IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive l999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1 comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 11 agosto 2010 dall' Impresa Rotam Agrochem Europe Ltd con sede legale in (U.K.)-Eastbourne, East Sussex - 29 Gildredge Road, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Safran contenente la sostanza attiva abamectina; Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva abamectina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2019, in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008; Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 30 aprile 2011 del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 9 aprile 2010 con la quale e' stata richiesta ulteriore documentazione; Vista la nota pervenuta in data 11 agosto 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019 l'Impresa Rotam Agrochem. Europe Ltd con sede legale in (U.K.)-Eastbourne. East Sussex - 29 Gildredge Road, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Safran con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalita' definite dalla Direttiva d'iscrizione 2008/107/CE del 25 novembre 2008 per la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd, No.88 Rotam Etdz, Kunshan, Jianasu Province, China. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13536. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2010
Il direttore generale: Borrello |