Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2010
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 3903).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si sono verificati gravi eventi quali l'esondazione di numerosi corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico, danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili nonche' l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 14 ottobre 2010;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Liguria e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato in particolare puo' provvedere all'approvazione e alla successiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto preliminare di messa in sicurezza della parte terminale del torrente Chiaravagna, elaborato dal comune di Genova.
4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalita' definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.
5. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.
6. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi alluvionali.
7. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'.
5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio delle province di Genova e Savona, debitamente documentate.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto per il monitoraggio, la valutazione tecnica dell'evoluzione degli eventi calamitosi e la messa in sicurezza del territorio, il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato ad avvalersi dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007, nonche' a stipulare apposite convenzioni con gli ordini professionali, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.
4. Il Dipartimento della protezione civile assicurera', ove richiesto, il necessario supporto al Commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Universita' di Firenze e della Fondazione CIMA.
5. Al fine di assicurare le attivita' di valutazione tecnica e di prevenzione non strutturale del rischio nonche' la relativa pianificazione speditiva di protezione civile, nelle more della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio residuo, il Commissario delegato puo' avvalersi di un apposito gruppo tecnico di supporto costituito da personale della Regione Liguria, delle Province e delle Prefetture - UTG - di Genova e Savona, dei Comuni interessati dagli eventi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile entro il limite massimo di € 250.000,00.
 
Art. 4

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e comunque senza oneri aggiuntivi per i comuni, e' autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e comunque senza oneri aggiuntivi per i comuni, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.
 
Art. 5

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, a concedere, per il tramite dei comuni interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato".
3. Il Commissario delegato e' autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
4. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.
5. E' esclusa la cumulabilita' dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 6

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 2, ai soggetti interessati:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo;
b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
d) un contributo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.
 
Art. 7

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14 bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 articolo 191;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239a 253e 255, comma 1;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 8

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma di 10.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a destinare fino al 30% delle risorse finanziarie disponibili, ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 9

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attivita' di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011.
4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
 
Art. 10

1. Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti esercenti attivita' di impresa o professionale con domicilio fiscale o aventi sede operativa in immobili inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanze di sgombero adottate dai sindaci dei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova, nonche' in favore dei soggetti occupati nelle medesime attivita' di impresa, come individuati dal competente Prefetto, sono sospesi dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta.
3. Esaurito il termine di sospensione i predetti contribuenti provvedono al pagamento delle imposte sospese.
4. I comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova possono esonerare i soggetti di cui al comma 1 dal pagamento dell'ICI fino al 31 dicembre 2010.
 
Art. 11

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che il Commissario delegato e i soggetti attuatori dovranno svolgere con riferimento alla presente ordinanza, i medesimi soggetti sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unita'.
2. In favore del personale di cui al comma 1, delle regioni, dei comuni, delle province e degli Uffici territoriali di Governo, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle forze di Polizia direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 2, a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima.
4. Il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'articolo 8 della presente ordinanza.
 
Art. 12

1. Il Commissario delegato puo' disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita' anche montana, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone