Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 settembre 2010 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Sielte S.p.a. (Decreto n. 54325). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Calabria (22.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e Sardegna (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori della societa' Sielte SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Viste le note con le quali le regioni Calabria (22.02.2010), Puglia (23.02.2010), Sicilia (25.03.2010) e Sardegna (16.04.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Sielte SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Sielte SPA, in favore di un numero massimo di n. 164 lavoratori per il periodo dall'01.01.2010 al 31.07.2010 e di n. 145 lavoratori per il periodo dall'01.08.2010 al 31.12.2010; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Sielte SPA secondo le seguenti tempistiche: Parte di provvedimento in formato grafico
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.711.673,21. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
L'onere complessivo, pari ad euro 2.711.673,21 gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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