Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 18 ottobre 2010
Modificazioni allo statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto vigente emanato con decreto rettorale n. 397 del 3 giugno 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010;
Vista la legge n. 388/2000 ed in particolare l'art. 59, comma 3 relativo alla costituzione di fondazioni atte allo svolgimento di attivita' strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca;
Vista la deliberazione assunta dal Senato accademico integrato nella seduta del 7 luglio 2010 con la quale e' stata approvata la modifica dell'art. 2 del vigente Statuto nei termini che seguono:
«4) Ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, l'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» puo' costituire, in qualita' di ente di riferimento, una Fondazione universitaria di diritto privato anche con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese.
5) Tale fondazione e' disciplinata da apposito statuto e relativo atto costitutivo, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'universita', che ne specificano le finalita', i tipi di attivita', i compiti e le strutture. La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto.
6) Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'universita' individuano i beni la cui gestione potra' essere trasferita alla Fondazione, con esclusione del trasferimento della proprieta', nell'osservanza del criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo.
7) I rapporti tra l'Universita' e la Fondazione sono regolati dalle specifiche convenzioni previste dal comma 3, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001, che debbono essere approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'universita'.
8) Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'universita' verificano l'osservanza delle linee guida biennali dagli stessi definite ai sensi del comma 1, art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 nonche' delle specifiche convenzioni di cui al comma precedente e ne verificano annualmente l'attuazione con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi specifici in esse stabiliti.
Considerato che con nota prot. n. 15288 dell'8 luglio 2010 e' stata comunicata al MIUR la modifica di cui innanzi al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare i controlli di competenza;
Preso atto della nota prot. n. 2666 del 29 settembre 2010 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche dello Statuto proposte dall'Ateneo;
Visto l'art. 56 dello Statuto dell'Ateneo che dispone che le modifiche allo Statuto entrino in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Visto l'art.7 del vigente Statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope», all'art. 2, e' integrato come segue:
Dopo il comma 3, dell'art. 2 sono inseriti i commi 4, 5, 6, 7 e 8:
«4) Ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, l'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» puo' costituire, in qualita' di ente di riferimento, una Fondazione universitaria di diritto privato anche con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese.
5) Tale fondazione e' disciplinata da apposito statuto e relativo atto costitutivo, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'universita', che ne specificano le finalita', i tipi di attivita', i compiti e le strutture. La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto.
6) Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'universita' individuano i beni la cui gestione potra' essere trasferita alla Fondazione, con esclusione del trasferimento della proprieta', nell'osservanza del criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo.
7) I rapporti tra l'Universita' e la Fondazione sono regolati dalle specifiche convenzioni previste dal comma 3, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001, che debbono essere approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'universita'.
8) Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'universita' verificano l'osservanza delle linee guida biennali dagli stessi definite ai sensi del comma 1, art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 nonche' delle specifiche convenzioni di cui al comma precedente e ne verificano annualmente l'attuazione con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi specifici in esse stabiliti.
Il testo integrale dell'art. 2 a seguito delle modifiche recita come segue:
1) L'Universita' realizza le sue finalita' tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformita' ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2) L'Universita' conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilita' di tutto il personale.
3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Universita' provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre universita', con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.
4) «Ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, l'Universita' degli studi di Napoli ''Parthenope'' puo' costituire, in qualita' di ente di riferimento, una Fondazione universitaria di diritto privato anche con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese.
5) Tale fondazione e' disciplinata da apposito statuto e relativo atto costitutivo, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'universita', che ne specificano le finalita', i tipi di attivita', i compiti e le strutture. La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto.
6) Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'universita' individuano i beni la cui gestione potra' essere trasferita alla Fondazione, con esclusione del trasferimento della proprieta', nell'osservanza del criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo.
7) I rapporti tra l'Universita' e la Fondazione sono regolati dalle specifiche convenzioni previste dal comma 3, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001, che debbono essere approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'universita'.
8) Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'universita' verificano l'osservanza delle linee guida biennali dagli stessi definite ai sensi del comma 1, art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 nonche' delle specifiche convenzioni di cui al comma precedente e ne verificano annualmente l'attuazione con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi specifici in esse stabiliti».
Le suddette modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» entrano in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 18 ottobre 2010

Il rettore: Ferrara
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone