dell'art. 15 (erroneamente richiamato dai medesimi opponenti come art. 8) riguardante i pianori degradanti verso il mare di Piano Castellazzo, contrada Conza, Le Macchie e Guidaloca, ritenendo che le attivita' compatibili ivi previste, quali quelle agropastorali, agrituristiche, residenziali turistiche e per il turismo rurale, siano fortemente penalizzate dalla suddetta limitazione. Chiedono inoltre che sia individuata con maggiore chiarezza nelle tavole di analisi e di sintesi, le quali peraltro non corrispondono agli atti di pianificazione previsti dal P.R.G. del Comune di Castellammare del Golfo, la fascia di tutela riportata nella tavola 2 di Piano laddove sono vietati interventi di trasformazione urbanistico-edilizia. Lamentano infine che il paesaggio costiero dalla Piana di Castellazzo al seno di Guidaloca, sottoposto dal Piano al regime di inedificabilita', non abbia ne' le caratteristiche peculiari di riserva integrale ne' costituisce area di notevole interesse pubblico in contrasto con quanto disposto con l'art. 138 del decreto legislativo 42/2004.
11) Osservazione proposta da: Internicola Antonino.
L'osservazione contesta la norma che prevede la inedificabilita' nelle zone costiere oltre la fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia, includendo aree di proprieta' dell'opponente site in un lotto di terreno a Castellammare del Golfo, contrada Scopello e ricadente nel foglio di mappa n. 2.
12) Osservazione proposta da: Cusenza Vincenzo della qualita' di amministratore unico della ditta Marmi Rosati s.r.l. con sede in Castellammare del Golfo.
Viene fatto osservare che quanto stabilito dall'art. 58 delle N.T.A. risulta limitativo della attivita' estrattiva che non e' possibile ridurre al solo periodo di efficacia delle autorizzazioni vigenti.
13) Osservazione proposta da: Fodera' Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo.
Viene osservato che tra gli elaborati di Piano, ed in particolare nella tavola tematica 9A e nelle relative schede, non e' compreso un manufatto di importanza localizzato a Scopello e denominato «Baglio Vitale» meritevole di essere inserito tra i beni isolati come elemento di architettura produttiva.
14) Osservazione proposta da: Fodera' Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo.
Gli opponenti, proprietari di un appezzamento di terreno sito nel paesaggio locale «Lo Zingaro» ed incluso all'interno della fascia di rispetto della costa prevista dal Piano come ambito geografico 5B(d), chiedono la possibilita' di escludere tale area dal regime di inedificabilita', consentendo una destinazione d'uso per insediamenti di tipo produttivo turistico-ricettivo di limitate dimensioni e ad una sola elevazione fuori terra nella considerazione che essa fa parte di una piu' vasta pianura, che precipita verso il mare con una faglia dall'andamento parallelo alla linea di costa, non avente speciale rilevanza panoramica e/o paesaggistica. Comune di Custonaci
15) Osservazioni proposte dal Comune di Custonaci in persona del Sindaco pro-tempore.
15.a) Criteri generali
viene fatto osservare che nella stesura del Piano non vengono seguiti i principi del Codice Urbani, volti a conciliare la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e le esigenze di sviluppo urbanistico ed economico, ed in particolare quanto previsto all'art. 143 dello stesso Codice; infatti il Piano, gia' elaborato sotto il vigore del decreto legislativo n. 490/99, ripercorre una vecchia concezione di tutela paesaggistica intesa nel senso di un irrazionale vincolo sull'intero territorio regionale.
Inoltre il P.P. viene ritenuto illegittimo «sotto il profilo della carenza dei presupposti oggettivi, nella rappresentazione dei luoghi e nella valutazione dell'interesse pubblico per carenza dei presupposti logici nell'apprezzamento delle utilita' collettive». Pertanto il Comune opponente espone puntuali osservazioni con relative proposte di modifica:
15.b) centri e nuclei storici
viene rilevato che la perimetrazione del centro e dei nuclei storici di Custonaci, individuata dal P.P. nella tavola 9b sottoposte al regime della conservazione, non corrisponde alla zona A del PRG il quale lo limita ai fabbricati limitrofi al Santuario. Detta perimetrazione fatta dal Piano coincide invece con la totalita' dell'abitato fortemente urbanizzato e con la presenza di infrastrutture primarie e secondarie e di moderne tipologie. Viene pertanto richiesto di limitare la disciplina della conservazione esclusivamente al centro storico come definito nella zona A del PRG;
15.c) viabilita' storica
si osserva che la viabilita' storica prevista nella tavola 9c del Piano ricade in gran parte nelle zone urbane ove ha subito modifiche. Si chiede conseguentemente di modificare le prescrizioni contenute nell'art. 49 delle N.T.A. riferendole soltanto alle strade esterne al perimetro urbano;
15.d) punti e percorsi panoramici
si rileva che le prescrizioni date dall'art. 53 delle N.T.A. sui percorsi panoramici sono molto gravose, in quanto vista la posizione geografica di Custonaci esse riguardano quasi tutta la viabilita' comunale. Viene quindi chiesto di limitare tali prescrizioni alla rete viaria di grande comunicazione (strade provinciali, regionali e nazionali);
15.e) fascia di rispetto
il Comune ricorrente osserva che il Piano individua una fascia di salvaguardia del paesaggio costiero variabile dai 300 agli 800 metri circa nella quale ai sensi dell'art 54 delle N.T.A. sono vietate nuove edificazioni e trasformazioni urbanistiche. Nel ritenere che tale fattispecie, oltre ad annullare lo sviluppo socio-economico e turistico del territorio, non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi e considerando che la fascia di 300 metri cosi' come prevista dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 non preclude interventi di trasformazione urbanistica, il ricorrente propone le seguenti modifiche:
- confermare l'inedificabilita' nella fascia dei 150 metri dalla battigia, cosi' come previsto dalla L.r. n. 78/75, ed introdurre per una fascia di 300 metri il vincolo paesaggistico cosi' come previsto dalla legge 431/85;
- annullare il divieto edificatorio indiscriminato nelle zone dove esistono opere di urbanizzazione ed infrastrutture programmate dal PRG con particolare riferimento alle aree limitrofe ai centri di Scurati e Baglio Belle definite dal medesimo strumento come zone omogenee B e C e alla parte del territorio di Cornino classificata dallo stesso PRG come zona T (turismo di villeggiatura);
- confermare il vincolo di rispetto della Grotta Mangiapane riperimetrandone gli ambiti come previsto dal PRG prevedendo la redazione di un piano di recupero ambientale;
15.f) attivita' estrattive
viene lamentato che la previsione del Piano che subordina l'apertura di nuove cave all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava (art. 7 della L.r. n. 24/91), risulta lesivo degli interessi economici primari della collettivita' del territorio di Custonaci e difforme dalla L.r. 19/95 che all'art. 1 consente la coltivazione dei materiali lapidei di pregio indicandone le regole autorizzatorie nelle more dell'approvazione del Piano regionale della Cave. Viene inoltre rilevato che il Piano Paesaggistico non distingue tra le coltivazioni dei materiali di pregio da quelle degli inerti le quali hanno riferimenti normativi e impatti sul paesaggio differenti e generalizza su tutto il territorio comunale le relative norme prescrittive.
Viene ancora osservato che l'art. 3 della L.r. 19/95 prevede che il progetto di recupero per i materiali lapidei di pregio deve essere predisposto dal Comune competente al momento dell'esaurimento del giacimento e non con riferimento alla singola attivita' di coltivazione autorizzata cosi' come sembra evincersi dalla relativa norma del Piano Paesaggistico. Pertanto viene richiesta l'abrogazione dell'art. 58 delle N.T.A. per i materiali lapidei di pregio rinviando tale materia alla normativa vigente (L.r. 19/1995 e successive modifiche).
16) Osservazione proposta dal Consiglio Comunale con Delibera: n. 52 del 28.10.2004.
Il Piano, a detta della delibera consiliare, cosi' come formulato viene a compromettere lo sviluppo socio-economico locale, in quanto non tiene in debita considerazione le linee guida emanate dal Comune in materia di pianificazione urbanistica. Il Piano, individuando ipotesi di sviluppo estremamente limitative, espropria di fatto i Consigli comunali dalle loro peculiari competenze nei settori economico ed urbanistico.
17) Proposta del Comune di Custonaci a firma del Sindaco pro-tempore
Viene fatta istanza di inserire in termini di progettualita' all'interno del P.P. la proposta di realizzazione di un porto turistico e peschereccio ricavato per escavazione nella terraferma nella zona costiera compresa tra l'insenatura prospiciente le contrade Cornino e Scarati e la foce del torrente Forgia.
18) Osservazioni proposte da Oddo Vincenza in qualita' di amministratore unico della Societa' «Cala Buguto s.r.l.».
La ditta ricorrente, proprietaria di immobili in contrada Pacecoto-Sanguigno, rileva che il progetto di ampliamento di tali immobili costituenti struttura alberghiera esistente aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie, compresa quella della competente Soprintendenza BB.CC.AA., fra cui l'ultima rilasciata dal Genio Civile il 30.8.2004.
Non essendo stati iniziati i lavori prima della data di pubblicazione del P.P. all'Albo pretorio del Comune di Custonaci, avvenuta in data 17.8.2004, tale autorizzazione e' rientrata fra quelle sospese nelle more di una verifica sulla base delle prescrizioni previste dal Piano. Pertanto viene chiesto di effettuare le seguenti modifiche alle norme del P.P.:
18.a) art 4 - norme transitorie
inserire la dizione «sono fatti salvi i progetti gia' presentati alla data di applicazione del P.P.»;
18.b) art 22 - sistema costiero
aggiungere al rigo 7 alle parole «non sono consentite» le parole «nelle zone non edificate»;
18.c) art 23 - versanti
al rigo 25 sostituire 30% con 50%;
18.d) art 54 - fascia di rispetto
inserire la dizione «nelle zone edificate o quasi totalmente edificate sono consentiti interventi previsti dall'art. 15 lettera a) della L.r. 78/76».
19) Osservazione proposta da Paesano Maria Stella, Rosaria, Angela e Nastasi Andrea nella qualita' di procuratore di Paesano Ignazio.
Gli opponenti, proprietari di un terreno sito in Custonaci, localita' Pacecoto-Sanguigno sul quale e' stato redatto un piano di lottizzazione che ha ottenuto tutti i nulla osta necessari, compreso quello della competente Soprintendenza, e di cui e' stata stipulata la convenzione in data 8.01.2004, fanno rilevare che il terreno in oggetto insiste nella fascia di rispetto della costa, per cui ai sensi dell'art. 54 delle N.T.A. non sono compatibili nuove edificazioni. Il fondo ricade peraltro in zona fortemente urbanizzata ove vari piani di lottizzazione sono gia' in avanzato stato di realizzazione. Chiedono pertanto di modificare la fascia di rispetto prevista dal P.P., ovvero dare atto dell'esistenza, convalidandola, della suddetta convenzione.
20) n. 5 Opposizioni proposte rispettivamente da: Biagio Giallo, Alberto Messina, Alberto Savona e Maddalena Barbera, Natale Salvatore Barraco, Salvatore Di Grazia e Vito Scaduto.
I ricorrenti, con distinte opposizioni ma di identico contenuto, rilevano che i terreni di loro proprieta' si trovano entro la fascia compresa tra i 150 e i 300 metri dalla battigia nei pressi di Cornino, in una zona ormai urbanizzata e classificata come zona di espansione dallo strumento urbanistico comunale. I suddetti terreni ricadono anche nella fascia di rispetto del P.P. che prevede ai sensi dell'art. 54 la possibilita' di realizzare per alcuni tratti nuove edificazioni. I ricorrenti si oppongono alle prescrizioni del Piano per il tratto di costa in argomento e chiedono di escludere tali lotti di terreno dalle prescrizioni di inedificabilita'.
21) Osservazione proposta dai Consiglieri comunali Giacomo Lombardo, Antonio Messina Panfalone, Leonardo Campo, Vito Mazzara e Stefano Messina del Gruppo Consiliare «Insieme per cambiare» della citta' di Custonaci
I ricorrenti lamentano che il P.P. sia di ostacolo allo sviluppo socio-economico della comunita' in quanto non tiene in debito conto le previsioni dello strumento urbanistico vigente e di quello in itinere e che stravolgono le Linee Guida emanate dall'Assessorato regionale BB.CC.AA. e la legge n. 431/85, che con le loro disposizioni prevedevano minori limitazioni. Chiedono pertanto che il P.P. venga rielaborato secondo le caratteristiche prescrittive della legge Galasso e con i principi di salvaguardia delle gia' citate Linee Guida o in subordine di effettuare le seguenti modifiche alle norme del P.P.:
21.a) art 4 - norme transitorie
inserire la dizione «sono fatti salvi i progetti gia' presentati alla data di applicazione del P.P.»;
21.b) art 22 - sistema costiero
aggiungere al rigo 7 alle parole «non sono consentite» le parole «nelle zone non edificate»;
21.c) art 23 - versanti
al rigo 25 sostituire 30% con 50%;
21.d) art 54 - fascia di rispetto
inserire la dizione «nelle zone edificate o quasi totalmente edificate sono consentiti interventi previsti dall'art. 15 lettera a) della L.r. 78/76».
22) Opposizione proposta da Paolo Messina, Marco Sammartano, Francesco Anselmo e Giuseppe Noto.
Gli opponenti, comproprietari di un lotto di terreno sito in contrada Pacecoto-Sanguigno, ritengono non giustificato il vincolo paesaggistico apposto ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 42/04 in cui ricade l'area di loro proprieta'. Infatti la zona interessata dal suddetto vincolo non ha ne' caratteri di bellezza naturale e di singolarita' geologica, ne' carattere di bellezza panoramica.
23) Osservazione proposta da Minore Giacomo e Sclafani Giuseppa.
Viene lamentata la mancata considerazione da parte del P.P. delle destinazioni urbanistiche del vigente PRG, sottoponendo un'ampia area di territorio nella frazione «Frassino Tuono» ad inedificabilita' di rispetto della fascia costiera (art. 54 delle N.T.A.). I ricorrenti chiedono pertanto il ripristino della destinazione urbanistica di «zona agricola» limitando la tutela della costa nell'ambito dei 150 metri previsti dall'attuale normativa regionale. Comune di Erice
24) Osservazioni proposte dal Comune di Erice in persona del Sindaco pro-tempore
Il Comune al fine di rispondere agli interessi generali del proprio territorio ed ai propri programmi di sviluppo economico e sociale propone le seguenti modifiche alle norme di attuazione del P.P.:
24.a) art. 3 - Efficacia
il ricorrente rileva che tale norma articolata in «indirizzi programmatici e pianificatori, direttive e prescrizioni», desta perplessita' in quanto:
- direttive e prescrizioni hanno lo stesso oggetto (beni tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs n. 42/04),
- indirizzi programmatici e pianificatori, che interessano le aree non vincolate, in base al comma 2 assoggettano tutto il territorio condizionando pesantemente la pianificazione urbanistica vigente nonche' le future proposte di pianificazione.
Il ricorrente rileva inoltre la mancanza di norme derogatorie qualora le previsione dei piani urbanistici di dettaglio, in contrasto con quelle del P.P., fossero motivate da esigenze di sviluppo del territorio.
Sulla base di queste motivazioni vengono proposti emendamenti all'art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2 delle norme di Piano;
24.b) art. 4 - Norme transitorie
il ricorrente mette in evidenza come la norma in argomento appaia contraddittoria e di difficile interpretazione in quanto dispone che nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici agli indirizzi pianificatori e programmatici, direttive e prescrizioni, vengano considerate vigenti le norme piu' restrittive. Poiche', come dice lo stesso art. 4, tali norme piu' restrittive andrebbero applicate nelle aree vincolate ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs n. 42/04, viene chiesto di limitare tale disposizione alle aree soggette a direttive e prescrizioni;
24.c) art 8 - Attivita' compatibili
viene ritenuto che le attivita' compatibili elencate nell' art. 8, poi riprese nei singoli paesaggi locali, debbano essere intese quale orientamento e/o indirizzo e non come prescrizioni o direttive del Piano, dovendo essere le stesse precisate nell'ambito della redazione dei PRG essendo questa una esclusiva della materia urbanistica;
24.d) art 10 - Paesaggio locale 1 - Erice-Pizzolungo
viene rilevato che il Piano paesaggistico nel dettare le norme di tutela del paesaggio locale 1 avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione la programmazione in essere da parte dell'Ente locale attraverso le prescrizioni esecutive di Pizzolungo approvate con D.A. n. 44/DRU/2001 e il progetto di massima dei Piani particolareggiati per il centro storico. Inoltre, sulla base delle stesse considerazioni, la fascia di tutela della costa rappresentata nella tavola 2 di Piano avrebbe dovuto interrompersi laddove incontra le aree di recupero di Pizzolungo e Crocifissello; viene infine ribadito che la natura delle attivita' compatibili debba essere intesa quale orientamento e/o indirizzo per la formulazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Sulla base di tali presupposti vengono richieste specifiche modifiche ed integrazioni al succitato art. 10 delle N.T.A.;
24.e) art 18 - Paesaggio locale 9 - Altavalle del fiume Fittasi e Monte Scorace
per quanto riguarda le attivita' compatibili indicate in tale norma viene ribadito che la loro natura debba essere intesa quale orientamento e/o indirizzo per la formulazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici, proponendo a tal fine alcune modifiche allo stesso articolo;
24.f) art 19 - Paesaggio locale 10 - Altavalle del torrente Lenzi
nel confermare anche per questo articolo che le attivita' compatibili ivi indicate abbiano carattere di orientamento e di indirizzo per la pianificazione urbanistica comunale, viene rilevato in ogni caso che gli usi compatibili del territorio previsti dalle norme del Piano limitino fortemente l'ubicazione delle attivita' industriali al di fuori dei centri abitati penalizzando l'economia locale. Tra tali questioni assume particolare rilevanza la necessita' di reperire aree dove spostare attivita' ancora presenti in area costiera (ex segherie) i cui manufatti edilizi sono sottoposti dal P.P. al recupero e al riutilizzo in funzione turistica e per la fruizione del mare;
24.g) art. 22 - Sistema costiero
conformemente a quanto fatto rilevare alla precedente osservazione di cui al punto sub 24.d), l'opponente chiede la modifica dell'art. 22 affinche' la fascia di tutela della costa, rappresentata nella tavola 2 di Piano, venga interrotta laddove incontra le aree di recupero o quelle interessate da strumenti attuativi gia' assentiti dalla Soprintendenza;
24.h) art. 23 - Versanti
il ricorrente chiede che venga modificato l'ultimo comma di detto articolo che prevede il divieto assoluto di edificazione sui versanti con pendenza superiore al 30% in quanto l'applicazione dello stesso penalizzerebbe fortemente l'edificazione in talune parti del territorio comunale dove, in genere, tali pendenze si avvicinano o sono superiori a tale limite. Chiede quindi di elevarlo al 50%;
24.i) art. 42 - Beni archeologici
il ricorrente lamenta che la formulazione dell'art. 42 relativa ai beni archeologici risulta poco chiara e pone notevoli dubbi interpretativi: l'individuazione delle aree di presunto interesse archeologico, gia' vincolate o da vincolare - in considerazione che il vincolo interessa anche l'attivita' agraria dei suoli interessati - dovrebbe essere riportata anche nelle planimetrie in scala 1:2.000 con l'elaborazione di elenchi distinti in base alle varie categorie dei beni soggetti a tutela e con la specificazione delle particelle catastali interessate e, per quelle che in particolare non risultano incluse nell'elenco dei beni sottoposti a vincolo, rinviare l'efficacia delle prescrizioni del P.P. all'applicazione delle specifiche procedure previste dal D. Lgs. 42/04; inoltre non sono chiaramente evidenziate le aree di rispetto dei siti e non viene fatto cenno alla procedura prevista agli articoli 46 e 47 del suddetto Decreto relativamente all'avvio del procedimento di notifica ai proprietari delle prescrizioni di natura indiretta;
24.j) art. 43, 44, 45, 46, 47 - Beni isolati
il ricorrente rileva che non appare chiara l'individuazione dei beni isolati e la relativa rispondenza tra le tavole, le schede informatizzate e l'impianto normativo. Pertanto chiede:
- elementi certi di individuazione dei beni da tutelare attraverso la redazione di un elenco specifico che distingua i beni isolati per categoria e per rilevanza;
- di risolvere la discrasia tra la rilevanza di detti beni indicata dalle norme di attuazione con quelle specificate nelle schede informatizzate allegate al Piano:
- di dare chiarezza alla valenza delle norme specificando che trattasi di norme di indirizzo e di orientamento per la stesura degli adeguamenti al P.P. degli strumenti urbanistici, quando gli stessi beni isolati non siano sottoposti a vincolo monumentale:
- di inserire l'agriturismo tra le attivita' compatibili negli immobili appartenenti alla categoria «Architettura produttiva».
- di comprendere la manutenzione straordinaria fra gli interventi consentiti negli immobili appartenenti alle categorie «Architettura residenziale», «Architettura produttiva», «Attrezzature e servizi»;
24.k) art. 49 - Viabilita' storica
viene richiesto che il Piano verifichi i tracciati della viabilita' storica con quelli indicati dall'Ufficio Regie Trazzere aggiornando di conseguenza le planimetrie del Piano, essendo tali scelte rilevanti e per le norme prescrittive e per i futuri indirizzi programmatici ai fini della redazione e della conformazione degli strumenti urbanistici comunali;
24.l) art. 50 - Costruzioni sparse ad uso residenziale turistico
secondo il ricorrente la norma appare di natura prescrittiva e non di semplice indirizzo, non lasciando alcun margine alle amministrazioni comunali di orientare la propria programmazione e pianificazione per la redazione dei PRG su tali argomenti al fine di definire i caratteri tipologici dei nuovi edifici e gli ampliamenti e le modifiche di quelli esistenti, le forme aggregative, le particolarita' costruttive, i materiali da costruzione etc.;
24.m) art. 54 - Fascia di rispetto
la fascia di rispetto della costa, indicata nella tav. 2 di Piano, individua una zona di tutela in cui sono vietati interventi di trasformazione urbanistico-edilizio; il ricorrente chiede pertanto che tale fascia, che corre ininterrotta lungo tutta la costa, venga interrotta laddove essa incontra le aree di recupero individuate dal Piano e normate dall'art. 51 delle N.T.A.;
24.n) errori e imprecisioni delle tavole grafiche
vengono segnalati alcuni errori ed imprecisioni della tavole grafiche ai fini di provvedere alla loro correzione o precisazione. In particolare:
- nelle tavole di analisi e di progetto e' riportato il vincolo paesaggistico insistente sul Comune di Erice senza tener conto delle variazioni approvate dalla Commissione Provinciale del Paesaggio gia' pubblicate all'Albo Pretorio del Comune;
- nelle tavole di progetto sono riportati i paesaggi locali e i sub-paesaggi locali senza che ne sia definita compiutamente la delimitazione. Cio' ingenera confusione e notevole difficolta' interpretativa per l'individuazione della norma specifica legata al paesaggio locale o al sub-paesaggio locale.
25) Osservazione proposta da Andrea Bulgarella, presidente del C.d.A. della Societa' «La Tonnara s.r.l.»
Il ricorrente, con relazione a firma dell'Arch. Vincenzo Catalano, chiede che l'area di proprieta' della Societa' sita in contrada Pizzolungo-Emiliana, ricadente a Nord nella fascia di rispetto della costa e a Sud nella fascia di rispetto boschivo ed in parte all'interno dell'area SIC Monte San Giuliano, sia inserita nelle aree di recupero dell'insediamento di Pizzolungo previste dal P.P. che prevedono piani attuativi di riqualificazione urbanistica ambientale. Cio' permetterebbe la realizzazione di un insediamento turistico-rurale per il quale, in considerazione che detto territorio ricade in zona SIC, e' gia' stato presentato il progetto presso l'Ufficio dello Sportello Unico del Comune di Erice in data 7.01.2004.
26) Osservazione proposta da Antonio e Nicola Adragna
I ricorrenti, proprietari di un fondo rustico in contrada San Cusumano paesaggio locale 1 Erice-Pizzolungo, chiedono di ampliare la zona 1B(b,c) estendendo la campitura della stessa fino al limite di m. 150 dal mare, consentendo cosi' la realizzazione di fabbricati rurali. Chiedono inoltre che sia eliminato il divieto relativo all'apertura di nuove strade o piste in modo da consentire loro la creazione di una razionale viabilita' all'interno del loro fondo agricolo e un accesso autonomo alla strada provinciale. Comune di San Vito Lo Capo
27) Osservazione proposta dal Comune di San Vito Lo Capo in persona del Sindaco pro-tempore
Il Comune, al fine di rispondere ai peculiari interessi e ai programmi di sviluppo economico e sociale del proprio territorio, propone formali osservazioni agli articoli 13 e 54 delle norme di attuazione del P.P.; l'opponente aderisce inoltre alle osservazioni gia' proposte dal Comune di Erice di cui al precedente punto sub 21 a seguito del protocollo d'intesa, sottoscritto l'1.10.2004 dai Comuni dell'Ambito, ed in particolare per la modifica degli articoli 3, 4, 8, 22, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 e 54.
27.a) art. 13 - paesaggio locale 4 - San Vito Lo Capo-Castelluzzo
Viene chiesto nella lettera c) «paesaggio agrario degli insediamenti rurali di Macari, Castelluzzo, Timpi Bianchi» di detto articolo l'inserimento, tra le attivita' compatibili, di quella turistico-alberghiera, considerato che tale area gia' presenta una identita' e uno sviluppo urbanistico che ha consentito di realizzare e di avere in corso di realizzazione strutture di tale tipologia.
