Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2010 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
DELIBERAZIONE 7 ottobre 2010 |
Modifica all'articolo 7 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio. |
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IL CONSIGLIO
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 6, commi 9 e 11, e 8, comma 4 che disciplinano il potere sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nel S.O. n. 56 della Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66; Considerato di dover apportare delle modifiche al predetto regolamento al fine di consentire agli uffici competenti per materia di disporre l'archiviazione anche in seguito all'avvio del procedimento sanzionatorio, ove ne ricorrano i presupposti; Nell'adunanza del 6-7 ottobre 2010;
Delibera:
Di sostituire l'art. 7 del predetto regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio con il seguente: «Art. 7 (Conclusione della fase istruttoria del procedimento). - 1. Il direttore generale competente, su proposta del dirigente dell'Ufficio sanzioni, analizzata la documentazione agli atti, puo' disporre: l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui sia verificata la non sussistenza del presupposto per la comminazione della sanzione o dell'annotazione; la sottoposizione della questione al consiglio, per la relativa decisione. 2. Delle archiviazioni effettuate in tale fase, il responsabile del procedimento da' comunicazione alle parti; provvede altresi' a darne notizia riassuntiva trimestrale al consiglio. 3. Prima di sottoporre la questione al consiglio per la decisione, il responsabile del procedimento invia alle parti del procedimento una comunicazione contenente una indicazione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonche' la data del termine, non superiore a quindici giorni, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, e per la richiesta motivata di audizione in consiglio».
Roma, 7 ottobre 2010
Il presidente: Brienza Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010 Il segretario: Esposito |
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