Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 agosto 2010
Conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato Sen. Guido Viceconte.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 5 e11;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto l'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. Mariastella GELMINI a Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 2010, recante la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'universita' e alla ricerca del Sen. Guido VICECONTE;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1

1. Al Sen. Guido VICECONTE, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati al successivo articolo 2.
2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
3. Nelle materie di cui all'articolo 2, gli atti e i provvedimenti sono inviati alla firma del Sottosegretario di Stato per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.
 
Art. 2

1. Al Sen. Guido VICECONTE e' conferita la delega a trattare:
a) rapporti con il Ministero della salute, con particolare riferimento alla disciplina delle scuole di specializzazione mediche e alla disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
b) diritto allo studio universitario;
c) elaborazione di proposte al Ministro per specifici interventi nel settore della ricerca biomedica;
d) dispersione scolastica;
e) istruzione post-secondaria, educazione ed istruzione permanente degli adulti;
f) tematiche relative al rapporto tra titoli di studio e accesso al lavoro e alle professioni;
g) educazione ambientale;
h) problematiche relative all'edilizia scolastica nelle regioni dell'Italia meridionale;
i) ricerca scientifica svolta dall'Agenzia Spaziale Italiana nel settore della geodesia sul territorio nazionale;
l) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.
2. Il Sottosegretario di Stato Sen. Guido VICECONTE e' delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.
3. In caso di impedimento, il Ministro puo' delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, Sen. Guido VICECONTE, i rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonche' la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.
 
Art. 3

1. Il Sottosegretario di Stato, Sen. Guido Viceconte e' delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.
2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro e del Sottosegretario.
 
Art. 4

1. Non sono compresi nella delega di cui all'articolo 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonche' degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati;
c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;
e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra le direzioni del Ministero;
f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.
 
Art. 5

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario di Stato su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, deve previamente essere concordata con il Ministro.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 316
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone