Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 6 ottobre 2010 |
Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio. 1979, n. 404, concernente ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali. trasporti (ATP), ratificato con la predetta legge n. 264 del 1977; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2008; recante le «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2009, recante «Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.»; Tenuto conto che il decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo alla «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato» e' stato adottato il 22 dicembre 2009; Considerata la necessita' di prorogare il termine previsto dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007 relativo all'accreditamento dei locali secondo le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000; Considerato che l'esperienza acquisita nello svolgimento delle attivita' di verbalizzazione delle suddette attivita', deve ritenersi qualificante ai fini dell'acquisizione di una specifica professionalita' per l'esercizio dell'attivita' di esperto per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi A.T.P. in circolazione; Ritenuto, pertanto, necessario apportare modifiche al citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007, nel senso delle suddette considerazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, come modificato dal decreto ministeriale 10 agosto 2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma l, la sottosezione c2) della lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c2) attivita' di conduzione e/o verbalizzazione secondo la normativa tecnica A.T.P., in media di almeno trenta prove all'anno, per un periodo continuativo non inferire a cinque anni, presso stazioni di prova o locali di prova, autorizzati all'effettuazione di prove A.T.P. secondo la vigente normativa in materia;»; b) all'art. 4, comma 1, la frase «Gli ingegneri docenti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 2 sono esentati dal sostenere le parti I, II e III del programma descritto nell'allegato 1.» e' soppressa.; c) all'art. 7, comma 1, le parole «da un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore del Centro prove Autoveicoli territorialmente competente»; d) all'art. 8, comma 1, lettera b) le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni». 2. Fermo restando l'obbligo di adeguamento nel termine ultimo previsto al punto b), del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, come modificato dal precedente comma 1, lettera d), i locali di prova di nuovo approntamento, utilizzati sia da esperti gia' nominati che di nuova nomina, sono soggetti a quanto previsto ai punti b), d) ed e) del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto 24 ottobre 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2010
Il Ministro: Matteoli |
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