Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 settembre 2010
Modifica del decreto 27 luglio 2009 recante «Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale SpA di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, concernente il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed in particolare il paragrafo 4.2.2 (aiuti di importo limitato), 4.3.2 (aiuti di Stato sotto forma di garanzia), 4.6.2 (aiuti di Stato al capitale di rischio);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2009, recante modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 8 aprile 2009;
Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277 che approva il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione europea del 7 aprile 2009;
Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4289, che autorizza la misura d'aiuto di cui al paragrafo 4.3 - aiuti di Stato sotto forma di garanzia - prevista dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Considerato che tra i settori piu' colpiti dall'andamento negativo dell'economia reale e dall'impatto della restrizione creditizia, iniziati nella seconda meta' del 2008, vi e' il settore dei veicoli industriali;
Rilevato che la caduta del mercato dei veicoli industriali trova corrispondenza nella crisi che sta contemporaneamente attraversando il settore dell'autotrasporto;
Ritenuta pertanto la necessita' di modificare ed integrare il citato decreto 27 luglio 2009, al fine di estendere la possibilita' di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi;
Considerato che le organizzazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto e del settore dei veicoli industriali hanno richiesto la suddetta estensione al fine di rilanciare comparti essenziali del sistema economico nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», dopo il comma 1 e' aggiuto il seguente:
«1-bis. Qualora un'impresa, cosi' come definita all'art. 1, comma 2, del presente decreto, richieda garanzia per l'acquisto di veicoli di categoria N1, N2, N3, O4, la garanzia e' fruibile nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131 e autorizzato con decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato attuato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione europea del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 aprile 2009, n. C83».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro
dello sviluppo economico, ad interim
Berlusconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 341.
 
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