Viene inoltre fatto osservare che al punto d) «paesaggio dell'altopiano di Piana di Sopra» le norme contrastano fortemente con le previsioni del PRG vigente gia' approvato dal competente Assessorato della medesima Amministrazione regionale che inserisce in tale contrada Piani di lottizzazione. Viene pertanto chiesto di consentire la nuova edificazione in tali aree e, inoltre, proposto una piu' puntuale delimitazione delle stesse in considerazione che una non compiuta perimetrazione fatta dal P.P. non consente la verifica delle attivita' compatibili negli ambiti relativi al capoluogo, a Castelluzzo e Macari.
27.b) art. 54 - Fascia di rispetto
Secondo il ricorrente la fascia di rispetto costiera si sviluppa in maniera sproporzionata addentrandosi nella piana di Castelluzzo fino alla strada provinciale e lungo la costa fino a Piano di Sopra e alla riserva dello Zingaro. Essa impedisce pertanto la realizzazione di alcune opere che l'Amministrazione comunale ha ivi previsto.
28) Osservazione proposta da Maurizio Mazzara, presidente del C.d.A. della Societa' «Mare e Monti Team s.r.l.»
Il ricorrente, con relazione a firma dell'Arch. Vincenzo Catalano, rileva che il terreno di proprieta' posto in contrada Salinella (Macari), occupato in parte dal campeggio «El Bahira» per il quale e' stato presentato allo Sportello Unico del Comune di San Vito Lo Capo un progetto di ampliamento, non rientra nella prescrizione del limite di rispetto dei 300 metri dalla battigia previsto dall'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, il quale prevede che tali disposizioni non si applichino alle aree che alla data del 6.9.1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone A e B oppure erano comprese in Piani Pluriennali di Attuazione. Chiede pertanto di integrare tale area nelle aree non oggetto del vincolo e a considerare il progetto proposto come un piano attuativo di ampliamento legittimo.
29) Osservazione proposta da Randazzo Salvatore nella qualita' di amministratore unico della Societa' «Calampiso Club s.r.l.».
Viene chiesto di inserire nel P.P. l'area in cui ricade il villaggio turistico Calampiso di proprieta' della Societa' ricorrente come centro urbano al fine di eseguire trasformazioni e modesti ampliamenti.
30) Osservazione proposta da La Porta Elena e Atonia.
Le ricorrenti, proprietarie di un appezzamento di terreno in contrada Sauci Grande nei pressi dell'area urbanizzata esistente ai margini della Riserva N.O. dello Zingaro, chiedono di inserire tale area nel P.P. come centro urbano, dando loro cosi' la possibilita' di potervi realizzare un complesso turistico ricettivo in un'area gia' urbanizzata e limitrofa ad una zona residenziale costituita da edifici in parte di recente costruzione.
31) Opposizione proposta da Amodeo Giuseppe.
Il ricorrente, proprietario di un lotto ricadente in localita' Cala Mancina, risulta titolare di piano di lottizzazione recepito in base al Decreto di approvazione del PRG n. 422 del 7.4.200. Visto che nel P.P. tale piano ricade nell'ambito 4 «Paesaggio dell'Altipiano Piano di Sopra», ove secondo l'art 13 delle N.T.A. sono vietate nuove costruzioni, chiede la modifica della previsione al fine del recepimento di detto piano di lottizzazione.
32) Opposizione proposta da Borruso Antonino.
L'osservazione ripropone le considerazioni gia' esposte, per altro fondo limitrofo, nella osservazione sub. 31).
33) Opposizione proposta da Venza Giuseppe, Venza Giuseppa, Venza Gaspara, Venza Elisabetta e Ragona Carmela.
L'osservazione ripropone le considerazioni gia' esposte, per altri fondi limitrofi, nelle osservazioni sub. 31) e sub 32). Comune di Valderice
34) Osservazioni proposte dal Comune di Valderice
Con due diverse osservazioni, una a firma del Sindaco e l'altra del Segretario Direttore Generale del Comune di Valderice, vengono chiesti emendamenti agli articoli 54 e 58 (e non 51 come erroneamente indicato) delle N.T.A.. Vengono inoltre rilevate talune contraddittorieta' e lacune nella compilazione degli elenchi relativi ai beni isolati e i centri e nuclei storici ricadenti nel territorio comunale.
35) Osservazione proposta da Scavone Maria Concetta
Viene osservata la mancata inclusione nell'elenco dei beni isolati del P.P. del nucleo denominato «Baglio Todaro», sito a Bonagia.
36) Osservazione proposta da Paolo Grammatico in qualita' di amministratore unico della Societa' Marmifera Mineraria s.r.l.
Proprietaria di un terreno in contrada Sciare, la Societa' ricorrente dichiara che ivi insiste un giacimento di materiali di cava di pregio adiacente ad altri terreni ove insistono cave attualmente attive; osserva pertanto che la previsione del P.P., che subordina l'apertura di nuove cave all'approvazione del Piano regionale dei materiali di cava, risulta pregiudizievole dell'interesse dell'azienda e che, nelle cave esistenti, la prosecuzione delle attivita' estrattive viene di fatto compromessa dalle prescrizioni dell'art. 58 delle N.T.A. se consentita nei limiti delle autorizzazioni esistenti come ivi previsto. Altri Enti
37) Osservazione proposta dall'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani nella persona del Presidente pro-tempore
Vengono formulate le seguenti osservazioni:
37.a) il ricorrente lamenta che il P.P. non risponda ai principi e agli indirizzi assunti dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato dall'Assessorato Regionale Beni Culturali con D.A. n. 6080 del 21.5.1999. Infatti quest'ultimo affronta i nodi relativi al rapporto tra la pianificazione regionale e quella locale nonche' tra pianificazione paesistica e quella urbanistica. Tali problematiche non hanno avuto una adeguata risposta nel P.P. dell'Ambito 1 pertanto viene chiesta una completa revisione del Piano per adeguarlo alle Linee Guida del P.T.P.R.
37.b) Viene chiesta una completa revisione del Piano in adempimento delle prescrizioni del decreto legislativo n. 42/04 in quanto:
37.b1) il P.P. non risulta conforme alle prescrizioni previste dal Codice Urbani essendo esso stato redatto, tra l'altro, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 42/04. Il suddetto Decreto infatti prescrive delle verifiche obbligatorie e degli adeguamenti prima che i Piani paesaggistici esplichino la loro efficacia al fine di ottemperare, ad esempio, alle procedura della concertazione e della istituzione della Commissione del Paesaggio in seno agli Enti Locali;
37.b2) il P.P. sottopone tutto l'intero territorio a tutela ambientale paesaggistica contrariamente a quanto disposto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/04 che prevede che il Piano ripartisca il territorio in ambiti omogenei secondo il pregio paesaggistico, cioe', a detta del ricorrente, individuando soltanto le parti dell'intero territorio che presentano caratteristiche paesaggistiche tali da essere tutelate. D'altra parte il comma 5 del medesimo articolo precisa che il Piano individua: a) le aree tutelate ex art. 142, ove qualsiasi intervento necessita di autorizzazione; b) aree escluse dal predetto vincolo ove ciascun intervento richiede soltanto una valutazione di conformita'; c) aree escluse dal controllo di compatibilita' poiche' dichiarate compromesse o degradate;
37.b3) il Piano articola la sua normativa in indirizzi programmatici, direttive e prescrizioni, omettendo di formulare le proposte che il Codice Urbani prevede ai fini della definizione di uno strumento per la programmazione e valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche locali.
37.c) Viene chiesto di effettuare ad una maggiore scala di rappresentazione una puntuale perimetrazione delle parti vincolate corredate da chiare leggende di riferimento per migliorare la comprensione e la gestione del Piano e dare certezza alla norma.
37.d) Viene rilevato che il censimento dei «beni isolati» effettuato dal P.P. individua una quantita' di manufatti di molto superiore alla elencazione pubblicata con le Linee Guida del PTPR. Su tali manufatti grava un regime di vincolo supportato esclusivamente da una schedatura effettuata in maniera indiscriminata su tutto il territorio interessato senza avere esperito le procedure prescritte di individuazione di «immobili ed aree di notevole interesse pubblico». Tale aspetto preclude ai proprietari di formalizzare una giusta opposizione all'eventuale vincolo nelle forme previste dalla legge, considerato peraltro che per tali presunti beni non e' possibile effettuare una precisa individuazione cartografica.
Viene pertanto richiesto di effettuare tutte le procedure previste dalle vigenti norme in ordine alla formazione di elenchi di immobili ed aree di notevole interesse pubblico non soggette «ope legis» a precedenti disposizioni.
37.e) Il ricorrente chiede di eliminare dalle N.T.A. del Piano qualsivoglia prescrizione relativa alle attivita' compatibili attribuendo la loro definizione agli strumenti urbanistici locali, essendo la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti una pratica di pertinenza dell'attivita' di pianificazione urbanistica.
37.f) Viene fatto, a detta del ricorrente, frequente riferimento a localita', contrade e toponimi nella attribuzione di norme e prescrizioni delle quali non si ha una facile riconducibilita'. Viene chiesta pertanto una piu' puntuale perimetrazione cartografica che renda inequivocabile l'applicazione delle norme previste dal Piano.
37.g)Il ricorrente lamenta una mancanza di applicazione delle procedure previste dall'art. 150 del decreto legislativo n. 42/04 che prescrive le procedure di salvaguardia da seguire circa le revisione delle pratiche edilizie gia' concessionate o autorizzate per verificarne la rispondenza al sopravvenuto P.P.. In particolare viene invocato l'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco dei beni oggetto di procedura di vincolo e di notifica entro 90 giorni agli interessati delle prescrizioni alle quali attenersi per non compromettere l'attuazione della pianificazione paesistica. Viene chiesto pertanto l'annullamento dell'efficacia dei provvedimenti di revoca di precedenti concessioni ed autorizzazioni.
37.h) Viene rilevata l'illegittimita' delle prescrizioni di inedificabilita' previste dall'art. 54, di cui si chiede l'abrogazione, delle N.T.A. ai fini della salvaguardia della fascia costiera per l'ampiezza superiore ai 150 metri dalla battigia; infatti tali prescrizioni, secondo il ricorrente, dovrebbero essere formulate in termini di legge abrogativa piuttosto che di norma prescrittiva, visto peraltro che nelle aree tutelate ai sensi dell'art 142 del Codice Urbani e' consentita la realizzazione di opere.
37.j) L'art. 58 delle N.T.A. relativo alla attivita' estrattiva risulta difforme dalla legge regionale 19/95 che norma la coltivazione di materiali lapidei di pregio. In particolare contrasta con l'art. 1 della suddetta legge regionale che consente la coltivazione dei materiali lapidei di pregio indicandone le regole autorizzatorie nelle more dell'approvazione del Piano regionale della Cave. Se ne chiede pertanto l'abrogazione.
38) Osservazione proposta dall'Associazione degli Industriali della provincia di Trapani nella persona del Presidente pro-tempore
L'Associazione chiede l'abrogazione dell'art. 58 (attivita' estrattive) delle N.T.A. cosi' come formulato e l'inserimento di idonea norma che consenta la prosecuzione, l'ampliamento e l'apertura di nuove cave di materiali lapidei di pregio regolamentandone l'esercizio mediante rinvio alla specifica legge di settore (L.R. 19/95 e successive modifiche ed integrazioni) fino a quando non entri in vigore il Piano Regionale delle Cave.
39) Osservazione proposta dall'Associazione delle Piccole e Medie Industrie della provincia di Trapani nella persona del Presidente pro-tempore
L'Associazione ricorrente ritiene lesiva dell'economia locale legata all'attivita' estrattiva la previsione dell'art. 58 delle N.T.A., che subordina l'apertura di nuove attivita' estrattive all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava ritenendo cio' in contrasto con quanto predisposto dalla legge regionale 19/95. Viene inoltre lamentato che in questo modo venga compromessa l'attivita' estrattiva nella cave esistenti, in quanto nello stesso art. 58 tale attivita' e' consentita nei limiti della autorizzazione, lasciando intendere che il rinnovo delle stesse sia subordinato al Piano Regionale delle Cave. Pertanto chiede l'abrogazione dell'art. 58.
40) Osservazione proposta dall' Associazione W.W.F. Sezione Regionale Siciliana nella persona del Presidente pro-tempore
L'Associazione, in merito alla disciplina del Piano che regola gli «interventi di rilevante trasformazione del paesaggio» di cui al Titolo V delle N.T.A., chiede di inserire il divieto di realizzazione delle tipologie di impianti a piu' grande impatto come per esempio gli impianti eolici, in quanto non compatibili con le caratteristiche di grande pregio paesaggistico che riveste l'Ambito 1.
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
Visto il D.A. n.5674 del 29 marzo 2005, registrato il 19 aprile 2005 al n. 357, con il quale e' stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali in merito all'approvazione del P.P. dell'Ambito 1 e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio Regionale per la Qualita' del Paesaggio di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
Visti i decreti n. 6088 del 27 aprile 2005, n. 7547 del 15 marzo 2006, n. 9739 del 27 settembre 2006 e n. 5266 del 2 marzo 2007 con i quali e' stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
Acquisito quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio espresso nella seduta del 22 giugno 2007, il cui verbale, approvato nella seduta del 20.12.2007, insieme a quello della seduta precedente, tenutasi il 30 maggio 2007, si allega al presente atto sub. B;
Accertato che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche:
- nell'apertura del «Tavolo di Concertazione» tenutosi a Trapani il 24 luglio 2002 con i Comuni dell'Ambito 1, le Associazioni e gli Ordini professionali per la presentazione dei documenti del Piano;
- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Buseto Pallizzolo tenutosi il 10 ottobre 2002;
- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Custonaci tenutosi l'11 ottobre 2002;
- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Erice tenutosi il 29 ottobre 2002;
- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Castellamare del Golfo tenutosi il 12 novembre 2002;
- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di San Vito Lo Capo tenutosi il 19 novembre 2002;
- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Valderice tenutosi il 27 Dicembre 2002;
- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con i Comuni di Castellamare del Golfo, Custonaci e San Vito Lo Capo tenutosi il 7 novembre 2003;
- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con i Comuni di Buseto Pallizzolo, Erice e Valderice tenutosi l' 11 novembre 2003;
- nell'incontro per le problematiche legate al Piano Particolareggiato e alle aree di recupero del Comune di Erice tenutosi il 24 novembre 2003;
- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con la Provincia regionale di Trapani e l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente tenutosi il 26 novembre 2003;
- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con le Associazioni e gli Ordini professionali tenutosi il 4 dicembre 2003;
- nelle audizioni effettuate dalla anzidetta Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio nelle sedute del 21 aprile 2004, 5 maggio 2004, 21 maggio 2004, 15 giugno 2004.
Il tutto come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini, dei soggetti interessati e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione cosi' come postulato dall'art.144 del decreto legislativo 42/04 e s.m.i.;
Ritenuto, anche sulla base del parere reso dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio di cui all'art 24 del regio decreto n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il P.P. dell'Ambito 1, e cio' per le seguenti ragioni:
A) con riferimento alle opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai sub 1), 1.c), 1.d), 3), 15.e), 16), 21), 24), incentrate sulla preclusione posta dal P.P. a uno sviluppo socio-economico dei territori dell'Ambito 1, detto assunto non appare condivisibile; al contrario, si ritiene che le disposizioni del P.P. siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile delle attivita' legate alle risorse presenti nel territorio. Tra queste, c'e' sicuramente l'attivita' turistica, il cui esercizio non legittima tuttavia iniziative che si risolvono in un indiscriminato sfruttamento del suolo e quindi in insediamenti privi di qualsiasi considerazione per la risorsa, la cui fruizione non deve significare compromissione. Del resto il territorio dell'Ambito 1, a causa della intrinseca fragilita' del suo ambiente naturale - largamente diffuso e di notevole pregio - manifesta, proprio in questi anni di turismo crescente, la forte esigenza di una pianificazione equilibrata ed accurata.
L'adeguato procedimento di concertazione, di cui il P.P. ne e' il risultato, ha fatto si' che le istanze di sviluppo locale trovassero in tale sede la loro definizione e fossero recepite dal medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio. Prova ne e', ad esempio, l'adeguamento normativo che il P.P. effettua, e che piu' avanti viene trattato, nel settore delle attivita' estrattive di materiali di pregio, importante risorsa economica-produttiva locale, laddove l'accoglimento delle istanze al riguardo presentate consente una corretta prosecuzione delle attivita' senza peraltro incidere negativamente sui valori paesaggistici delle aree.
Il P.P. non disconosce tali aspetti in quanto tenuto dalle disposizioni vigenti, cfr. decreto legislativo 42/04, ad individuare misure per un corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, che tengano conto delle azioni e degli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate. In tal senso il P.P. ha operato, producendo uno «scenario strategico», ben sintetizzato nella Tav.1 di Piano, che, privilegiando il consolidamento e la qualificazione del patrimonio naturalistico e storico visto quale struttura economica sostenibile, indirizza ed orienta le attivita' socio-economiche del territorio verso uno sviluppo rispettoso delle realta' culturali.
Si ritiene, infine, non pertinente, come appare da molte eccezioni sollevate, far coincidere le possibili strategie di sviluppo con lo sfruttamento edificatorio dei suoli, tanto piu' se esso avviene in maniera indiscriminata e quindi in assenza di obiettivi specifici e limiti espansivi. E' ampiamente dimostrato che il ricorso all'attivita' edilizia, in particolar modo a quella privata, non genera un benessere economico, ne' tanto meno sociale, diffuso ed equilibrato e non puo' pertanto essere assunto quale parametro per definire le risorse strutturanti un coretto sviluppo dell'economia locale.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;
B) con riferimento ai motivi inseriti nelle opposizioni sub 1) e 2.a), per la parte riguardante la mancata collaborazione degli enti locali interessati alla redazione del P.P. e sul vizio che ne sarebbe conseguito, in realta', come sopra espresso e come si evince da quanto allegato sub. C al presente decreto, deve ritenersi che le amministrazioni comunali interessate hanno avuto la piena possibilita' di esprimere le proprie osservazioni al P.P. pubblicato e di illustrarle in contraddittorio all'Amministrazione regionale in occasione di apposite conferenze e riunioni.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione cosi' come postulato dalla direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313.
Le censure non appaiono quindi incidenti sulla validita' del P.P.;
C) con riferimento alle opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai punti 1), 1.d), 2.b), 2.c), 2.e), 2.f), 2.n), 15.e), 16), 21), 24.d), nella parte in cui vengono censurate le disposizioni del P.P. invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica dei suoli, riservata all'amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le censurate disposizioni tendono a fissare, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due fattispecie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile perpetuare una concezione dell'urbanistica ristretta alle trasformazioni edilizie del suolo, dimenticando che la rarita' delle risorse naturali, la necessita' di preservare la biodiversita', l'attenzione per i fattori di uno sviluppo ecosostenibile, impongono ai piani e ai programmi urbanistici uno stretto rapporto di correlazione con le previsioni della pianificazione paesistica.
Il rapporto intercorrente tra queste due discipline e' stato del resto correttamente risolto dal decreto legislativo 42/04, cosiddetto Codice Urbani, e dalle sue successive integrazioni e modifiche, che riconosce al Piano Paesaggistico valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dettate in materia di salvaguardia dei beni paesaggistici ed in particolare alle specifiche previsioni vincolanti definite dal P.P. Si richiama al riguardo la cogenza giuridica del piano paesaggistico sullo strumento urbanistico (che deve essere adeguato al Piano) e la prevalenza delle previsioni di piano sulle eventuali difformita' di quelle urbanistiche indicate dall'art. 145 del decreto legislativo 42/04 e s.m.i..
Non e' quindi illegittimo il P.P. dell'Ambito 1 nella parte in cui indirizza, con rinvii programmatici, la redazione dei P.R.G. di ogni singolo comune interessato o ne contraddice le previsioni che appaiono configgere con il rilevante interesse pubblico alla conservazione del paesaggio.
La giurisprudenza, anche di recente, con la sentenza n. 367 del 2007 della Corte Costituzionale, ha ricordato che la tutela del paesaggio, inteso come ambiente nel suo aspetto visivo, e' un valore costituzionale sancito dall'art. 9 della Costituzione, « un valore primario ed assoluto, di competenza esclusiva dello Stato ..., che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici .... In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che e' dettata dalle leggi dello Stato, trova la sua espressione nei piani paesaggistici.....» E' con riferimento a questa norma fondamentale che si sostanzia la tutela paesaggistica, mirante, con lo strumento di pianificazione obbligatoriamente previsto dal decreto legislativo n°42/04, a regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la continuita' culturale della comunita' e migliorare la qualita' della vita e le possibilita' di sviluppo, compatibilmente con l'esigenza di preservare e consolidare i caratteri propri del paesaggio tutelato. Con il Piano Paesaggistico, dunque, vengono regolati i processi di trasformazione di territori di particolare interesse paesaggistico, nella fattispecie gia' sottoposto al regime previsto da decreto legislativo 42/04.
I rapporti e le relazioni che certo intercorrono tra le due diverse figure pianificatorie, non introducono tuttavia deroghe alla evidente e totale differenza di scopo e di funzioni che intercorre tra i due strumenti. Il territorio puo' costituire punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo, ai fini della reciproca compatibilita' degli usi e delle trasformazioni del suolo secondo i modi e i tempi previsti e, dall'altro, punto di riferimento di una regolazione degli interventi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale; pertanto, la materia del paesaggio non e' riducibile a quella della urbanistica ne' puo' ritenersi in quest'ultima assorbita o sub.ordinata, con la conseguenza, tra l'altro, che l'eventuale coincidenza tra le perimetrazioni effettuate dal Piano paesaggistico e quelle contenute in un Piano regolatore non ha alcuna pratica conseguenza, essendo del tutto diverso il contenuto e l'oggetto dei due strumenti.
Per questi motivi si ritiene di non dovere accogliere tali profili di censura;
D) quanto alle osservazioni elencate sub 1.a), 15.b), che ritengono il P.P. lesivo della riserva di pianificazione nei centri storici alle autorita' comunali, e, piu' in generale, delle disposizioni contenute nel vari PP.RR.GG., si rileva che la prospettiva degli interventi nei centri storici e, in primo luogo, della loro perimetrazione, non puo' prescindere dalla considerazione che il recupero dei centri e dei nuclei storici non e' un'attivita' discrezionale, i cui ambiti sono rimessi agli apprezzamenti di merito delle amministrazioni, ma e' in realta' un obbligo di legge, come tale, non puo' prescindere dalla considerazione dei caratteri di pregio del territorio.
Non puo' quindi prescindere dai criteri e dagli indirizzi legittimamente dettati per la tutela di quel territorio: e cioe', nel caso di specie, dalle norme e dai suggerimenti contenuti nel Piano Paesaggistico.
Con circolare n. 3/2000, l'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente, nell'aggiornare i Comuni siciliani sui contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici, ha sottolineato che con le Linee Guida del Piano territoriale paesaggistico regionale, approvate nel maggio del 1999, la Regione siciliana «...ha messo a fuoco con maggiore ampiezza e sistematicita' il tema dell'intervento di recupero dei Centri e nuclei storici consolidando e ampliando l'orientamento culturale espresso succintamente nell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 e nelle leggi speciali» e ha postulato la necessita' di aggiornare tecnicamente e culturalmente anche gli strumenti e cioe' la natura e il contenuto dei piani urbanistici finalizzati al recupero dei centri storici, a partire dalla legislazione esistente e in base ai nuovi indirizzi culturali espressi dalla Regione (linee guida del PTPR documenti successivi di implementazione delle stesse).
Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima, quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale natura deve essere riconosciuta a un Piano Paesaggistico, quale quello dell'Ambito 1, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per svolgere il ruolo, che e' assegnato dalla legge a tale strumento, di disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesaggistico e ambientale.
Il P.P. individua al riguardo, con la Tav. 9b di analisi, i centri e i nuclei storici, le strutture insediative aggregate e storicamente consolidate a partire dall'ottocento, delle quali occorre preservare e valorizzare le specificita' storico-urbanistico-architettoniche in stretto ed inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali. Ma tale individuazione in realta' da' una indicazione puntuale dei centri e nuclei storici senza operare alcuna loro perimetrazione e rimandando ai criteri contenuti nell'art.48 delle N.T.A. la rivisitazione dei loro limiti, per cui una esatta perimetrazione e' demandata allo strumento urbanistico da adeguare a tali prescrizioni.
Non si ritiene quindi che le osservazioni siano accoglibili;
E) per le stesse ragioni di cui al precedente punto A), non sono accoglibili le osservazioni elencate sub. 1.c), 24.l) nella parte in cui censurano il P.P. che, impedendo di realizzare nuove strutture edilizie, precluderebbe l'esercizio dell'attivita' agricola. In realta', e' assolutamente indimostrato che tali attivita', il cui sviluppo il piano intende promuovere nelle aree a cio' votate, debbono passare attraverso la realizzazione di nuovi volumi edilizi e lo stravolgimento dei valori paesaggistico del territorio in cui esse si inseriscono.
Le relazioni intercorrenti tra la disciplina normativa avente ad oggetto l'esercizio dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente, con specifico riferimento alla pianificazione del territorio, sono notoriamente assai strette e si ascrivono alla definizione giuridica di ambiente in senso unitario (Corte costituzionale, sentenze n. 641 del 1987 e n. 67 del 1992), che e' un bene fruibile dalla collettivita' e dai singoli.
In conformita' a tale concezione e alla conseguente introduzione di un nuovo modo di intendere la tutela ambientale per categorie omogenee di beni, l'area agricola viene intesa anche come una difesa dell'ambiente, e la disciplina della attivita' che vi si svolgono deve tenere conto delle molteplici funzioni ecologiche, oltre che economico-produttive, che ad essa si riconnettono. L'esercizio dell'agricoltura si caratterizza infatti in se' come conservazione del paesaggio, in quanto utilizza le risorse naturali senza alterare i delicati equilibri dell'ecosistema e conforma e conserva l'ambiente, o quantomeno, ne consente un'evoluzione accettabile in relazione alle esigenze dell'economia.
