Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 ottobre 2010
Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo al bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca (Futuro in ricerca 2010 - FIRB n. 584/Ric.). (Decreto n. 705/Ric.)


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito, con modificazione, dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 870, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base» (Regolamento FIRB), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 755 del 18 novembre 2009, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2009 per iniziative in favore di giovani ricercatori;
Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric, con il quale, al fine di proseguire nell'opera volta a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, e' stato emanato un bando volto al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori;
Vista la mozione CUN del 19 ottobre 2010, con la quale, considerata la rigidita' dei criteri di partecipazione al bando, si chiede di verificare la possibilita' di apportare opportune modifiche al citato decreto direttoriale n. 584/2010;
Considerate altresi' le segnalazioni pervenute per le vie brevi dalla comunita' scientifica, incentrate sulla necessita' di attenuare l'estrema severita' dei requisiti di ammissione al bando, che potrebbero impedire la partecipazione al bando a numerosi giovani ricercatori comunque in possesso di eccellenti curricula universitari, e sull'opportunita' di prevedere azioni positive di maggiore rilievo in favore delle pari opportunita';
Ritenuta pertanto la ragionevolezza delle richieste formulate dal CUN e delle segnalazioni pervenute dalla comunita' scientifica, e di conseguenza l'opportunita' di apportare (pur mantenendo l'impostazione generale del bando, tesa a premiare il merito dei giovani ricercatori anche sulla base del possesso di requisiti oggettivi desumibili dai curricula degli studi), alcune modifiche all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 584/2010, ripristinando altresi' congrui termini per la presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1
Requisiti di ammissione

L'art. 2 del decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric, e' cosi' rettificato:
1. Il programma «Futuro in ricerca 2010» e' rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 33° anno di eta' alla data del 23 novembre 2010, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni;
b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 36° anno di eta' alla data del 23 novembre 2010, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni;
c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, che non abbiano gia' compiuto il 40° anno di eta' alla data del 23 novembre 2010, gia' strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.
2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere almeno tre pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere almeno sei pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
4. Per i dottori di ricerca di Linea 1 o di Linea 2 gia' in possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al dottorato, presso una scuola di specializzazione universitaria, i limiti di eta' anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di specializzazione.
5. Per i dottori di ricerca di Linea 1 o di Linea 2 i limiti di eta' anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati altresi' di un anno sia nel caso in cui la durata legale del corso di studi relativo alla laurea e al dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di maternita'/paternita' precedente alla data di conseguimento del dottorato.
6. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 4 e 5 cumulabili tra di loro, il limite massimo di eta' anagrafica, anche per le Linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di eta' non ancora compiuto alla data del 23 novembre 2010.
 
Art. 2
Termine di presentazione

1. La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento e' spostata al 16 dicembre 2010, alle ore 17.00, per i responsabili di unita' (modello B), e al 23 dicembre 2010, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello A).
Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: Agostini
 
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