Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 188
Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui e' stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Club locali;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 marzo 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Aero club d'Italia

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unita' in conformita' alla normativa vigente;
b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti;
c) previsione della possibilita' del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo;
d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452 concernente
il riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11
settembre 1926.
- La legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il
riordinamento dell'Aero Club d'Italia, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1954, n. 145.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 ottobre 2004 recante «Nuovo Statuto dell'Aero club
d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali -
Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni
sportive aeronautiche» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 2005, n. 7.
- Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell'art. 2,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
«635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14».
- L'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, cosi' recita:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 (103), non siano
stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma
634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli
enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere
oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi
pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
secondo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di
quelli che formano oggetto di apposite previsioni
legislative di riordino entrate in vigore nel corso della
XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa".
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
- L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, cosi' recita:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.".
2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione"
fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle
seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze".
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da
conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall'art. 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici
vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale
della spesa dei predetti enti e organismi pubblici,
ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione
vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei
risparmi di cui al comma 3.
6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del
presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni
di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi
comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia
e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le
assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9. In esito alla comunicazione da parte delle
amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la
quota da portare in riduzione degli stati di previsione
della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi
assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e
643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente".
22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale";
b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.";
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le
disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto".
27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto.".
28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
"Art 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;".
30-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'".
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
"dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di
appartenenza, o da altra amministrazione,".
30-quinquies. L'art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e".
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
"46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.".
33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».
- L'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, cosi' recita:
«Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di
"taglia-leggi"). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che
l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
"taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che
la Commissione abbia espresso il parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo
dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".».
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilita' finanziaria e di
competitivita' economica) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di
istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.). e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 1997, n. 177.
Note all'art. 1:
- Per il comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 2
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed e' rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti e' rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed e' composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il direttore generale e' nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata capacita' tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.».
2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' soppresso.
3. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare lo statuto dell'Ente prevedendo, altresi', una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Organi dell'Ente). - 1. Sono organi
dell'E.N.A.C.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi
particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto
aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale
dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed
esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque
anni ed e' rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il
primo.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di
comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel
settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane
in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti e'
rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze
stabilite dallo statuto dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il
controllo sull'attivita' dell'Ente a norma degli articoli
2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori
e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed e' composto
da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di
presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. Il direttore generale e' nominato, per la durata di
cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di
amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata
capacita' tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore
generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del
consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione
di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione
delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende
all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il
coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni
territoriali e l'unita' di indirizzo
tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli
sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore
generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti
indifferibili necessari a garantire la continuita' e la
sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla
ratifica del consiglio di amministrazione nella prima
seduta utile. Per le successive conferme del direttore
generale si applicano le medesime procedure previste per la
nomina. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice
direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle
relative funzioni ed alla determinazione dei parametri
degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione,
su proposta del presidente, sentito il direttore generale.
5-bis. (Soppresso).
6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C.,
se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a
domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del
mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella
qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le
progressioni automatiche previste da leggi o contratti di
lavoro.
7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di
decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o
indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza
nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.
8. I componenti degli organi dell'Ente non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza fino a quattro anni
successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale
divieto comporta, in relazione a quanto percepito,
l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di
una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a
lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i
500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito.
9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli
emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio
di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori
dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio
commissariale di cui all'art. 8, nonche' ai membri della
commissione e della segreteria tecnica di cui all'art.
13.».



 
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2.
2. Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 356
 
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