IL RETTORE
Vista la legge di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n.168 del 9 maggio 1989; Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30 novembre 2009 e del 9 dicembre 2009, con le quali sono state approvate le proposte di modifica agli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 29 e 48 dello Statuto, nonche' l'introduzione dell'art. 7-bis; Considerato che il MIUR, con nota prot. n. 698 del 17 febbraio 2010, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, suggerendo di prevedere espressamente, in sede di revisione del testo, le attribuzioni di competenza esclusiva del senato accademico e del consiglio di amministrazione; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 30 aprile 2010, e la deliberazione assunta dal senato accademico, nella seduta del 17 maggio 2010, con le quali sono state approvate le ulteriori proposte di modifica agli articoli 9, 11 e 57 dello statuto; Visto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89, il controllo di legittimita' e di merito esercitato dal MIUR sugli statuti ed i regolamenti di Ateneo deve essere esperito entro il termine perentorio di sessanta giorni; Considerato che, dalla trasmissione delle modifiche statutarie al MIUR, e' gia' trascorso il superiore termine perentorio e che, pertanto, puo' ritenersi superato, senza rilievi, il controllo di legittimita' e di merito sulle modifiche agli articoli 9, 11 e 57 dello statuto.
Decreta: Lo statuto d'Ateneo e' cosi' modificato:
Articolo unico All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'Universita', in ciascuna delle componenti in cui si articola ed in ciascuna delle attivita' svolte, si conforma al «Codice di comportamento a tutela della persona nei luoghi di lavoro e di studio» ed al «Codice dei comportamenti nella comunita' universitaria ispirati ad etica pubblica». dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'Universita' assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attivita', la tutela dei principi di parita' e pari opportunita', promuovendo le iniziative necessarie per svilupparne l'esercizio.». - Dopo l'art. 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. 1. In conformita' al principio di operosita' in seno alla istituzione universitaria, alle cariche elettive previste dal presente Statuto, nonche' ai fondi d'Ateneo di finanziamento e cofinanziamento per la ricerca, l'accesso e' consentito ai soli docenti scientificamente attivi. 2. Salvo che non sia diversamente disposto da leggi e da altri atti normativi di carattere nazionale, per docenti scientificamente attivi si intendono coloro che abbiano raggiunto, negli ultimi cinque anni, la soglia di produttivita' scientifica, per quantita' e qualita', cosi' come stabilita sulla base degli indicatori predeterminati dal senato accademico, sentiti i comitati d'area e in conformita' rispetto ai parametri determinati a livello nazionale. 3. E' fatta eccezione alla disciplina di cui al precedente comma per i ricercatori che non abbiano piu' di cinque anni di anzianita' di ruolo, sempre che gli stessi dimostrino di possedere una produzione scientifica pari ad almeno il trenta per cento del valore di produttivita' scientifica, per quantita' e qualita', dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza.». - All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole «e fuori ruolo». - All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonche' da tre professori ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»; al comma 6-ter, le parole «con voto consultivo» sono sostituite dalle seguenti: «con voto deliberativo»; al comma 10, primo periodo, e' soppressa la parola «tutte»; al comma 10, lettera b) sono soppresse le parole «predisporre ed»; al comma 10, lettera b), dopo la parola: «approvare» sono inserite le seguenti parole: «l'offerta formativa e», e dopo la parola «programmi» sono inserite le seguenti parole «e progetti»; al comma 10, lettera b), le parole «per l'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'attivita'»; al comma 10, le lettere b-bis), c), d), e) ed f) sono abrogate; al comma 10, lettera g), le parole «disciplinare le forme e le procedure di cooperazione scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «assumere tutte le iniziative idonee a promuovere le attivita' didattiche e di ricerca scientifica in cooperazione»; al comma 10, lettera g), e' soppressa la parola «altre» e le parole «altri soggetti» sono sostituite dalla seguente: «enti»; al comma 10, lettera h), sono inserite le parole «laddove prescritto,»; al comma 10, lettera h), le parole «scientifiche, didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «didattiche, scientifiche» e le parole «su istanza di un soggetto interessato, per una sola volta, nella forma del rinvio con richiesta di riesame, anche quello di merito» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai casi previsti dal presente Statuto, il controllo di merito»; al comma 11, lettera a), e' soppressa la parola «oggettivi»; al comma 11, lettera b), le parole «la distribuzione degli assegni di ricerca e delle borse per la formazione post-laurea disponibili tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca tra i professori ed i ricercatori che ne hanno fatto domanda;» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto del criterio della oggettiva carenza dei settori scientifico-disciplinari»; al comma 11, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) l'adozione di ogni altro provvedimento riguardante i professori e ricercatori; b-ter) la distribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze; b-quater) la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca» al