IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l'istituzione di Zone franche urbane (di seguito ZFU); Visto l'art. 1, commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, della citata legge n. 296/2006, cosi' come sostituito, recependo peraltro le indicazioni della D.G. concorrenza della Commissione europea emerse nel corso del processo di pre-notifica informale del dispositivo in sede comunitaria, dall'art. 2, comma 562, della legge n. 244/2007, che definisce le agevolazioni di cui possono beneficiare le ZFU, prevedendo, fra l'altro l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione del massimale di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonche' di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita' di applicazione delle agevolazioni fiscali previste; Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», che dispone che: il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione Abruzzo, provveda all'individuazione e alla perimetrazione di ZFU nell'ambito dei territori comunali colpiti dal sisma, cosi' come definiti all'art. 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009), come integrato dal successivo decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 «Allargamento dei comuni del cratere sismico» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009); alle aree individuate si applichino le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 340 a 343 della citata legge n. 296/2006, e successive modificazioni, ovvero si applichi, in alternativa, un apposito regime fiscale di incentivazione stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria; per il finanziamento delle ZFU venga istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 45 milioni di euro quale tetto massimo di spesa per il finanziamento di incentivi ed agevolazioni fiscali e previdenziali, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009; Vista la delibera n. 35/2009 di questo Comitato con la quale, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009, si dispone l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro in favore del presidente della regione Abruzzo, in qualita' di commissario delegato, che e' chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato; Vista la deliberazione del consiglio regionale dell'Abruzzo, che nella seduta straordinaria del 22 settembre 2009 ha votato all'unanimita' affinche' la giunta regionale, e per essa la struttura tecnica nominata quale interfaccia con il Ministero dello sviluppo economico, individuasse con urgenza le aree destinate a ZFU all'interno del territorio comunale de L'Aquila (verbale n. 18/1 del consiglio regionale dell'Abruzzo «Definizione dell'ambito territoriale dell'istituenda Zona franca urbana»); Vista la nota del presidente della regione Abruzzo del 23 febbraio 2010, con la quale viene richiesta al CIPE l'assegnazione delle citate risorse, per un totale di 45 milioni di euro, in favore della ZFU circoscritta al territorio del comune de L'Aquila; Vista la «Proposta di relazione al CIPE per l'individuazione di Zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009», trasmessa con nota del Ministro dello sviluppo economico del 18 marzo 2010, n. 832, concernente la definizione delle modalita' di perimetrazione delle FZU nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e di assegnazione delle risorse finanziarie; Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo economico, i cui esiti sono riportati nella citata proposta di relazione acquisita agli atti dell'odierna seduta, ha portato ad individuare un'unica ZFU nel comune de L'Aquila;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo economico ed in particolare: 1) l'analisi condotta per individuare e circoscrivere la Zona franca urbana in oggetto si basa sull'esame combinato dell'intensita' del sisma, della consistenza pregressa del tessuto imprenditoriale e dell'ampiezza demografica dei comuni interessati. E' stato pertanto elaborato un Indice composito comunale (ICC), che esprime sinteticamente l'effetto multidimensionale del terremoto sul territorio per tutti i comuni del cratere sismico; 2) l'ICC e' definito come media semplice di tre indici utilizzati per rappresentare i fattori sopra indicati: indice di intensita' sismica, che esprime una misura del danno del terremoto nei diversi comuni, calcolato come la Media dell'intensita' macrosismica (MCS) sulle localita' con MCS≥6 dei comuni del cratere pesato con il numero di abitanti di ciascuna localita'; indice di densita' imprenditoriale, che esprime quanto era rappresentativo il tessuto imprenditoriale nel comune prima del terremoto. E' calcolato come logaritmo del rapporto tra la stima del numero di addetti delle imprese con meno di 50 addetti (dati Infocamere) e la popolazione residente nel comune (dati ISTAT censimento 2001); indice di popolazione, che esprime la dimensione comunale ed e' calcolato come il logaritmo della popolazione residente nel comune (dati ISTAT censimento 2001); 3) L'ICC e' stato calcolato per tutti i comuni del cratere secondo le modalita' sopra descritte. La relativa tavola di dettaglio e' riprodotta nell'allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;
Delibera:
1. Perimetrazione della Zona franca urbana ammessa al beneficio: al fine di favorire la ripresa economica delle zone maggiormente colpite dal sisma e di fare leva sulle economie di agglomerazione produttiva e occupazionale esistenti nelle aree con maggiore concentrazione di attivita' economiche, sulla base dell'analisi che ha condotto all'elaborazione dell'ICC, viene ammessa al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, una Zona franca urbana corrispondente all'intero perimetro territoriale del comune de L'Aquila (definito dai confini esterni delle sezioni di censimento ISTAT per il comune de L'Aquila con numerazione da 1 a 853). 2. Allocazione delle risorse finanziarie: le risorse in favore della ZFU nei territori colpiti dal sisma stanziate dall'art. 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, citato in premessa, sono pari a 45 milioni di euro. Le risorse assegnate saranno erogate secondo modalita' temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. 3. Attivazione: l'attivazione dello strumento ZFU e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, al fine di assicurarne l'effettiva compatibilita' comunitaria, come previsto dall'art. 10, comma 1-quinquies, della legge n. 77/2009. 4. Monitoraggio e valutazione: 4.1. Il monitoraggio e la valutazione della ZFU sono affidati al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economia - Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, atti a dare conto dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati dall'attivazione dello strumento. Tali attivita', da svolgersi in partenariato con la regione che a tal fine, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater della legge n. 77/2009, puo' avvalersi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al 31 dicembre, da trasmettere a questo Comitato, a partire dal 31 gennaio 2011. 4.2. Entro il 2010 il Nucleo di valutazione del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economia provvedera' a ricostruire il quadro post-sisma relativo al tessuto imprenditoriale potenzialmente interessato dallo strumento agevolativo ed elaborera' una proposta tecnica per avviare il sistema di monitoraggio e di valutazione del dispositivo stesso. Tale proposta, che conterra' anche le modalita' di rilevazione prescelte, gli specifici indicatori utilizzati nonche' la tempistica di rilevazione ed elaborazione, sara' formulata al fine di: a) verificare lo stato di attuazione dello strumento agevolativo; b) valutare il grado di ripristino del tessuto produttivo e occupazionale nelle aree interessate dall'intervento, anche mediante analisi ad hoc; c) accertare se e come le amministrazioni locali hanno concorso al buon esito dell'intervento agevolativo; d) individuare gli eventuali fattori di successo o di criticita'; e) ottenere indicazioni per eventuali azioni correttive, non solo con riguardo alla necessita' di riallocare prontamente risorse non utilizzate, ma anche allo scopo di aggiornare, se del caso, le modalita' ed i criteri di applicazione dello strumento agevolativo. 5. Riprogrammazione delle risorse: sulla base degli esiti delle attivita' di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente e alla luce dei contenuti dei decreti di cui al citato art. 10 della legge n. 77/2009, questo Comitato puo' procedere alla riprogrammazione di risorse finanziarie non utilizzate, anche prevedendo l'individuazione di altre Zone franche urbane nei comuni del cratere sismico. Roma, 13 maggio 2010
Il vice Presidente: Tremonti Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 194. |