Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) per il biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)
S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia)
S.I.L.P. PER LA CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL)
S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)
Federazione SP (UILPS-SUP-ANIP Italia Sicura)
UGL - Polizia di Stato
CONSAP - NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA (gia' CONSAP)
COISP (gia' COISP - UP - FPS - ADP - PNFI - MPS)
per il Corpo di polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria)
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria)
FNS CISL (gia' CISL-FNS/Penitenziario)
UIL-PA
S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria)
UGL Polizia Penitenziaria (gia' U.S.P.P. per l'UGL)
FP - CGIL
F. S. A. - C.N.P.P.
per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale)
Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato
Fe. Si. Fo. (gia' SAPeCoFS - CISAL - DIRFOR)
FNS CISL (gia' CISL/CFS)
UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato
CGIL /CFS
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il biennio 2008 - 2009, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato di rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate):
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel
termine predetto, anche separatamente per sezioni
Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello
stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare, integrativo del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio
economico 2006-2007»; e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 144, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario:
«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di
euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 28, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento ordinario:
«28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 43 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, supplemento ordinario:
«43. Al fine di riconoscere la specificita' della
funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto
sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a
quanto previsto dall' articolo 2, comma 28, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».



 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi
di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, supplemento ordinario.
«2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al
comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono
riportati nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193, recante «Sistema
dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86.».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173,
supplemento ordinario.
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio
basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori
stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
3, 4 e 5».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177,
recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico
alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del
trattamento di quiescenza del personale statale e degli
iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n.
120.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
supplemento ordinario:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170:
«3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica
disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 195 del 1995.».



 
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento
ordinario:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
1980, n. 190, supplemento ordinario:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».



 
Art. 4
Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico





Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, supplemento ordinario:
«2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di
cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili
lordi sono riportati nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Polizia di Stato: euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;
b) per l'anno 2009:
Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2002, n. 178, supplemento ordinario:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348
recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione integrativi per il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
dicembre 2003, n. 298:
«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: € 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: € 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: € 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
biennio economico 2004-2005», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2004, n. 298, supplemento ordinario:
«Art. 7 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.3000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 recante
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione integrativi per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
relativi al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148:
«Art. 4 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e' ulteriormente incrementato
delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170
recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 2007, n. 243, supplemento ordinario:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e'
ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119,
supplemento ordinario:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come
incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l'anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e
all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al
precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello
Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.



 
Art. 6
Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico





Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119, supplemento ordinario:
«1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie
lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella
tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 7
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.
 
Art. 8
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 20 (Nuovi Stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, individuato
nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e', pertanto, incrementato nelle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.
301.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119,
supplemento ordinario:
«Art. 25 (Nuovi stipendi). - 1. La decorrenza degli
stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene
retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono
riportati nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono
gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.».
- Per il testo dell'articolo 3 comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003 n. 193, si veda nelle note
all'art. 2.
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante
«Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 10 della legge 8
agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.: si
veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170:
«3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica
disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 195 del 1995.».



 
Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si veda
nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».



 
Art. 10
Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico





Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:
«Art. 27 (Indennita' pensionabile). - 2. Le misure
dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono
riportati nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 11
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;
b) per l'anno 2009:
Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio
economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente
incrementate, come da tabella «A» allegata al presente
decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59
del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente
determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31
dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative
concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:
«Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono
incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
somme annue:
a) Arma dei carabinieri: € 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: € 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma
1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:
«Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e'
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro
5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro
9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220:
«Art. 8 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzional). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare, le risorse economiche per
l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo
53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, cosi' come incrementate dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003,
n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente
incrementate delle seguenti somme annue:
a) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 23 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220 e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal
2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di
eventuali disponibilita' finanziarie, sino al 50% dello
stanziamento relativo alle attivita' di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, determinate annualmente con provvedimento del
Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30
giugno dal 2008.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali,
previa informazione alle rappresentanze militari centrali,
ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere
determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e
il numero massimo delle prestazioni retribuibili per
compensare la presenza qualificata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:
«Art. 28 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e' ulteriormente
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e
all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al
precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello
Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle
somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi
istituzionali sara' assicurato il ruolo della
Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al
momento della suddetta ripartizione.».



 
Art. 12
Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico





Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51:
«Art. 29 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal
1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per
lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui
all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate
negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 13
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
 
Art. 14
Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 15
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l'anno 2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
per l'anno 2010, quanto ad euro 561.831.000, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

La Russa, Ministro della difesa

Alfano, Ministro della giustizia

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 287
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone