Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 ottobre 2010
Riconoscimento, al sig. Carollo Vincenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del dott. Carollo Vincenzo, nato l'11 ottobre 1978 a Palermo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
Considerato che nella fattispecie il richiedente dott. Carollo e' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in data 18 dicembre 2003 presso l'Universita' degli studi di Camerino;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica forense in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo il 17 novembre 2006;
Considerato che il Ministerio de Educacion spagnolo, con atto del 18 maggio 2007, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che il richiedente ha documentato di essere iscritto al «Ilustre Colegio de Abogados» di Salamanca (Spagna);
Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche' queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo' essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;
Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non e' riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. n. 206/2007;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea in giurisprudenza, del periodo di tirocinio biennale e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non puo' consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), puo', d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale pratica dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010, nel corso della quale si e' ritenuto - con il conforme parere del rappresentante di categoria - di dover applicare al caso specifico una prova attitudinale consistente in un esame scritto ed in unica prova orale su due materie;
Vista l'istanza di riesame presentata dal dott. Carollo, nella quale viene richiesta la riduzione della prova attitudinale scritta ed orale ad un prova solo orale su deontologia e ordinamento, alla luce della formazione acquisita durante il dottorato di ricerca in diritto pubblico interno e comunitario, conseguito nell'anno 2009;
Ritenuto peraltro di non attribuire ulteriore rilevanza al certificato di attivita' presso uno studio legale prodotto dall'interessato ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta, se pure per un periodo di tempo prolungato, di attivita' analoga a quella che puo' essere svolta durante la pratica forense, gia' tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa.
Ritenuto inoltre necessario un accertamento, attraverso la prova scritta, della effettiva capacita' di redigere un atto giudiziario in autonomia da parte del richiedente, in considerazione del fatto che la redazione di tali atti in relazione al diritto italiano rappresenta un aspetto essenziale della professione per la quale viene chiesto il riconoscimento in Italia;
Considerato che a copiosa documentazione ulteriormente prodotta non rileva ai fini della riduzione della misura compensativa, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale si e' ritenuto quindi di accogliere parzialmente la richiesta presentata dal dott. Carollo e pertanto di ridurre la prova orale di una delle due materie, lasciando invariata la prova scritta;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Al dott. Carollo Vincenzo, nato l'11 ottobre 1978 a Palermo, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) una prova orale su deontologia e ordinamento professionale, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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