Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 185
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e al biennio economico 2006 - 2007;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Marina;
Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e' stato concertato con le Sezioni Esercito e Marina del Consiglio centrale di rappresentanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni presentate dalla sezione COCER Aeronautica ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.



NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, «Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
1995, n. 122, S.O.:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione 6 agosto 2010,
recante «Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo
sindacale, per il triennio normativo ed economico
2010-2012, riguardante il personale delle forze di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della
Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato)», e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre
2010, n. 215.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n.
243, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 52, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio
economico 2006-2007», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 144, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di
euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.:
«28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto
dall'art. 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 43, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
«43. Al fine di riconoscere la specificita' della
funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto
sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a
quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».



 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n.
243, S.O.:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
valore del punto parametrale, stabilito dall'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 302, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate,
individuato nell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'art. 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, S.O.:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. La decorrenza degli
stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di
cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in applicazione
dell'art. 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre
2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono
riportati nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono
gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi
dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei
parametri stipendiali per il personale non dirigente delle
Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, S.O.:
«Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante
«Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli l5, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 3. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a
partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali
vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di
inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del
1995.».



 
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegna alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.».
- Si riporta il testo dell'art. 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
1980, n. 190, S.O.:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».



 
Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonche' gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennita' operativa di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, S.O.:
«Art. 4 (Importo aggiuntivo pensionabile). - 1. La
decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo
pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di
cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili
lordi sono riportati nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono
gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007
ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, S.O.:
«Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre
indennita'). - 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
tabella 1 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche
ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al
presente decreto.».



 
Art. 5
Fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali

1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008, euro 740.000,00;
b) per l'anno 2009, euro 535.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010, euro 3.660.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n.
243, S.O.:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di
ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
rispettive quote di competenza definite con determinazione
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009, individuata con apposita determinazione del
Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti
dall'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008 l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi
vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli organi
di vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 255, alle rappresentanze militari centrali,
sono annualmente determinati i criteri per la destinazione
e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le
modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei
compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, S.O.:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e'
ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;
b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;
c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e
all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
4. L'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e'
sostituita dalla seguente:
«c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20
per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che,
compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e
salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere
inferiore al 20 per cento, individuata con apposita
determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei
fondi previsti dal comma 9, dell'art. 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».
5. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle
somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi
istituzionali sara' assicurato il ruolo della
Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al
momento della suddetta ripartizione.
6. L'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e'
sostituito dal seguente:
«b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e
modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'art. 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171.».».



 
Art. 6
Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico





Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, S.O.:
«Art. 6 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal 1°
dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per
lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'art.
3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di
cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 7
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
 
Art. 8
Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 9
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 435.901.000 per l'anno 2010 ed euro 220.600.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
per l'anno 2010, quanto ad euro 215.301.000, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 32.597.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 160.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n.203; quanto ad euro 28.003.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 32.597.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 160.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n.203 e quanto ad euro 28.003.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1º ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 286
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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