comma 11, dopo la lettera b-quater) e' inserita la seguente: «b-quinquies) l'approvazione dei regolamenti d'Ateneo, ad eccezione di quelli riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e, sentito il Consiglio di amministrazione, delle modifiche statutarie»; al comma 11, le lettere c) e d) sono abrogate; al comma 11, lettera e), dopo le parole «la istituzione,» e' inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «Dipartimenti interessati» sono inserite le seguenti: «e sentito il Consiglio di Amministrazione»; al comma 11, la lettera e-bis) e' abrogata. - All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera d), dopo le parole: «due professori ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»; al comma 7, sono soppresse le parole «ripresentare la propria candidatura o». - All'art. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) approvare, sentito il Senato Accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e tutti i regolamenti che disciplinano in modo diretto ed esclusivo materie finanziarie e contabili, nonche' la gestione della spesa»; a-ter) deliberare in merito al reclutamento del personale tecnico-amministrativo in rispondenza ai canoni di funzionalita', efficienza ed efficacia dell'amministrazione ed in conformita' alla programmazione del fabbisogno di Ateneo ed adottare ogni altro provvedimento riguardante il personale tecnico-amministrativo suddetto, tenendo conto dei criteri fissati dal Senato Accademico ex art. 9, comma 1, lettera a)»; al comma 2, lettera b), dopo la parola: «ripartire» sono inserite le seguenti: «tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio», le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti: «ed il» e la parola «di» e' sostituita dalla seguente: «dei»; al comma 2, lettera b), le parole «, anche su proposte specifiche del medesimo» sono soppresse; al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) determinare, in applicazione dei criteri definiti dal Senato Accademico, le risorse finanziarie destinate a contratti a tempo determinato e di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa in ambito didattico, scientifico ed amministrativo; b-ter) deliberare, in applicazione dei criteri definiti dal Senato Accademico, le risorse finanziarie per assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze»; al comma 2, la lettera c) e' abrogata; al comma 2, lettera d), le parole: «ripartire, previo parere vincolante del Senato Accademico, tra i professori e i ricercatori che ne hanno fatto domanda» sono sostituite dalle seguenti: «ripartire, in applicazione dei criteri definiti dal Senato Accademico»; al comma 2, la lettera f) e' abrogata; al comma 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) deliberare, su proposta del Senato accademico, le risorse finanziarie da destinare alle acquisizioni ed alla gestione in genere del patrimonio edilizio, nonche' alle forniture di beni e servizi indispensabili allo svolgimento delle attivita' didattiche, scientifiche e di servizio se non rientranti nelle competenze di altra struttura universitaria»; al comma 2, lettera j), la parola: «destinare» e' sostituita dalla seguente: «deliberare», le parole: «per la» sono sostituite dalla seguente: «alla» e dopo la parola: «colpa» e' inserita la seguente: «grave»; al comma 2, dopo la lettera j) sono inserite le seguenti: «j-bis) deliberare in merito a comodati e ad accettazioni di donazioni, sentito il Senato accademico; j-ter) deliberare in merito a transazione ed a contenziosi; j-quater) deliberare in merito a scarico, permuta e trasferimento di beni inventariabili»; al comma 2, lettera k), la parola «affare» e' sostituita dalla seguente: «argomento»; - All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professori di ruolo ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»; al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «i professori ordinari» sono inserite le seguenti «o straordinari»; - All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, primo periodo, e' soppressa la parola «solo»; al comma 4, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Considerati i nuovi ordinamenti delle Scuole, tale norma non si applica in caso di mancanza, all'interno del Consiglio della Scuola, di altro professore del previsto settore scientifico-disciplinare». - All'art. 20 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, secondo periodo, la parola «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; al comma 3, secondo periodo, la parola «nove» e' sostituita dalle seguenti: «un quarto»; al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole «di ruolo o fuori ruolo»; al comma 3, il terzo periodo e' abrogato. - All'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'Universita' si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di assicurare la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi». - All'art. 48 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo e' soppressa la parola: «Rettore»; al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professori ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»; il comma 2 e' abrogato. - All'art. 57 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In vista di una riforma organica del presente Statuto ed allo scopo di far fronte ai gravosi impegni richiesti dalla sua attuazione, i mandati in corso aventi carattere elettivo, compresi quelli del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione di Ateneo, sono prolungati di un anno»; il comma 1-bis e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Messina, 3 agosto 2010
Il rettore: Tomasello |