Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2010
Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2010.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che nel prevedere l'estensione a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attivita' lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni (assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) stabilisce, altresi', che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa Conferenza di servizi con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati ed agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissato all'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Considerato che negli anni dal 2005 al 2009 le retribuzioni accertate sono variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 9,98 per cento, con una variazione quindi inferiore al 10 per cento, e che occorre rideterminare le retribuzioni convenzionali dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite, ai sensi dell'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2009 concernente la determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi dall'anno 2006 al 2009;
Vista la delibera del presidente commissario dell'INAIL n. 69 del 16 aprile 2010, nonche' la relazione del direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;
Visto il parere della Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 18 marzo 2010;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 maggio 2010, n. 41971;
Visto il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 3 giugno 2010, n. 25570;
Vista la Conferenza di servizi tenuta in data 13 luglio 2010 ove e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate nelle misure e con le decorrenze esposte nel seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010

Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 104
 
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