Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 179
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010;
Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva, espresso nell'adunanza del 29 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' istituita la sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta.
2. La sezione di controllo regionale esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti.
3. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attivita' deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell' Unione europea.
4. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 2, tenendo conto degli altri controlli esterni gia' programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.
5. La sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o piu' relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, puo' rendere motivati avvisi sulle materie di contabilita' pubblica.
La sezione puo' fare autonoma applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. Le funzioni attribuite al Ministro competente si intendono conferite ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento e' da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee.
6. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti e attivita' delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.
7. Alla sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il presente decreto o da esso non espressamente derogate o modificate.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
marzo 19484, introdotto dall'art. 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), e' il
seguente:
«Art. 48-bis - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso».
- Il regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273
(Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le
funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1939,
n. 47.
- La legge 2 giugno 1939, n. 739 (Conversione in legge,
con approvazione complessiva, dei R.D.L. emanati fino al 10
marzo 1939 e convalida dei R.D. emanati fino alla data
anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva
per le spese impreviste) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1939, n. 131.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6, dell'art. 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 11, della
legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53:
«2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di
svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali
ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
con decreto motivato del Presidente, su proposta della
competente sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo'
disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti
ritardi nella realizzazione di piani e programmi,
nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente.
Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma
restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il
termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di
comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte».



 
Art. 2

1. La sezione di cui all'articolo 1 e' composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da cinque magistrati, due dei quali con la qualifica di consigliere della Corte medesima.
2. Gli altri tre magistrati di cui al comma 1 sono nominati, sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio dei Ministri, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale ed uno del Consiglio permanente degli enti locali.
Le designazioni avvengono tra le seguenti categorie di soggetti:
a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria, contabile ed amministrativa;
b) professori ordinari di universita', anche a riposo, in materie di diritto pubblico;
c) dirigenti apicali dello Stato o del Comparto unico regionale, anche a riposo;
d) avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno di dieci anni e che abbiano svolto significativa attivita' nel settore di diritto pubblico.
3. Per i magistrati di cui al comma 2 operano le incompatibilita' di legge; gli stessi non possono esercitare attivita' professionale o imprenditoriali per il periodo di appartenenza alla Corte dei conti. Tali magistrati assumono la qualifica di consigliere della Corte dei conti e durano in carica sette anni con mandato non rinnovabile; in ogni caso non rimangono in servizio oltre il limite massimo di eta' previsto dalla legge per i magistrati della Corte dei conti.
4. Il Presidente della sezione designa il consigliere che potra' sostituirlo.
5. Alla sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 8-bis, dell'art. 7,
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
«8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
salva diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e
delle province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
delle Repubblica, con le modalita' previste dal seconda
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».



 
Art. 3

1. Il Presidente della sezione ripartisce le diverse funzioni della sezione tra collegi individuati per materie.
2. I collegi sono composti da quattro magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il Presidente della sezione. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificita' delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.
3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni, delle relazioni e dell'assunzione delle altre deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.



Nota all'art. 3:
- Il comma 6, dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e' citato nelle premesse all'art. 1.



 
Art. 4

1. Il collegio delibera con la presenza di quattro magistrati di cui due scelti tra quelli nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. In caso di parita' nelle votazioni prevale il voto del Presidente del collegio.
2. La sezione plenaria ha competenza riservata per l'approvazione del programma annuale di controllo, per controllo sull'evoluzione per la spesa del personale, per la risoluzione delle questioni di massima ad esse sottoposte dai collegi. Alla sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.



Note all'art. 4:
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini) e' pubblicato nella
gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
- La legge 3 agosto 2009, n. 102, (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
agosto 2009, n. 179, S.O.
- Il testo del comma 31, dell'art. 17, del
decreto-legge 1° luglio 2009, come modificato dalla legge 3
agosto 2009, n. 101, e' il seguente:
«31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite».



 
Art. 5

1. Presso la sezione e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.
 
Art. 6

1. Fino alle nomine di cui all'articolo 2 la sezione e' integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.
 
Art. 7

1. Gli oneri finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, e quelli necessari all'istituzione e funzionamento del servizio di cui all'articolo 5 sono a carico del bilancio regionale. A tale fine l'amministrazione regionale di intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane beni immobili e mobili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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