Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2010 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 2 novembre 2010 |
Riclassificazione del regime di rimborsabilita' - PHT. |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, in particolare l'art. 5, comma 1, che stabilisce come la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva della spesa per farmaci erogati in regime di convenzione e della spesa in distribuzione diretta dei medicinali classificati in fascia A ai fini della rimborsabilita' non debba superare un tetto prefissato del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 che all'art. 11, comma 7, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco debba provvedere ad individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale; Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 2 - PHT Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuita' assistenziale; Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 1° luglio 2010 circa i criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare; Visto il parere espresso dal CdA del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera;
Determina:
Art. 1 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
I medicinali di cui all'allegato elenco sono classificati in fascia A, con l'indicazione del regime di fornitura, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8. Le prescrizioni dei centri ospedalieri dei medicinali in elenco non necessitano di ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza. |
| Art. 2 Modalita' di impiego
I medicinali di cui all'art. 1 sono inseriti nell'elenco dei prodotti PHT - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge n. 222/2007 concernenti le modalita' di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco e' imputata alle singole aziende titolari di AIC a partire dal 1° novembre 2010. |
| Art. 3 Assistenza sul territorio
I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuita' assistenziale tra soggetto prescrittore ed unita' dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalita' operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui in allegato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione. |
| Art. 4 Aggiornamento stampati
Gli stampati e il confezionamento devono essere aggiornati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione. |
| Art. 5 Disposizioni finali
La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 2 novembre 2010
Il direttore generale: Rasi |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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