Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2010 (vai al sommario) |
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ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al decreto 2 agosto 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al CCNL delle Guardie ai fuochi e dal mese di agosto 2010 con riferimento al CCNL per il settore sorveglianza antincendio». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2010). |
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Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 15, gli ultimi tre capoversi delle premesse nonche' l'art. 1 sono sostituiti dai seguenti: «Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per il settore antincendio, sia per i dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attivita' di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, nonche' ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attivita' riferite alla tutela ambientale sia terrestre che marittima; sia per i dipendenti delle imprese che esercitano i servizi integrativi antincendio elencati nell'allegato X del decreto ministeriale del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 e s.m.i.; Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Guardie ai fuochi stipulato il 28 luglio 2009 tra l'Associazione nazionale imprese e cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (A.N.G.a.F.) e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, e sottoscritto il 30 luglio 2009 dall'UGL; Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sorveglianza antincendio stipulato il 3 novembre 2009 tra A.N.IS.A. (Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio) e CONFSAL (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) e CONFSAL (Vigili del fuoco sindacato autonomo Vigili del fuoco); Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopracitati contratti collettivi, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti i citati contratti;
Decreta: Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro per il settore antincendio, come specificato nelle premesse, e' determinato, a livello nazionale - con riferimento al «CCNL delle Guardie ai fuochi» - a valere dal mese di gennaio 2010, e - con riferimento al «CCNL per il settore sorveglianza antincendio» - a valere dal mese di agosto 2010. Il costo del lavoro e' calcolato, per operai e impiegati, in distinte tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.». |
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