Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, denominato «Camera di conciliazione forense di Ancona», in Ancona. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222; Viste le istanze 29 aprile 2010 prot. DAG 13 maggio 2010 n. 68213.E, 6 luglio 2010 prot. DAG 20 luglio 2010 n. 98635.E, 12 luglio 2010 prot. DAG 27 luglio 2010 n. 102010.E e 31 agosto 2010 prot. DAG 1 settembre 2010 n. 112670.E con le quali il dott. BARBIERI Maurizio, nato a Ancona il 29 luglio 1940, in qualita' di legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona denominato "Camera di conciliazione forense di Ancona", con sede legale in Ancona, Corso Mazzini n. 95, C.F.80012130425 e P.IVA 01358390423; Visto il verbale della seduta 28 luglio 2009 dal quale risulta che, nell'ambito della Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e' stato costituito un organismo non autonomo per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003 n. 5, denominato "Camera di conciliazione forense di Ancona"; Considerato che i requisiti posseduti dalla "Camera di conciliazione forense di Ancona" risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificata in particolare: - la sussistenza dei requisiti di onorabilita' nei rappresentanti, amministratori e soci; - la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria; - la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del D.M. n. 222/2004; - la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. e) del D.M. n. 222/2004; - la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;
Dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, denominato "Camera di conciliazione forense di Ancona", con sede legale in Ancona, Corso Mazzini n. 95, C.F.80012130425 e P.IVA 01358390423, ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda.; Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n 119 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. 222/2004, L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 23 settembre 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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