Ne discende che tale disciplina non puo' essere affidata, caso per caso, alla incontrollata discrezionalita' dell'Autorita' amministrativa competente, ma i suoi perimetri e ambiti attengono anche alla tutela paesistica ed ambientale; essa viene quindi a costituire legittimamente campo di indagine di quelle analisi paesaggistiche che, all'interno dei piani paesaggistico obbligatori, riguardano il territorio extraurbano.
In particolare, le eccezioni sollevate con le osservazioni sub 1.c) e 24.l) ritengono erroneamente che con l'art.50 delle N.T.A. il Piano sottoponga a tutela le case sparse ad uso rurale e residenziale turistico, considerato invece che detta norma intende solo definire i caratteri dell'edificato per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio agricolo nel contesto paesaggistico. Cio' e' compito specifico dei piani paesaggistici e per quanto disposto dal decreto legislativo 42/04 e in quanto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40, ancora in vigore nella regione Siciliana in virtu' dell'art.158 del medesimo decreto, prevede che il P.P. ha il fine di stabilire: il rapporto fra le aree libere ed aree edificabili, le norme per i diversi tipi di costruzione, la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora;
F) con riguardo alle osservazioni sub 1.d), 15.d), incentrate sull'eccessivo peso prescrittivo della disciplina che regola la rete viaria esistente considerata quale punti e percorsi panoramici, la percezione del paesaggio dipende anche dall'insieme di mezzi e metodi che vengono usati per relazionarsi con esso. La rete stradale dell'Ambito 1 veicola le opportunita' di visione, dinamica o statica, che vengono offerte mediante la mobilita' automobilistica, oramai quella prevalente. A molti di questi percorsi veicolari viene gia' attribuito dalle guide turistiche piu' accreditate valore panoramico e diventano l'occasione per il formarsi di nuovi stereotipi percettivi. Il P.P. individua tali percorsi, prevalentemente tra la rete viaria di grande comunicazione - strade statali e provinciali - e definisce per i tratti piu' significativi quelle iniziative volte ad impedire qualunque interferimento con la visibilita' del panorama. In particolare all'osservazione sub 1.d), il P.P. inibisce l'edificazione nelle aree adiacenti alcuni tratti della SS. 187 e solamente di quei manufatti che possono direttamente interferire con la percezione panoramica. Sara' materia del PRG prevedere l'accurato inserimento visivo delle opere da edificare.
Per quanto precede, dette osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento;
G) quanto alla osservazione elencata sub. 2.b), nella parte in cui si censura il P.P. in quanto privo di una sua analisi costi-benefici, non si comprende perche' il piano paesaggistico debba dotarsi di un simile elaborato, utile a uno studio economico, ma del tutto inafferente il contenuto tipico della pianificazione ambientale.
Le argomentazioni in questione sono quindi del tutto estranee all'oggetto e si ritengono inammissibili;
H) con riferimento all'osservazione sub 2.f), laddove contesta la generalita' degli interventi esposti all'art.7 delle N.T.A., il P.P. opera correttamente una classificazione delle modalita' di intervento che disciplinano gli assetti delle aree dell'Ambito 1 individuate secondo livelli di valore e criticita' dal punto di vista paesaggistico e ambientale. La classificazione e' peraltro in assoluta coerenza sia con quanto disposto dagli articoli 135, comma 4, e 143, comma 1, del D.Lgs.42/04 e s.m.i., sia con quanto piu' specificatamente determinato dal medesimo P.P. nei singoli paesaggi locali ed ambiti geografici.
La censura non appare quindi incidente sulla validita' del P.P.;
I) quanto ai motivi inseriti nelle osservazioni sub 2.g), 24.c), 24.d), 24.e), 24.f), 37.c), per la parte inerente ai livelli di cogenza delle attivita' compatibili descritti dal P.P., al fine di definire misure generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso nell'Ambito 1 (cfr.lett. b) comma 1 dell'art.143 del decreto legislativo 42/04), il P.P. individua le attivita' da potersi svolgere in relazione alla loro compatibilita' con i caratteri e i valori paesaggistico-ambientali e con le risorse e i beni presenti nel medesimo Ambito. La loro efficacia e' modulata dal medesimo Piano a secondo del regime vincolistico a cui sono sottoposte le aree; ne discende che in quelle sottratte a tale regime le indicazioni sulle attivita' compatibili costituiscono «indirizzi programmatici e pianificatori» aventi valore di conoscenza e di orientamento per la pianificazione provinciale e locale.
La legittimita' del P.P. di introdurre criteri e misure di compatibilita' paesaggistica non puo' essere peraltro ne' confusa ne' assimilata alle prerogative della materia urbanistica, la cui differenza di scopo e di funzioni distingue nettamente i contenuti dei due diversi strumenti di pianificazione.
Per tali motivi, si ritiene che non vi siano i presupposti per il loro accoglimento;
J) quanto all'osservazione sub 2.h), secondo cui il P.P. ha tralasciato di trattare territori contigui all'Ambito 1, le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale identificano 17 aree di analisi, di cui l'Ambito 1 ne e' parte integrante, attraverso un approfondito esame dei sistemi naturali e delle differenziazioni che li contraddistinguono. In particolare per la delimitazione di questi sono stati utilizzati gli elementi afferenti ai sottosistemi abiotico e biotico, in quanto elementi strutturanti del paesaggio. Non e' pertanto pertinente al P.P. in esame l'osservazione sollevata.
K) con riferimento alle osservazioni sub 2.j), 18.c), 21.c), 24.h), incentrate ad aumentare la soglia di pendenza ai fini della inedificabilita' sui versanti, si confermano le previsioni del P.P. volte a non consentire interventi suscettibili di alterare gli equilibri statici e idrodinamici o di indurre modifiche significative alla configurazione orografica dei luoghi;
L) con riguardo alle osservazioni sub 2.k), 24.i), nella parte in cui lamentano dubbi interpretativi sulla natura dei vincoli descritti dall'art.42 delle N.T.A. relativo ai beni archeologici, si chiarisce che il P.P. individua e descrive le aree di interesse archeologico (cfr.lett. a), b) ed e) dell'art.42 delle N.T.A.) su cui grava il vincolo paesaggistico per effetto della lettera m) dell'art.142 del D.lgs.42/04, gia' peraltro sottoposte a tale regime dalla data di entrata della legge 431/85. Le aree di presunto interesse archeologico, di cui alla lettera d) del medesimo art.42, vengono invece sottoposte al controllo della Soprintendenza in virtu' della lettera c) dell'art.134 del D.lgs.42/04 e per effetto della individuazione attuata dal P.P. ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art.143 del medesimo decreto cosi' come modificato ed integrato. Non e' altresi' condivisibile l'osservazione secondo la quale la perimetrazione dei suddetti vincoli non venga proposta su una base cartografica di piu' grande scala, in quanto, stante che le rappresentazioni cartografiche del P.P. rispettano la scala della pianificazione paesaggistica indicata e prevista dalle Linee Guida del P.T.P.R., tali perimetrazioni nella versione digitale del P.P., che fa parte integrante del Piano, possono essere lette con un maggiore dettaglio che consente, tra l'altro, di ricondurle alla stessa scala del P.R.G., il cui adeguamento al P.P. e' previsto dall'art.145 del decreto legislativo 42/04;
M) con riferimento alle osservazioni sub 2.l), 24.g), 37.d), nella parte in cui viene chiesto carattere di orientamento delle previsioni che il P.P. opera sui beni isolati, la valenza delle norme attribuite a tali beni rientra tra quelle prescrittive essendo essi stati individuati dal Piano ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art.143 e in virtu' dell'art.134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/04. Tali beni rientrano pertanto tra quelli paesaggistici sottoposti a tutela ed all'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.lgs.42/04.
La loro individuazione cartografica e' ancor piu' dettagliata da riferimenti informativi che fanno parte integrante del P.P. e nei quali sono leggibili e confrontabili ulteriori informazioni sulla loro rilevanza paesaggistica e la categoria di appartenenza distinta tra beni «qualificanti» e quelli «caratterizzanti». Il P.P. pur distinguendo modalita' di intervento a seconda della rilevanza del bene, mantiene in ogni caso il carattere prescrittivo della specifica disciplina per la loro salvaguardia e utilizzazione.
Va sottolineato che il patrimonio rurale esistente rappresenta, oltre che una testimonianza storico-culturale, una risorsa da mantenere e valorizzare per la ricchezza, in termini di tipologia, di qualita' costruttiva, di presenza e per la caratterizzazione dei siti ove esso insiste e il suo rapporto con il paesaggio. L'interesse per le architetture rurali viene esplicitamente riconosciuto dall'art.10, comma 4 lett.b), del decreto legislativo 42/04 e s.m.i., che inserisce fra i beni culturali le «architetture rurali, aventi interesse storico od etnoantropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale»
Per tali motivi dette osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento;
N) quanto alle osservazioni elencate sub. 3), 10), 11), 14), 15.e), 18.b), 18.d), 20), 21.b), 21.d), 23), 27.a), 34), 37.h), nella parte in cui si lamenta che le previsioni del P.P. precludono in fascia di rispetto della costa l'attuazione di progetti di nuova edilizia, si rileva che e' competenza propria del P.P. individuare ambiti paesaggistici aventi aspetti e caratteri peculiari cui attribuire adeguati obiettivi di qualita' attraverso condizioni di valore, fattori di rischio ed elementi di vulnerabilita' che determinino misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del decreto legislativo 42/04. Nel caso specifico della fascia costiera dell'Ambito 1, sulla base dei suddetti criteri di valore e criticita' ampiamente descritti dal medesimo P.P. e suffragati da un'ampia ricognizione territoriale mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni, vengono definiti i tratti di rispetto di tale bene paesaggistico costituenti un unicum di eccezionale valore culturale, naturale e ambientale. Ai fini della salvaguardia viene, altresi', rilevata dal Piano la fragilita' ambientale del sistema costiero che non consente alcuna attivita' di implementazione edilizia, in quanto il carico che ne deriverebbe comprometterebbe irrimediabilmente le caratteristiche morfologiche e naturali che identificano il paesaggio tradizionale di questi tratti di costa.
Non e' corretto ritenere, come rilevato da talune eccezioni, che la fascia di rispetto costiero debba necessariamente corrispondere ai territori costieri cosi' come definiti dalla lettera a) dell'art.142 del D.lgs. 42/04. Le aree tutelate per legge introdotte dalla legge 431/85 e successivamente ribadite sino alle modifiche di cui al decreto legislativo 63/08 non limitano l'esercizio attribuito al P.P. di individuare ambiti definiti in relazione alla loro tipologia, rilevanza e integrita' cui attribuire specifiche prescrizioni e previsioni ordinate alla conservazione dei loro caratteri connotativi.
Per le stesse motivazioni non si puo' ritenere di dover limitare la conservazione della costa alla fascia dei 150 metri dalla battigia in forza della legge urbanistica regionale n.78/76.
Rimane ancora attuale quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 56 del 29 maggio 1968, il cui contenuto e' stato ribadito da piu' recenti decisioni del giudice costituzionale (sentenze n. 417 del 1995, n. 262 del 23 luglio 1997 e n. 367 del 24 ottobre 2007). La Corte, com'e' noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesaggistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualita' indicate dalla legge: costituiscono cioe' una categoria che originariamente e' di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualita' alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, dichiarando che un bene e' di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potesta' (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualita' del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che l'Amministrazione puo' anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perche' questo diritto e' nato con il corrispondente limite e con quel limite vive. E' stato anche sottolineato che l'art. 9 Cost. ha eretto la tutela del paesaggio a valore primario dell'ordinamento, impegnando cosi tutte le istituzioni a concorrere alla tutela e alla promozione dei valori estetico-ambientali, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115).
Con particolare riferimento alle osservazioni sub 20), nell'area di Cornino permangono i caratteri e i valori del paesaggio tutelato: un ampio pianoro degradante ed elevato sul mare definito dai versanti rocciosi di Monte Cofano, gia' riserva naturale, e di Pizzo Corvo e Cozzo Pignatello. Qui la costa, caratterizzata da pareti e costoni rocciosi, offre punti di vista panoramici di eccezionale bellezza.
Le opposizioni non si ritengono quindi meritevoli di accoglimento;
O) riguardo alle osservazioni proposte sub 6), 9), che lamentano il valore di percorso panoramico attribuito al tratto di strada ivi indicato, non la si accoglie in quanto l'attributo di panoramicita' dato alla strada e' unitario e complessivo nonostante la presenza in brevi tratti del suo tracciato di ostacoli, quali case o alberi, o di aspetti morfologici che non esprimano lo stesso grado di qualita' panoramica dei tratti piu' caratterizzanti. Inoltre le indicazioni gia' formulate dalle Linee Guida del P.T.P.R. su scala regionale, dove tale tratto di strada non veniva compreso nell'elenco dei percorsi panoramici, sono in sede di redazione del P.P. d'Ambito approfondite sulla base di una maggiore conoscenza del paesaggio che puo' comportare scelte modificative e/o integrative. In particolare alla osservazione sub 9) occorre rilevare che la fascia di rispetto costiera introdotta dal P.P. non deriva dal valore di panoramicita' della strada ma dalle condizioni di elevata qualita' paesaggistica della costa;
P) quanto all'osservazione sub 10), incentrata sulla scarsa rilevanza paesaggistica del tratto costiero che dalla Piana di Castellazzo giunge al seno di Guidaloca, gia' il decreto dell'assessore ai beni culturali n. 729 del 21 marzo 1979, pubblicato nella GURS n. 27 del 23 giugno 1979, esprimeva l'interesse pubblico costituito dall'area in argomento quale bellezza d'insieme da tutelare e valorizzare. Il P.P. ribadisce che «..micropaesaggi di particolare interesse sono le piane del Castellazzo e Terre Nove..» e che «..la piana rocciosa di Castellazzo e della contrada Conza si affaccia degradando su cala Bianca e sull'omonimo promontorio con un paesaggio seminaturale solo in parte disturbato da edilizia puntuale..», quest'ultima ritenuta dal P.P. non implementabile in quanto il carico che ne deriverebbe comprometterebbe irrimediabilmente le caratteristiche morfologiche, naturali ed antropiche che identificano il paesaggio tradizionale di questo tratto di costa.
Le suddette osservazioni non vengono pertanto accolte;
Q) con riferimento all'osservazione sub 15.a), nella parte in cui contesta la mancata rispondenza del P.P. al «Codice Urbani», la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio in sede di esame del P.P. dell'Ambito 1 rilevava nella seduta del 21 aprile 2004 che «......le procedure eseguite dal piano sono coerenti sia con l'accordo stato-regione in ordine alla richiesta di concertazione con i comuni, che con i dettami del nuovo Codice Urbani.» e successivamente nella seduta del 6 luglio 2004 approvava il Piano nella considerazione che la concertazione con le Amministrazioni locali era stata adeguatamente svolta e vista la rispondenza dello stesso Piano alle disposizioni di cui all'art.143 del decreto legislativo 42/04.
Per i suesposti motivi le eccezioni sollevate non sono accoglibili;
R) la proposta sub 17), non la si ritiene pertinente al Piano in quanto non riguarda i criteri di tutela, valore e criticita' del paesaggio determinati dal medesimo strumento, ma piuttosto inerisce ad un generico intervento progettuale per la realizzazione di un porto turistico e peschereccio ricavato per escavazione nella terraferma nella zona costiera compresa tra l'insenatura prospiciente le contrade Cornino e Scarati e la foce del torrente Forgia;
S) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 18.a), 21.a), 37.g), il piano ha posto e tuttora pone all'Amministrazione la necessita' di riconsiderare tutti i provvedimenti rilasciati in precedenza alla luce delle nuove valutazioni sopravvenute, cosi' come contenute nel piano paesaggistico di quella stessa localita', e di eliminare quei pronunciamenti che, configgendo con le previsioni del P.P., sono tuttora efficaci e possono essere legittimamente revocati.
Si tratta di un'attivita' che richiede un apprezzamento puntuale da parte della competente Soprintendenza, mentre e' escluso che la revoca dei pareri favorevoli precedentemente resi da quest'ultima possa avvenire ipso iure, mediante la semplice adozione di un atto generale quale e' il Piano paesaggistico in questione.
Con circolare dell'Assessorato beni culturali e ambientali n. 15 del 24 novembre 1997 si e' al riguardo osservato che "Il contrasto tra le prescrizioni dei Piani territoriali paesistici e i nulla-osta precedentemente rilasciati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, pone la necessita' di accertare se l'intervento, che e' stato regolarmente autorizzato prima della pubblicazione del P.T.P., sia compatibile con quello strumento, e, in caso negativo, accertare se sussistano o meno i presupposti per revocare il summenzionato nulla-osta.»
Entrambe quelle valutazioni sono, evidentemente, di natura tecnico-discrezionale, e, come tali, sono inderogabilmente rimesse alle Soprintendenze. Infatti, il conflitto tra due determinazioni emanate in tempi diversi non comporta la immediata revoca di uno dei due atti, ma certamente impone alla P.A. di verificare se sussistano o meno le condizioni per l'esercizio di quel potere.
Sull'invocato ricorso all'art.150 del decreto legislativo 42/04 per la sospensione cautelativa di taluni provvedimenti autorizzatori emessi dalla competente Soprintendenza al fine di verificarne eventuali difformita' alle sopravvenute prescrizioni del P.P., si sottolinea che tale procedura sospensiva e' stata invece avviata in forza dell'art. 145, comma 3, del medesimo decreto quale misura di salvaguardia applicabile in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici. I suddetti interventi di sospensione sono inerenti ad aree la cui partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ha gia' avuto luogo nei modi e nei tempi legati ai singoli provvedimenti di vincolo paesaggistico a cui le stesse aree sono assoggettate, pertanto il ricorso alle procedure descritte al comma 2 dell'art.150 risulta impropriamente citato.
In tal senso non si ritengono fondate le opposizioni suddette;
T) quanto alle osservazioni elencate sub. 15.e), 28)., nelle quali si censura che il P.P., in violazione dell'art. 1 della legge n. 431/85, sottoponga a normativa paesistica anche aree comprese in zone territoriali omogenee A e B, deve escludersi radicalmente tale profilo di illegittimita' in quanto i territori posti in esame dalle suddette osservazioni non sono stati vincolati dalla legge n. 431/85, ma da precedenti specifici provvedimenti amministrativi.
E' stato al riguardo precisato (Assessorato beni culturali e ambientali, nota n. 1551/IV del 9 luglio 1988) che «il vincolo paesaggistico imposto agli effetti della legge n. 1497/1939 dalla legge n. 431/1985 trova un limite di applicabilita' nelle zone A e B...la esclusione dal vincolo riguarda soltanto i territori rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, comma I, della legge n. 431/1985, e non anche i territori vincolati con specifici provvedimenti amministrativi adottati con le procedure delle legge n. 1497/1939, che restano, pertanto, operanti a tutti gli effetti...»; e ancora che il regime derogatorio introdotto dall'art. 1, secondo comma legge 8 agosto 1985, n. 431 opera con riguardo ai soli vincoli paesaggistici elencati al primo comma della disposizione medesima (T.A.R. Lazio, II sez., 28 febbraio 1996, n. 411).
La norma in questione ha infatti natura eccezionale e, come tale, riguarda soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431 su intere categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Corte Cass., 7 luglio 1998, n. 7941).
Non si ritengono quindi accoglibili tali opposizioni;
U) con riguardo alle osservazioni elencate sub 2.c), 24.e), per la parte concernente i distinti livelli di efficacia del P.P.,.coerentemente con quanto disposto dal Codice Urbani, il P.P. dell'Ambito 1, nell'assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono, definisce: «prescrizioni», che hanno un carattere operativo e immediatamente cogente su elementi e categorie di beni individuati nelle tavole di analisi; «direttive», che hanno un carattere propositivo con ricaduta cogente sulle politiche territoriali e sugli strumenti urbanistici; «indirizzi», che hanno un valore di conoscenza e di orientamento con ricaduta di carattere strategico per la programmazione e per la pianificazione provinciale e comunale. Questi ultimi si applicano in particolare ai territori e ai beni non vincolati dalle disposizioni del decreto legislativo 42/04, ma che concorrono, al fine di garantire una visione unitaria del paesaggio dell'intero territorio e di definire una piu' corretta tutela dei valori paesaggistici, ad quadro di una valutazione complessiva.
Il mantenimento di tali distinti livelli di efficacia del Piano, nonche' l'inammissibilita', per i motivi esposti ai punti sub A) e C), di qualunque norma derogatoria qualora le previsioni dei piani urbanistici di dettaglio, in contrasto con il P.P., fossero motivate da esigenze di sviluppo del territorio, rende inaccoglibili le suddette osservazioni;
V) con riferimento alle osservazioni elencate sub 2.g), 24.n), 27.a), 37.c), 37.f), che rilevano errori ed imprecisioni nella cartografia del Piano, le rappresentazioni cartografiche del P.P. utilizzano la scala di intervento indicata dalle Linee Guida del P.T.P.R. per la redazione della pianificazione paesaggistica d'ambito. Ne consegue che la perimetrazione cartografica dei tematismi di analisi e di progetto viene adeguata alla scala di rappresentazione degli elaborati nella versione cartacea, mentre nella versione digitale, che e' parte integrante del Piano, la scala di lettura risulta piu' grande in quanto le informazioni riportate e raccolte nella banca dati del sistema informativo del Piano sono molto ricche e dettagliate e tali che, in sede di adeguamento al P.P. dei PRG come previsto dall'art.145 del decreto legislativo 42/04, si possano facilmente utilizzare per la formazione di tali strumenti di pianificazione a cui compete una piu' precisa e dettagliata definizione delle prescrizioni e degli indirizzi del P.P.. Viene inoltre respinta la contestata indeterminatezza delle Norme di attuazione del P.P., le quali farebbero frequente riferimento a localita', contrade e toponimi localistici per l'attribuzione di precise prescrizioni tecniche attuative. Infatti la normativa del P.P.: e' articolata per elementi (beni) e per paesaggi (luoghi) e non per zone astratte, anonime ed omogenee. I toponimi diventano quindi fattori essenziali, in quanto rappresentano la specificita', la individualita' e la identita' dei vari paesaggi, i quali vengono altresi' sempre descritti dal P.P. in maniera precisa ed univoca, evidenziandone i caratteri prevalenti, che costituiscono i valori d'insieme, i problemi e le opportunita' che il Piano intende rispettivamente conservare, risolvere e valorizzare. In conclusione il P.P. fornisce griglie di riferimento con cui gli interventi o i piani a scala maggiore si devono confrontare;
W) con riferimento all'osservazione sub 25), si ritiene la proposta non accettabile in quanto l'area in argomento e' caratterizzata da elevati valori paesaggistici ed ambientali. Essa non e' stata inserita dal P.P. tra le zone di recupero previste all'interno della fascia di rispetto della costa avendo una morfologia articolata e risultando ancora in un stato semi naturale e quindi non interessata da fenomeni di edificazione. Per quanto riguarda la parte piu' interna si ritengono non accettabili proposte di intervento non compatibili con il paesaggio agro-pastorale del Monte San Giuliano, ferma restando la valutazione di incidenza per gli interventi che ricadono nell'area SIC;
Y) per quanto riguarda l'osservazione sub 26), si rigetta per le motivazioni espresse al punto sub N). La parte dell'osservazione che attiene al presunto divieto di apertura di nuove strade risulta immotivato, in quanto tale prescrizione interessa solamente il paesaggio naturale e semi naturale e non certo il paesaggio agricolo, nel quale e' consentita l'apertura di strade o piste, e nella fattispecie accessi dalla strada provinciale Trapani-Pizzolungo, che, ben inserite nel contesto, risultano necessarie alle attivita' agricole.
Z) quanto alle osservazioni elencate sub 27.b), 31), 32), 33), che contestano l'individuazione della fascia di rispetto della costa operata dal P.P. nel comune di San Vito con particolare riferimento all'altopiano di Piana di Sopra, non si ritengono accettabili, in quanto la fascia di rispetto del tratto di costa in argomento ha una struttura paesaggistica di grande rilevanza ed e' caratterizzata da un complesso sistema costiero che costituisce la parte occidentale ed orientale del promontorio di Capo San Vito. Si ribadisce pertanto la valutazione espressa dal P.P. che individua per questo tratto di territorio un insieme di particolare valore paesaggistico ed estetico, per i singolari caratteri litologici e geo-morfologici e per gli elementi di forte riferimento visivo che lo caratterizzano: la struttura dolomitica di Monte Cofano con vegetazione a gariga e praterie secondarie; la pianura costiera di Castelluzzo con il litorale basso e roccioso dalla tipica vegetazione alofita delle scogliere calcaree; l'altopiano di Piana di Sopra dalla particolare morfologia costituita da una piattaforma calcarenitica con formazioni carsiche (grotta della Zubia) e dalle falesie a strapiombo sul mare con fondali coralligeni di rilevante interesse biologico; i versanti di Monte Monaco e Cozzo Monacello; la costa rocciosa, dalla tipica vegetazione alofita delle scogliere calcaree, che si presenta estremamente variegata, con punte e promontori, cale, faraglioni, scarpate e falesie. Questo territorio e' cosparso da antiche architetture di difesa (Torre dell' Uscere, dell'Impiso, dell'Uzzo e torre Bennistra) e della pesca del totano (Tonnara del Secco, Tonnarella dell'Uzzo). Numerosi sono gli elementi di rilevanza geologica e geomorfologia, quali le sorgenti di Acci, le localita' fossilifere di Pizzo Monaco, Tonnara del Secco, Monte Monaco e Punta di Soltanto, strutture ipogee e grotte, siti di insediamenti preistorici (Cala Gottazze, Grotta dell'Uzzo).
In particolare la pianura costiera di Castelluzzo, elemento di particolare effetto scenico, si distingue nettamente dalla parte piu' interna su cui sorge il paese, conservando, quasi priva di insediamento (viabilita' asfaltata, edifici), la sua integrita' naturale e l'unitarieta' morfologica. Le calcareniti bioplastiche che la costituiscono, affioranti da un sottilissimo strato di terreno con rada vegetazione a gariga, un tempo aree di pascolo, in prossimita' del mare diventano costa bassa rocciosa con piccole cave. La piana costituisce una unita' geolitologica e naturale che mantiene ancora la continuita' fra terra e mare, senza barriera ed e' ben percepibile sia da chi la fruisce all'interno sia da chi la vede dai rilievi circostanti e dal mare.
La «Piana di sopra» rappresenta un complesso di eccezionale valore paesaggistico per il particolare rapporto con il mare, per la vegetazione (caprifoglio, mirto, lentisco, euforbia), per la presenza di architetture militari e religiose (torre di avvistamento dell'Isulidda su un'altura a picco sul mare, antica cappella di santa Crescenza). La suggestione particolare dei luoghi, in cui si intrecciano memorie antiche e paesaggio naturale, conferisce carattere di rarita' e pregio all'ambiente, anche se vi insistono insediamenti recenti estranei all'identita' naturale del luogo. Numerosi insediamenti preistorici in grotta (Grotta di Cala Mancina, Grotta di Mezzo, Grotta dei Cavalli, Grotta di Racchio, Grotta di Cala Gottazze), rendono l'altopiano di grande rilevanza storico-culturale.
AA) con riferimento alle osservazioni sub 29), 30), incentrate a considerare come centro urbano alcune aree di pertinenza al fine di eseguire opere di trasformazione, si rileva che con riguardo alla sub 29) la proposta non sia accettabile in quanto l'area in oggetto pur essendo urbanizzata non presenta le caratteristiche di centro urbano ma mantiene il suo carattere di insediamento stagionale alberghiero. Del resto l'attuale agglomerato cosi' come perimetrato e' gia' individuato dal Piano come area urbanizzata, per i cui aspetti normativi si rinvia al PRG., e il cui ampliamento pero' non risulta giustificato dai caratteri paesaggistici del luogo.
Parimenti si rigetta l'osservazione sub 30) in quanto l'area in argomento, compresa nel paesaggio semi naturale dei versanti costieri del promontorio di San Vito, non e' inserita in un abitato ma si trova nei pressi di un gruppo di case sparse a carattere stagionale che non esprime caratteristiche di centro urbano;
AB) con riferimento alle osservazioni sub 37), per quanto riguarda le contestazioni non gia' comprese nei motivi di inaccoglibilita' di cui ai punti precedenti, si esprimono le seguenti considerazioni di rigetto:
- per quanto al punto sub 37.a) non esistono i presupposti delle lamentele in quanto il P.P. e' stato redatto in perfetta coerenza con le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, soprattutto per quanto attiene all'efficacia del Piano con riferimento al ruolo che gli strumenti urbanistici dovranno assumere conseguentemente alle previsioni indicate dal P.P.. Tali rapporti vengono stabili con l'art.5 degli indirizzi normativi delle Linee Guida e ripresi parimenti dal P.P. dell'Ambito 1. Si fa comunque riferimento a quanto motivato al precedente punto sub C) per quanto attiene alle relazioni che intercorrono tra le due diverse figure pianificatorie;
- come gia' motivato ai precedenti punti sub B) e sub Q) e premesso che il ricorrente fa riferimento al decreto legislativo 42/04 e non anche alle successive disposizioni correttive ed integrative, non esistono i presupposti di mancata rispondenza del P.P. al «Codice Urbani» come eccepito al punto 37.b) e seguenti. In particolare:
- (cfr. sub 37.b1) l'Amministrazione regionale ha stabilito di esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui all'art.146 del decreto legislativo 42/04 non avendo delegato ad alcun Ente tali competenze ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Vengono pertanto meno i presupposti della contestata mancata istituzione della Commissione del Paesaggio cosi' come prevista dall'art.148 del Codice;
- (cfr. sub 37.b2) il P.P., ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lgs.42/04 e s.m.i., suddivide l'intero territorio, in base alle caratteristiche naturali e storiche, in ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici. Per ciascun ambito, cosi' come previsto dal successivo comma 3, vengono quindi indicate specifiche prescrizioni e previsioni secondo distinti livelli di efficacia come del resto gia' motivato al precedente punto sub U). Pertanto, in coerenza con le disposizioni vigenti, il P.P. non deve escludere dal proprio controllo di compatibilita' aree o parti del territorio in esame, tanto meno quelle dichiarate compromesse o degradate, per le quali il P.P. individua ai sensi della lett.g), comma 1, dell'art.143 del medesimo Codice gli interventi di recupero e riqualificazione e quelli di valorizzazione;
- (cfr. sub 37.b3) analogamente, le modifiche apportate dal decreto legislativo 157/06, fanno risultare irrilevanti le contestazioni sulla mancata ottemperanza delle disposizioni contenute nella originaria dicitura del comma 3 dell'art.143 del decreto legislativo 42/04 in ordine al carattere propositivo dei piani paesaggistici. Le intervenute modifiche all'art.143 rendono piu' chiaro tale aspetto, in particolare riferendosi ai contenuti propositivi di cui alle lettera f), g) e h) del medesimo articolo, ampiamente presenti nel P.P. dell'Ambito 1;
AC) con riferimento all'osservazione sub 40), si ritiene che il contenuto normativo del P.P. e' adeguatamente atto a tutelare il paesaggio anche per la materia riguardante la realizzazione delle tipologie di impianti a piu' grande impatto, come per esempio gli impianti eolici. Infatti, per la fattispecie, l'art.59 delle N.T.A. inibisce l'installazione di impianti di generazione eolica nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/04 e, avvalendosi del comma 1 dell'art.152 del medesimo decreto, determina il controllo della competente Soprintendenza sulle restanti aree.
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
a) per le osservazioni sub 2.c), 24.a), le cui valutazioni, se pur erronee, appaiono ingenerate da alcune previsioni del P.P. riguardo alla sua efficacia, e' necessario emendare e semplificare per precludere simili equivoci o errori l'art.3 (Efficacia) delle N.T.A.
Al comma 1 lettera a) le parole «le direttive necessarie« vengono sostituite con le parole »gli indirizzi necessari»;
Al comma 2 dopo le parole «Gli indirizzi programmatici e pianificatori» vengono inserite le parole «hanno valore di conoscenza e di orientamento per la pianificazione provinciale e locale; le»;
b) per le stesse considerazioni di cui al precedente sub a), si accolgono le indicazioni delle osservazioni sub 2.d) e 24.b) incentrate sulle incertezze interpretative dell'art.4 (Norme transitorie) delle N.T.A.. Di fatto tale norma non era stata prevista nella originaria formulazione del P.P. ed e' stata introdotta dall'Osservatorio Regionale per la Qualita' del Paesaggio con l'intento di dare maggiore certezza procedurale nelle more dell'approvazione definitiva del Piano. Al fine di eliminare qualunque dubbio interpretativo e contrasto con le disposizioni di cui all'art.145 del decreto legislativo 42/04, l'art.4 delle N.T.A. viene abrogato;
c) con riferimento all'osservazione sub 24.d), nella parte in cui vengono proposti emendamenti all'art.10 (Paesaggio locale 1 Erice - Pizzolungo) delle N.T.A., il P.P. definisce l'aggregato edilizio di Pizzolungo, unitamente alle attivita' industriali ivi presenti, fattore di degrado ambientale e visivo della costa ove necessitano interventi di miglioramento urbano e paesaggistico al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio ambientale. L'area, debitamente individuata e perimetrata, viene di conseguenza assoggettata alle prescrizioni dell'art.51 della N.T.A. che, prevalendo sui regimi di tutela previsti per i singoli paesaggi locali, indicano le linee generali che disciplinano le attivita' di recupero paesaggistico ed ambientale, quest'ultime, nella fattispecie, meglio dettagliate all'interno del succitato art.10.
Allo scopo, quindi, di accrescere la comprensione riguardo agli interventi di riqualificazione assentibili, si ritiene di dovere accogliere quelle proposte di modifica ed integrazione dell'art.10 ritenute compatibili con i valori paesaggistici da riqualificare dal punto di vista urbanistico ed ambientale. Pertanto:
- tra le «attivita' compatibili» al punto 1C le parole «Nella citta' di Erice» vengono sostituite con «Nel centro storico di Erice»
- agli «indirizzi programmatici e direttive» vengono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a) si elimina la dizione «antico impianto» sia nel titolo che al punto due;
- sempre alla lettera a) alla fine del punto due dopo «citta' storica.» viene aggiunto «Sono consentiti interventi di riqualificazione in aree gia' compromesse e degradate finalizzati ad una migliore qualificazione e fruizione del contesto paesaggistico e che siano oggetto di pianificazione attuativa da sottoporre a parere della Soprintendenza.»;
- alla lettera c) alla fine del punto nove dopo «nuove strade o piste» viene aggiunto «in assenza di studio di fattibilita' ambientale e di studio generale della riorganizzazione dei percorsi carrabili e pedonali finalizzato al miglioramento ambientale.»;
- alla lettera d) al punto due dopo «aree verdi» viene aggiunto «(impianti sportivi all'aria aperta realizzati con materiali naturali, parcheggi a raso alberati e senza impermeabilizzazione del suolo)» e dopo le parole «passerelle, scalette,» viene aggiunto «piattaforme in legno, chioschi, stabilimenti balneari stagionali con annessi servizi di ristoro non stabili e temporanei, piccoli approdi galleggianti rimovibili)»;
- alla stessa lettera d) dopo il punto quattro si aggiungono ex novo i seguenti due punti:
«- la razionalizzazione del porticciolo turistico esistente e l'eventuale potenziamento da valutare nel quadro di programmazione della portualita' turistica provinciale;
- la realizzazione di percorsi carrabili alternativi alla esistente arteria di scorrimento litoranea al fine di decongestionare il traffico purche' non alteranti il paesaggio con notevoli opere d'arte, e finalizzati ad un migliore assetto dei luoghi e ad un miglioramento delle qualita' urbanistiche ed ambientali e secondo le previsioni di un piano attuativo di riqualificazione dell'area interessata da sottoporre a parere della Soprintendenza competente.»;
d) con riguardo all'osservazione sub 27.a), nella parte in cui chiede di considerare attivita' compatibile quella turistico-alberghiera in alcune aree del paesaggio locale San Vito-Castelluzzo, da una piu' attenta analisi effettuata dalla competente Soprintendenza, confermata dalla Speciale Commissione, la sub area geografica denominata «paesaggio agrario degli insediamenti rurali di Macari, Castelluzzo, Timpi Bianchi e Purgatorio», insistente nel Paesaggio Locale n.4, e' in alcune parti interessata da attivita' turistico-alberghiera, la cui compatibilita' con i valori paesaggistici espressi dall'area non incide sulla sostanza della norma di tutela. Pertanto nell'accogliere l'istanza, alla lettera c) dell'art.13 delle N.T.A., tra le «attivita' compatibili», dopo le parole «residenziale-turistica, attivita'» viene inserito «turistico-alberghiere e»
e) per quanto espresso dall'osservazione sub 24.f), si concorda con la preoccupazione ivi manifestata secondo la quale le compatibilita' paesaggistiche del territorio previste dalle norme del Piano limitano la necessita' di reperire aree dove riallocare attivita' ancora presenti lungo il paesaggio della pianura costiera di Pizzolungo (ex segherie) i cui manufatti edilizi sono sottoposti dal medesimo P.P. al recupero e al riutilizzo in funzione turistica e per la fruizione del mare.
Pertanto all'art. 18 (Paesaggio Locale 9 Altavalle del Fiume Fittasi e Monte Scorace) tra le «attivita' compatibili» al punto 9A dopo la parola «agro-pastorali,» viene aggiunto «industriali e»;
f) con riferimento alle osservazioni sub 2.i), 2.o), 24.d); 24.g), 24.m), incentrate ad escludere dalla tutela della fascia di rispetto della costa le aree di recupero individuate dal P.P., il sistema costiero dell'Ambito 1 (cfr. art.22 dell N.T.A.) e' sottoposto a tutela mediante una fascia di rispetto delimitata nella Tav.2 di Piano e normata dall'art.54 delle N.T.A.. Quest'ultimo, tra le altre cose, vieta qualunque intervento di trasformazione urbanistico-edilizio. Gli stessi articoli 22 e 54 fanno pero' salve da tale regime di inedificabilita' quelle diverse indicazioni previste nei Paesaggi Locali. Pertanto le aree di recupero - definite e normate dall'art.51 delle N.T.A., individuate e perimetrale dal P.P. e descritte nei Paesaggi locali - qualora rientrassero all'interno della fascia di rispetto costiera risulterebbero escluse dalle previsioni delle suddette disposizioni di inedificabilita'. Infatti gli interventi ivi consentiti, e meglio specificati in ogni singolo paesaggio locale, indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati, consentono anche nuove costruzioni compatibili con i caratteri del paesaggio, purche' previsti da piani o programmi attuativi.
Allo scopo di scongiurare ogni equivoco, cosi' come adombrato nelle opposizioni in questione, si ritiene comunque di emendare e precisare il testo dei regimi normativi del P.P. e, in particolare, di introdurre all'art. 22 (Sistema costiero), alla fine del primo punto delle le attivita' non consentite, dopo le parole «previste nei paesaggi locali» le parole «e salvo nelle aree di recupero di cui all'art.51 delle presenti norme;» e, nell'ultimo capoverso dopo «strumenti di pianificazione regionale», le parole «, provinciale e comunale».
Per le medesime ragioni, l'art. 54 (Fascia di rispetto) va cosi' modificato:
- al punto quattro, alla fine dopo le parole «e per il tempo libero» viene inserito «, nonche' attivita' produttive di impianti turistici e turistico culturale»
- all'inizio del successivo punto cinque dopo «la manutenzione ordinaria e straordinaria,» viene aggiunto «la ristrutturazione edilizia e»
- si aggiunge ex novo come punto sei «- nuove costruzioni, da adibire preferibilmente a servizi o attrezzature, quando si trovano all'interno di aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani oggetto di recupero ai sensi dell'art. 51 delle presenti norme di attuazione, che rispettino il carattere dei luoghi in modo da non alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito, con basso gradiente di invasivita' antropica, e in attuazione degli strumenti urbanistici particolareggiati vigenti o da elaborare e da sottoporre al parere della Soprintendenza.»
- alla fine del primo punto degli interventi vietati, dopo le parole «Paesaggi locali» si aggiunge «e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art.51 come sopra specificato.»
- alla fine del successivo quarto punto dopo «la formazione d'infrastrutture» viene inserito «salvo quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art.51»;
g) quanto alle osservazioni sub 2.k), 24.i), si ritiene pertinente il loro accenno al ricorso delle procedure previste agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 42/04 per l'avvio del procedimento amministrativo per la tutela indiretta delle aree di rispetto dei siti archeologici nonche' per la notifica delle relative prescrizioni ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili interessati. Pertanto all'art.42 (Beni archeologici) delle N.T.A., alla fine del primo comma della lettera c), relativa alla classificazione dei beni, dopo «(prescrizioni di tutela indiretta).» viene aggiunto «Le prescrizioni di tutela indiretta vanno adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice.»;
h) con riferimento all'osservazione sub 24.j), si condividono gli emendamenti proposti, in quanto non incidono sulla sostanza della norma di tutela in ordine all'uso per attivita' agrituristiche dell'edilizia elencata tra i beni isolati come «Architettura produttiva» e alla compatibilita' paesaggistica degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli edifici e i manufatti di carattere residenziale, produttivo e costituenti attrezzature e servizi sottoposti a particolari prescrizioni in quanto elementi fortemente connotanti e di qualificazione del paesaggio. Pertanto all'art.45 (Beni isolati - Architettura residenziale), all'art.46 (Beni isolati - Architettura produttiva) e all'art.47 (Beni isolati - Attrezzature e servizi) delle N.T.A. tra gli interventi consentiti dopo il punto «- interventi di recupero......» viene inserito il punto «- interventi di manutenzione straordinaria;»; al medesimo art.46 al secondo punto dopo «turismo rurale,» viene aggiunto «agrituristiche»
i) con riferimento alle osservazioni sub 1.b), 2.m), 15.c), 24.k), incentrate sulla verifica dei tracciati della viabilita' storica con quelli indicati dall'Ufficio Regie Trazzere, il P.P. individua i tracciati della viabilita' storica attraverso ricerche storiche, iconografiche e cartografiche (fra cui le mappe fornite dall'Ufficio Speciale Regie Trazzere) e con il supporto di indagini sul campo. Tuttavia, concordando con le suddette osservazioni, rimangono aperte le possibilita' che tratti di tale tracciato viario abbiano potuto subire rilevanti trasformazioni, diventando strade rotabili riguardante viabilita' statale, provinciale o comunale, oppure siano stati occupati da edifici ovvero siano stati alienati. Pertanto al comma 10 dell'art.49 (Viabilita' storica) delle N.T.A. le parole «Una volta riconosciuti i tracciati storici sulla cartografia aggiornata, la pianificazione di settore o attuativa, insieme con» vengono sostituite con «I comuni nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico dovranno, sulla base dei dati forniti dal piano paesaggistico e dall'Ufficio delle Regie Trattezzere e da ulteriori documentazioni che potranno reperire, individuare a scala territoriale (1:10.000) quei tratti di tracciati storici che non siano gia' stati trasformati in viabilita' stradale, provinciale o comunale, e che non siano stati alienati o occupati da edificazioni. La»;
l) per quanto riguarda le osservazioni sub 2.n), 24.l), limitatamente alla questione che il P.P. non lascia alcun margine alle amministrazioni comunali di definire i caratteri tipologici dei nuovi edifici, gli ampliamenti e le modifiche di quelli esistenti, le forme aggregative, le particolarita' costruttive, i materiali da costruzione etc., si ribadisce che le indicazioni espresse all'art.50 (costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico) delle N.T.A. sono prescrittive ed informano l'azione di tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali relativamente alla salvaguardia delle aree soggette a vincoli paesaggistici, mentre assumono carattere di indirizzo per la pianificazione locale nella restante parte del territorio. Tuttavia, pur sottolineando il valore dell'omogeneita', che definisce la necessita' di riferirsi a tipologie edilizie che pongano particolare attenzione alle finiture esterne per evitare l'effetto indesiderabile di trasporre nel paesaggio rurale tipologie prettamente urbane, al fine di non ingenerare equivoci nella fase applicativa della norma, e frizioni o discrasie con la normativa urbanistica, al primo comma del citato art. 50, dopo la parola «prevede» viene inserito «, in ogni caso quando non diversamente normato dal P.R.G.,»;
m) con riguardo alle osservazioni sub 12), 15.f), 36), 37.j), 38), 39), con le quali viene lamentato che la previsione del Piano che subordina l'apertura di nuove cave all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava (art. 7 della L.r. n. 24/91) risulta lesiva degli interessi economici primari della collettivita' del territorio e difforme dalla L.r. 19/95, si ritengono tali eccezioni accoglibili in considerazione dell'importanza economica locale del settore estrattivo. Pertanto la relativa norma del Piano dovra' specificatamente riportare i riferimenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.1 della L.r. 19/95 e s.m.i. e al recupero ambientale delle aree interessate di cui al comma 4 dell'art.3 della medesima legge. Alla luce di quanto sopra l'art.58 delle N.T.A. viene integralmente modificato ed integrato come segue:
«Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attivita' estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attivita' estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice Urbani, e' ammessa esclusivamente per le cave esistenti.
L'apertura di nuove cave e' subordinata all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991 e in attesa dell'approvazione di tale piano, per i materiali di pregio vale quanto previsto nell'art.1 della L.r. n.19/1995.
E' fatto divieto all'apertura di nuove cave di prestito per la produzione di pietrisco calcareo. Quest'ultimo materiale, al fine di riqualificare i bacini marmiferi che proprio per la presenza di detriti subiscono il maggiore impatto ambientale negativo, potra' essere ottenuto dalla frantumazione in situ dei detriti di cava.
La prosecuzione dell'attivita' estrattiva delle cave esistenti e' consentita nei limiti dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione.
Per i materiali lapidei di pregio, i comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.
Tale progetto dovra' avere il nulla osta della competente Soprintendenza.
Per le cave dismesse e' necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.
La progettazione dovra' verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilita' del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.
Sono possibili realizzazioni di Land Art e di Art in Nature, parchi museo di scultura contemporanea consistenti in un diretto intervento artistico sul paesaggio, non per coltivarlo o renderlo utile ma per fini esclusivamente espressivi con l'intento di fare un monumento permanente, di produrre esperienze esemplari compiute nella natura, nuove immagini del paesaggio da costruire in maniera propria e corretta usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio.
Le attivita' estrattive sono escluse:
- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, nei suoli agricoli pregiati e in vicinanza di aree di bosco e macchia mediterranea;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.»;
n) con riferimento alle osservazioni sub 8), 24.n), riguardanti errori e imprecisioni delle tavole grafiche, ferme restando le considerazioni di rigetto di analoghe osservazioni rappresentate al precedente punto sub V), verranno effettuate tutte le necessarie verifiche al fine di rimuovere errori ed imprecisioni facenti parte degli elaborati grafici allegati al P.P. e di migliorarne la comprensione con riferimento agli aspetti normativi. In particolare:
- verranno corretti nell'ambito paesaggistico 6A(a) in zona Gianguzzo Finazzo i punti indicati come grotte in cave secondo la descrizione di cui all'osservazione sub 8)
- verranno verificati i vincoli paesaggistici ricadenti nell'Ambito 1 con particolare riferimento all'aggiornamento del vincolo relativo al comune di Erice (osservazione sub 24.n);
o) con riguardo alle proposte di cui ai sub 4), 5), 13), 34), 35), effettuate le necessarie verifiche da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, vengono definite facenti parte del P.P.le seguenti modifiche ed integrazioni:
- vengono inseriti nelle schede dei beni isolati un manufatto a servizio del fondo in localita' Scopello con la qualifica di casa rurale (proposta sub 4) e un manufatto localizzato a Scopello e denominato «Baglio Vitale» come elemento di architettura produttiva (proposta sub 13);
- viene inserito nelle le schede dei centri e nuclei storici il nucleo costituito da un agglomerato di edifici rurali di impianto ottocentesco denominato «Baglio Todaro» e sito a Bonagia nel comune di Valderice (proposta sub 35);
- viene modificata nelle schede dei siti archeologici la classificazione e la localizzazione del bene archeologico denominato «scoglio Fungia» e classificato al n.70 (proposta sub 5);
- vengono effettuati sui beni indicati dal Comune di Valderice gli accertamenti necessari al fine di garantirne la giusta tutela e rimuovere dalle relative schede imprecisioni e refusi tipografici;
p) si ritiene di dover accogliere la richiesta di cui al sub 7), in considerazione del fatto che le aree e gli edifici di proprieta' degli istanti, pur ricadendo in parte al limite della fascia di rispetto del fiume San Bartolomeo, si trovano su un promontorio gia' urbanizzato come rilevato anche nelle tavole del Piano. Viene pertanto ampliata la limitrofa zona di recupero includendo le aree sommitali del promontorio;
q) con riferimento alle osservazioni sub 19) e 22), laddove si lamenta che fondi di proprieta' ubicati in localita' Pacecoto-Sanguigno nel comune di Custonaci, benche' facenti parte di piani di lottizzazione regolarmente convenzionati, rientrino in regime di inedificabilita' assoluta indotto dalla tutela della fascia costiera prevista dal P.P., si ritiene, in considerazione che il P.P. prevede in quell'area la perimetrazione di un'area per il recupero paesaggistico di zone edificate anche a seguito di alcuni piani di lottizzazione contigui a quelli dei ricorrenti, di dovere accogliere le suddette istanze ampliando adeguatamente tale area di recupero al fine di includervi anche i terreni di proprieta' dei ricorrenti. Tale nuova perimetrazione verra' riportata nella cartografia allegata al Piano;
Ritenuto per le suesposte ragioni, di dovere emendare gli articoli sopra richiamati delle Norme di Attuazione facenti parte del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, cosi' come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le schede facenti parte del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 e di tutti i suoi elaborati - corretti altresi' negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Leg. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio dell'Ambito 1, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano Paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del gia' citato D.lvo 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 del 08.05.2002, in conformita' al parere reso nella seduta del 22 giugno 2007 dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il regio decreto n. 1357/40 e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;
Rilevato che l'approvazione del Piano Paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona a suo tempo dichiarata di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del P.P. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Rilevato che, ai sensi dell'art.145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e della Provincia Regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'Ambito 1 alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonche' dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, e' approvato il Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 - Area dei Rilievi del trapanese, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio di cui al regio decreto n. 1357/40 e al decreto legislativo n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.
 
Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il territorio dell'Ambito 1 e' sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.
 
Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali numeri 836/71, 699/79, 729/79, 885/79, 6118/98, 7257/98, 7330/99 e il verbale 30/09/03 della Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche, pubblicato all'Albo pretorio comunale di Erice l'11/11/03, dagli articoli 134, lett.c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani esercita la tutela paesaggistica in conformita' alle disposizioni del suddetto Piano Paesaggistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformita' alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano Paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.
Le previsioni del Piano Paesaggistico riguardanti l'intero territorio dell'Ambito 1 sono comunque cogenti, ai sensi dell'art.145, comma 3, del decreto legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e della Provincia Regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
 
Art. 4

A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 e' da intendersi decaduta la facolta' di apporre su quel territorio i vincoli di immodificabilita' temporanei di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91.
 
Art. 5

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il regio decreto n. 1357/40, il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualita' del Paesaggio di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 e all'art. 132 del decreto legislativo n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano Paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sara' trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice, perche' venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunichera' a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice.
Avverso il presente decreto e' possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 settembre 2010

L'Assessore: Armao
 
Allegato A
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Allegato B
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PIANO PAESAGGISTICO
AMBITO 1
"AREA DEI RILIEVI DEL TRAPANESE"
NORME DI ATTUAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico



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