Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 settembre 2010 |
Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 marzo 2010. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il decreto 29 marzo 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 20252 del 28 dicembre 2009; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che con deliberazione n. 51/19 del 24 settembre 2008 la giunta regionale della Sardegna ha designato l'«Agenzia Laore Sardegna» quale organismo pubblico di controllo sulle produzioni a marchio comunitario di qualita'; Considerato che il Consorzio per la tutela della DOP Carciofo Spinoso di Sardegna ha indicato per il controllo sulla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8; Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 settembre 2010; Visti la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 marzo 2010. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'«Agenzia Laore Sardegna» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'«Agenzia Laore Sardegna», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'«Agenzia Laore Sardegna» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6
L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
L'«Agenzia Laore Sardegna» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2010, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dal momento che l'autorizzazione all'«Agenzia Laore Sardegna» a eseguire il controllo sulla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione e' in atto, l'«Agenzia Laore Sardegna» potra' accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilita', autodichiarazioni di conformita' per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2010
Il direttore generale: La Torre |
|
|
|