Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
DECRETO 4 ottobre 2010
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera A), come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale ...»;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente, nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;
Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, come modificato dal comma 4 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun «biennio» (ora triennio, ai sensi del richiamato comma 12 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
Visto il richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «...e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione...»;
Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «...inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
Vista la nota del 21 aprile 2010, prot. GDAP-0172304-2010, del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria;
Vista la nota del 27 maggio 2010, prot. 1073, pervenuta in data 7 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso i dati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, specificando che «Tali dati sono stati certificati dalle sigle SNF e UIL PA/CFS. Le altre Organizzazioni sindacali rappresentative hanno evidenziato la necessita' di effettuare ulteriori verifiche e controlli sugli elenchi inviati da questa Amministrazione.....»;
Vista la successiva nota del 28 maggio 2010, prot. 1086, pervenuta in data 7 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato;
Vista l'ulteriore nota del 28 maggio 2010, prot. 1095, pervenuta in data 8 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato alle associazioni sindacali interessate che «...al fine di ..portare a compimento le operazioni di certificazione delle deleghe sindacali, e' stata stabilita la data dell'8 giugno p.v. entro la quale codeste Organizzazioni sindacali dovranno fornire ogni elemento utile per riscontrare eventuali omissioni, facendo presente che in assenza di risposta i dati saranno ritenuti certificati»;
Vista la nota del 10 giugno 2010, prot. 1188, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato, tra l'altro, di confermare, a seguito dello scadere del termine ultimo dell'8 giugno 2010, i dati trasmessi in precedenza con la ministeriale 1086 del 28 maggio 2010;
Vista la nota del 14 giugno 2010, prot. 557/RS/01/124/1359, integrata con nota del 30 giugno 2010, prot. 557/RS/01/124/1359, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, facendo presente che per i dati non certificati, afferenti alle organizzazioni prive del requisito della maggiore rappresentativita', «non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche»;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;
Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. 1650, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha precisato che, nella predetta data dell'8 giugno, fissata quale termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali interessate, in ordine alla validita' dei dati trasmessi, ha avuto luogo un'apposita riunione con le medesime organizzazioni sindacali, le cui risultanze, con riferimento alle singole fattispecie riguardanti le menzionate organizzazioni sindacali, devono far ritenere conclusa positivamente la procedura di certificazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il Prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Prof. Renato Brunetta, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni...», nonche' le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione...del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...»;

Decreta

Art. 1

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell' ambito
della Polizia di Stato

Il contingente complessivo di 63 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale della Polizia di Stato, e' ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel D.M. di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:
1) S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia): n. 17 distacchi sindacali;
2) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia): n. 13 distacchi sindacali;
3) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia): n. 7 distacchi sindacali;
4) S.I.L.P. per la CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL): n. 7 distacchi sindacali;
5) Federazione SP (UILPS-SUP-Anip Italia Sicura): n. 6 distacchi sindacali;
6) UGL - Polizia di Stato: n. 5 distacchi sindacali;
7) COISP: n. 4 distacchi sindacali;
8) CONSAP - Nuova Federazione Autonoma: n. 4 distacchi sindacali.
 
Art. 2

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del
Corpo della polizia penitenziaria

Il contingente complessivo di 32 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, e' ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:
1. S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria): n. 9 distacchi sindacali;
2. O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria): n. 5 distacchi sindacali;
3. Si.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria): n. 4 distacchi sindacali;
4. UIL-PA: n. 4 distacchi sindacali;
5. Federazione Nazionale Sicurezza CISL: n. 3 distacchi sindacali;
6. UGL Polizia Penitenziaria: n. 3 distacchi sindacali;
7. FP-CGIL: n. 2 distacchi sindacali;
8. F.S.A.- C.N.P.P.: n. 2 distacchi sindacali.
 
Art. 3

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del
Corpo forestale dello Stato

Il contingente complessivo di 10 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, e' ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel D.M. di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:
1. S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale): n. 3 distacchi sindacali;
2. Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato: n. 2 distacchi sindacali;
3. Sindacato Nazionale Forestale (S.N.F.): n. 1 distacco sindacale;
4. Federazione Nazionale Sicurezza CISL: n. 1 distacco sindacale;
5. UIL/PA/Corpo Forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale;
6. Federazione Sindacale Forestale SAPeCoFS-CISAL: n. 1 distacco sindacale;
7. FP CGIL/CFS: n.1 distacco sindacale.
 
Art. 4
Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
 
Art. 5

Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale
retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 4 ottobre 2010

Il Ministro: Brunetta
 
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